Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19823 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19823 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 27491-2007 proposto da:
TRENITALIA

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio legale
VESCI GERARDO & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1989

contro

CAMBARERI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 61, presso lo studio
dell’avvocato TOSCANO GIUSEPPE MARIA, rappresentato e

Data pubblicazione: 28/08/2013

difeso dall’avvocato SALMERI

FERDINANDO,

giusta

delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 665/2006 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/11/2006 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato DE CRISTOFARO MARCO per delega VESCI
GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

1148/2003;

Udienza del 5 giugno 2013 — Aula B
n. 17 del ruolo—RG n. 27491/07
Presidente: Lamorgese – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata (depositata il 4 novembre 2006), riformando
parzialmente la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 5346/2002 del 3 luglio 2002: 1) in
accoglimento dell’appello principale di Giuseppe Cambareri, dichiara il diritto di questi
all’inquadramento ex art. 2103 cod. civ. nell’8° categoria dal 23 settembre 1994 e nella 9° categoria
dal 4 ottobre 1996, condannando, per l’effetto, TRENITALIA s.p.a. ad effettuare il suddetto
inquadramento e a corrispondere al lavoratore le connesse differenze retributive con i relativi
accessori legali, nei limiti della prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data di notifica del
ricorso introduttivo del giudizio (21 ottobre 2000); 2) respinge l’appello incidentale di
TRENITALIA s.p.a.; 3) conferma nel resto la suindicata sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che:
a) occorre sottolineare, in primo luogo, che, a prescindere da ogni altra questione, in effetti —
come dedotto sia con il ricorso introduttivo del giudizio sia con l’appello principale e come
confermato anche dalla documentazione in atti — il Cambareri, a decorrere dal 3 luglio 1996, nella
qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha occupato di fatto un posto che
lo stesso datore di lavoro (con proprie circolari del 13 settembre 1995 e del 25 settembre 1996) ha
considerato come riferibile ad un ICA (Ispettore Capo Aggiunto) di 9° categoria;
b) peraltro la avvenuta riferibilità alla suddetta categoria da parte della datrice di lavoro del
posto in oggetto risulta inequivocabilmente provata dal verbale di accordo sindacale in data 16
marzo 1996, mentre i documenti dai quali emergerebbe l’inquadramento nella 7° categoria che
TRENITALIA deduce di aver prodotto nel corso del giudizio di primo grado non risultano inseriti
né nel fascicolo d’ufficio né in quello di parte della società deducente;
c) comunque si tratta di documenti da depositare all’atto di costituzione in giudizio, non in
corso di causa, come si desume da Cass. SU 20 aprile 2005, n. 8202;
d) ne consegue che, “a prescindere da ogni altra considerazione sulle concrete modalità di
svolgimento delle mansioni responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, al lavoratore
spetta l’inquadramento nel profilo di 9° categoria corrispondente alle mansioni stesse dal 4 ottobre
1996 (corrispondente alla scadenza del terzo mese successivo all’attribuzione del suddetto posto) e
nei limiti della domanda giudiziale;

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

e) pertanto, non assume alcun rilievo in contrario quanto riferito dal teste Giovanni Miceli —
peraltro in contrasto con le deposizioni di Antonino Amato e Giovanni Santoro — sulla asserita
subordinazione del ricorrente rispetto al Capo Reparto Manara, dal 1996 al 1999;

g) stabilito il periodo di spettanza della 9° categoria, per quanto riguarda il periodo precedente
in cui si chiede l’8° categoria, deve essere precisato che, sulla base della testimonianza di Francesco
Latella si deve ritenere che l’autonomia e la responsabilità connesse con tale categoria siano state
assunte dal Cambareri da quando pacificamente ha cominciato a svolgere le funzioni di
responsabile della procedura RANGER (23 giugno 1994), infatti in tali ultime funzioni possono
ravvisarsi tutti i requisiti richiesti per il suddetto inquadramento;
h) non è, infatti, emerso che al lavoratore venissero impartiti ordini specifici in relazione al
suddetto incarico e le funzioni esercitate al riguardo — anche se svolte non in via esclusiva e per un
tempo limitato della giornata lavorativa ma con sistematicità — sono da considerare prevalenti, sotto
il profilo qualitativo e professionalizzante, rispetto alle altre contemporaneamente svolte dal
lavoratore e, come tali, valgono a caratterizzare l’attività complessivamente svolta;
i) ne deriva che deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto all’inquadramento nell’8°
categoria dal 23 settembre 1994 al 2 aprile 1995 (data indicata nel ricorso introduttivo del giudizio).
2.— Il ricorso di TRENITALIA s.p.a., illustrato da memoria, domanda la cassazione della
sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, Giuseppe Cambareri.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I — Sintesi dei motivi di ricorso
1.— Il ricorso è articolato in due motivi i quali — diversamente da quanto sostenuto dal
controricorrente — risultano formulati in conformità con quanto prescritto dall’ art. 366-bis cod.
proc. civ., applicabile nella specie, ratione temporis.
1.1.- Con il primo motivo si denunciano, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme: a) art. 2103 cod. civ.; b) art. 116 cod. proc.
civ.; c) “il CCNL di categoria, con riferimento alle declaratorie dei profili professionali, applicabili
alla fattispecie de qua”.
La società ricorrente, nella lunga argomentazione del motivo, sostiene, in sintesi, che la Corte
reggina avrebbe commesso degli errori di interpretazione delle risultanze istruttorie — e, in
particolare, delle prove testimoniali — che l’avrebbero indotta, da un lato, a riconoscere il diritto del
2

