Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19823 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANAZA

sul ricorso 11269-2013 proposto da:

G.M., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO CAPECE

MINUTOLO DEL SASSO, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 180/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, del 21/6/2012, depositata il 23/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.M., esercente la professione di avvocato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello del contribuente, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR, particolare, ha ritenuto: che la documentazione esibita dall’appellante era “carente degli elementi sia del prospetto dei beni ammortizzabili, e quelli strumentali”; che nelle copie dei modelli RE per gli anni in questione erano indicati i valori dei beni strumentali; che tanto era in contrasto con l’affermazione del contribuente della mancanza di autonoma organizzazione senza l’utilizzo dei beni strumentali”.

Avverso la sentenza ricorre, su cinque motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate non resiste.

Il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per mancanza di motivazione, deve essere esaminato con priorità per ragioni di ordine logico. Lo stesso è manifestamente infondato.

A differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la CTR ha individuato le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’appello, rilevando l’assenza di elementi all’interno dei quadri RE prodotti dal contribuente in ordine al valore dei beni strumentali ed ai beni ammortizzabili. Al di là della correttezza in diritto della decisione, la stessa non può dirsi carente al punto da integrare il vizio di nullità per assenza di motivazione.

Il secondo motivo di ricorso, concernente l’omessa pronunzia della CTR in ordine ai motivi di appello è inammissibile, non avendo la parte ricorrente indicato le censure esposte in appello e, rispetto a queste ultime, le lacune decisionali esistenti. E’ noto, infatti, che affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi cfr. Cass. n. 15367/2014.

Il primo motivo di ricorso merita di essere esaminato congiuntamente con il quinto motivo, in relazione alla loro stretta connessione. Le due censure sono manifestamente fondate.

Ed invero, ancorchè non sia vera la circostanza, sostenuta dal ricorrente, che la CTR abbia ritenuto la sussistenza dell’IRAP in capo al contribuente per il solo fatto dello svolgimento dell’attività di avvocato da parte di questi, per come già esposto nell’esame del terzo motivo, va detto che la CTR ha, per un verso, desunto il requisito dell’autonoma organizzazione presumendo l’esistenza di beni strumentali e, per altro verso, ha omesso di esaminare il prospetto relativo ai beni ammortizzabili e ai compensi a terzi resi dal professionista, in tal modo tralasciando elementi decisivi per il giudizio. Così facendo risulta evidente lo scostamento della decisione dai principi anche di recente ribaditi dalle S.U. civili, secondo i quali “…con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Il quarto motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per illogicità della decisione e per mancanza di motivazione è inammissibile. Esso tralascia di considerare i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, dalle quale è emerso che la novella all’art. 360 c.p.c,, comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata – risalente al 23.10.2012 – ha espunto dai vizi contestabili in sede di legittimità quelli di contraddittorietà o insufficienza di motivazione.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo e del quinto motivo di ricorso, inammissibili il secondo ed il quarto e infondato il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso, inammissibili il secondo e il quarto, infondato il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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