Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19823 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 13/02/2017, dep.09/08/2017),  n. 19823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6034/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Factory s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avv.

Luigi Scarpa, con domicilio eletto in Roma, via Federico Cesi 72,

presso lo studio dell’avv. Bernardo De Stasio;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Nord S.p.A., (incorporante Equitalia Esatri S.p.A.),

rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Renzella, con domicilio

eletto in Roma, via Tronto 32, presso lo studio dell’avv. Giulio

Mundula;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, depositata il 24 febbraio 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi l’avv. Giovanni Palatiello per l’Avvocatura generale dello

Stato e per la società l’avv. Giulio Mendula su delega;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Renzis Luisa, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La questione sottoposta all’esame della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr) riguarda la validità della notificazione di tre cartelle di pagamento, di cui la società contribuente, impugnandole davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, assumeva di avere avuto conoscenza solo in concomitanza con la notificazione di una ulteriore cartella, nella quale le prime erano menzionate nella sezione riservata “alla comunicazione dell’agente della riscossione”.

La Ctr, confermando la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, ha riconosciuto che le cartelle, emesse nei confronti della Factory e notificate a mezzo del servizio postale, risultavano indirizzate a persona fisica, che non era indicata, risultando inoltre omessa ogni indicazione nella parte relativa alle notificazioni a mani del portiere (modalità seguita nel caso di specie). Diversamente, secondo la Ctr, essendo il destinatario la persona fisica (rappresentante dell’ente), “la notificazione doveva avvenire secondo le modalità prescritte dall’art. 139 c.p.c., indicando nell’atto da notificare la persona fisica che rappresenta(va) l’ente, nonchè la residenza, il domicilio, la dimora”; rilevava ancora la Ctr che, in relazione alla consegna del plico al portiere, che era stata nella specie omessa la preventiva “ricerca del destinatario, delle persone di famiglia o addette alla casa, nè dal prodotto referto di notificazione è ricavabile l’effettuazione di tali ricerche”.

Da qui la Ctr ne ha tratto la conseguenza che la legale conoscenza delle cartelle si era avuta solo con la notificazione ulteriore, con conseguente tempestività delle relative impugnazioni, che furono accolte nel merito con la sentenza della Ctp poi confermata in grado d’appello dalla stessa Ctr.

Contro tale sentenza la Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi identici, l’uno formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’altro ai sensi del n. 4 medesimo art., deducendo la violazione degli art. 145 e 139 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Il senso della censura è che la Ctr ha erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie della notificazione a persona giuridica eseguita nei confronti della persona fisica che la rappresentava, mentre la notificazione fu invece eseguita a mezzo del servizio postale nella sede sociale, con consegna al portiere.

La società ha resistito con controricorso.

Vi è anche il controricorso di Equitalia Nord SpA.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel controricorso la contribuente ha eccepito che la deduzione riguardante le diverse modalità della notificazione (all’ente e non alla persona fisica) fu sollevata solo in grado d’appello, mentre in primo grado l’Amministrazione finanziaria aveva genericamente chiesto che il ricorso fosse dichiarato improponibile, inammissibile e comunque infondato. Eccepisce quindi la violazione della regola che vieta l’introduzione di domande nuove in appello, rimarcando la rilevabilità d’ufficio del vizio anche in sede di legittimità.

Il rilievo è infondato. In disparte la considerazione che non sono trascritti letteralmente gli atti di parte da cui doveva evincersi per confronto la novità (il principio di autosufficienza è operante anche nel controricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e art. 370 c.p.c., comma 2: cfr. Cass. n 5970/2011), è chiaro che nel caso in esame non si è in presenza di una domanda nuova, in quanto l’Ufficio non ha fatto valere un fondamento giustificativo e dunque una causa petendi diversa da quella recepite nell’atto impositivo (Cass. n. 9810/2014); nè, d’altra parte, può ritenersi violato il divieto di nuove eccezione, poichè l’Amministrazione che si oppone ai motivi di ricorso del contribuente non formula eccezioni in senso proprio, ma semplici difese.

In altre parole, la deduzione di cui si eccepisce la novità integra una mera difesa o un’eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile in quanto mera contestazione delle censure mosse con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d’indagine (Cass. 8316/2012, n. 3338/2011; n. 11682/2007).

Il primo motivo di ricorso è fondato. L’ipotesi su cui si fonda la sentenza della Ctr, della notificazione alla persona giuridica eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente, è smentita dagli avvisi di ricevimento trascritti nel ricorso, dai quali risulta che destinatario della notificazione, eseguita a mezzo del servizio postale, è la società nella propria sede legale, in (OMISSIS) (art. 145 c.p.c., comma 1, prima parte).

La notificazione è stata nella specie eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, e non, come ha implicitamente ritenuto la Ctr, a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario, con conseguente applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7.

Ad ogni modo la valutazione della sentenza sarebbe errata anche nella prospettiva della notificazione fatta secondo le forme ordinarie tramite ufficiale giudiziario. Infatti la L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3 cit., “secondo cui, nell’assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l’atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche” (Cass. n. 2276/2003)”.

Il fatto che il modello di avviso di ricevimento contempla l’ipotesi della consegna al portiere solo nella parte riguardante la “PERSONA FISICA” e, conseguentemente, che fu sbarrata una casella apparentemente non prevista per la notificazione a persona giuridica (dove si prevede la consegna o al “Legale rappresentante” o all’Addetto alla ricezione degli atti”) integra una imperfezione che non attinge neanche al grado di una irregolarità irrilevante, posto che nei tre avvisi le raccomandate risultano indirizzate a “Factory s.r.l., (OMISSIS)”.

Solo per completezza di trattazione si ritiene di aggiungere che nella specie non sarebbe applicabile la L. n. 890 del 1982 cit., arrt. 7, u.c. (“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”), introdotto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31: il relativo adempimento, infatti, “è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall’art. 36, comma 2-quinquies medesimo Decreto, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione del legislatore relative a situazioni temporalmente non sovrapponibili (Cass. n. 6345/2013)”. Diversamente, nel caso in esame, la notifica delle tre cartelle è avvenuta, rispettivamente, il 17 gennaio 2007, il 12 aprile 2007 e l’11 febbraio 2008, vale a dire nella vigenza del vecchio testo dell’art. 7 che non prescriveva la formalità di darne notizia al destinatario con un’ulteriore raccomandata.

Il secondo motivo è assorbito.

Si impone pertanto, in relazione al motivo accolto, la cassazione della sentenza, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra.

Alla stessa Commissione tributaria regionale demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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