Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19823 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22718/2009 proposto da:

S.T., S.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv.

ARMENIO Salvatore, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (nuova denominazione assunta dalla Compagnia

Assicuratrice Unipol SpA) in persona del suo procuratore ad negotia,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 11, presso lo

studio dell’avv. MAURIZIO CAMPOLO, rappresentata e difesa dall’avv.

PALTRINIERI Vincenzo, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.L., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avv. SALVATORE

COLETTA, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 244/2009 del TRIBUNALE di MILANO – Sezione

Distaccata di RHO, depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per i controricorrenti ( L. e C.M.) l’Avvocato

Giovanna Cipriani (per delega avv. Salvatore Coletta) che si riporta

agli scritti;

udito per la controricorrente (UGF Assicurazioni SpA) l’Avvocato

Maurizio Campolo (per delega avv. Vincenzo Paltrinieri) che si

riporta ai motivi del controricorso, depositando nota spese.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 244/2009, depositata il 7 maggio 2009, il Tribunale di Milano-Sez. distaccata di Rho, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Rho, che ha respinto la domanda proposta da S.T., in proprio e quale rappresentante legale della figlia V., contro L. e C.M. e la s.p.a.

Unipol per ottenere il risarcimento dei danni subiti da quest’ultima a seguito di un incidente stradale occorsole mentre era trasportata sul motociclo condotto da C.L.. La responsabilità è stata ascritta al conducente di altro motociclo, rimasto sconosciuto.

S.T. e S.V., divenuta nel frattempo maggiorenne, propongono ricorso per cassazione.

Resistono con separati controricorsi M. e C.L. e la s.p.a. UGF Assicurazioni, subentrata ad Unipol.

2.- L’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dell’art. 2054 cod. civ., e di varie norme del codice della strada, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine al mancato accertamento della responsabilità degli intimati, è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo applicabile alla fattispecie.

Quanto alle violazioni di legge, manca del tutto la formulazione del quesito di diritto. (Sul tema cfr., per tutte, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^i, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Quanto ai vizi di motivazione manca un momento di sintesi delle censure, analogo al suddetto quesito, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, e le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata: requisito prescritto a pena di inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le altre), che non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

In ogni caso ed a prescindere da quanto sopra, il ricorrente chiede in realtà a questa Corte di decidere in termini diversi dalla sentenza impugnata le questioni di merito dibattute in appello, proponendo il riesame di accertamenti in fatto e di valutazioni attinenti agli elementi di prova, cioè di questioni non suscettibili di riesame in sede di legittimità, ove risultino adeguatamente motivate, come deve dirsi del caso di specie.

La Corte di appello ha dato conto, con congrua motivazione, delle soluzioni adottate, con ragionamento immune da vizi logici e giuridici.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che i rilievi contenuti nella memoria difensiva non valgono a disattendere.

Rileva altresì che il ricorrente ha ritenuto di provvedere all’esposizione dei fatti di causa mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica di alcuni atti della causa medesima, riprodotti in copia fotostatica, senza una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale. Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso anche per violazione del requisito di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (Cass. civ. S.U. 17 luglio 2009 n. 16628; Cass. civ. Sez. 3^, 22 settembre 2009 n. 20393;).

2.- Sotto più di un profilo, pertanto, il ricorso è inammissibile.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, in favore di C.M. e L. ed in ugual somma in favore della s.p.a. UGF Assicurazioni;

in entrambi i casi con l’aggiunta delle spese generali e degli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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