f) ciò comporta l’infondatezza dell’appello incidentale della società con il quale è stata
denunciata la contraddittorietà delle sentenza di primo grado perché, dopo aver evidenziato che le
risultanze istruttorie portavano ad escludere l’esercizio da parte del lavoratore di “poteri di
utilizzazione di risorse umane e/o finanziarie”, ha riconosciuto il diritto dello stesso
all’inquadramento nell’8° categoria, escludendo solo quello nella 9° categoria, senza considerare
che il suindicato requisito era richiesto per entrambe le suddette qualifiche;

A tale ultimo riguardo la ricorrente sostiene che, nella specie, la Corte d’appello avrebbe
accolto le richieste del lavoratore senza seguire il procedimento logico-giuridico, composto dalle tre
fasi successive, dell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
dell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e del
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella
seconda, cui fa riferimento in simili casi la costante giurisprudenza di questa Corte.
1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
rappresentato dalla verifica dei compiti svolti in concreto dal lavoratore da raffrontare alle
declaratorie contrattuali pertinenti onde stabilire se effettivamente il Cambareri aveva eseguito le
mansioni superiori rivendicate.
La ricorrente sottolinea, in particolare, che la Corte territoriale: a) ha omesso di specificare le
ragioni che l’hanno indotta a discostarsi dalla decisione del Tribunale di respingere la domanda del
Cambareri volta ad ottenere l’inquadramento nella 9° categoria,per il periodo indicato; b) non ha
affatto dato conto delle censure avanzate dalla società nella propria memoria di appello, con le quali
si sosteneva la contraddittorietà delle sentenza di primo grado perché, dopo aver evidenziato che le
risultanze istruttorie portavano ad escludere l’esercizio, da parte del lavoratore, di “poteri di
utilizzazione di risorse umane e/o finanziarie”, ha riconosciuto il diritto dello stesso
all’inquadramento nell’8° categoria, escludendo solo quello nella 9° categoria, senza considerare
che il suindicato requisito era richiesto per entrambe le suddette qualifiche.

H

Esame delle censure

2.- Il ricorso è improcedibile.
Infatti, tutte le censure si basano sulla interpretazione delle declaratorie della contrattazione
collettiva relative ai profili professionali, applicabili nella presente fattispecie, tuttavia non solo la
ricorrente non indica con la dovuta precisione quale è il CCNL di categoria da applicare e quali
sono le clausole che interessano — limitandosi a fare generico riferimento al “CCNL di categoria,
con riferimento alle declaratorie dei profili professionali, applicabili alla fattispecie de qua” — ma
neppure tiene conto dell’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorrente
(principale od incidentale) che prospetta un motivo di ricorso le cui censure si fondano su contratti o
accordi collettivi deve, a pena di improcedibilità del ricorso, depositare i contratti od accordi
collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda e il deposito suddetto deve avere ad oggetto
non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo
del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale
adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del
3

Cambareri ad ottenere le mansioni superiori richieste, pur avendo sottolineato la non esclusività di
tali mansioni e, dall’altro, a non considerare che dal materiale probatorio emergeva, con chiarezza,
la perfetta corrispondenza tra i compiti svolti dal lavoratore in entrambi i periodi dallo stesso
individuati e quelli propri del profilo di appartenenza (7° categoria), mancando proprio l’assunzione
di responsabilità piena e autonoma propria dello svolgimento delle superiori mansioni rivendicate.

sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (vedi,
per tutte: Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20075; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358; Cass. 19 ottobre
2011, n. 21621).

III — Conclusioni
In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le spese del presente giudizio di
cassazione — liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza e vanno
distratte in favore dell’Avv. Ferdinando Salmeri, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, euro
3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in
favore dell’antistatario Avv. Ferdinando Salmeri.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 5 giugno 2013.

Inoltre, nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 cod. proc. civ., secondo
comma, n. 4, nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il
deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza
che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del
giudizio di merito (vedi, fra le tante: Cass. 28 marzo 2011, n. 7036).

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