Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19822 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19822 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 25852-2007 proposto da:
PORRETTA LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo studio
dell’avvocato DONATONE ANTONIO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1987

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 01585570581, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. MARIA
MEDIATRICE l, presso lo studio dell’avvocato BUCCI

Data pubblicazione: 28/08/2013

%

FEDERICO, che la rappresenta e difende, giusta delega
in atti;

controri corrente

avverso la sentenza n. 5219/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2006 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato DONATONE ANTONIO;
udito l’Avvocato ARPINO MARIO per delega BUCCI
FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

990/2005;

Udienza del 5 giugno 2013 — Aula B
n. 15 del ruolo — RG n. 25852/07
Presidente: Lamorgese – Relatore: Tria

1.—1.— La sentenza attualmente impugnata (depositata il 13 ottobre 2006) respinge l’appello
di Laura Porretta — lavoratrice ferroviaria, inquadrata nel profilo professionale di Capo gestione
superiore (ex 7° categoria) — avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2004, di
rigetto della domanda dell’appellante volta ad ottenere: 1) il riconoscimento del proprio -diritto al
superiore inquadramento nel profilo professionale di Segretario superiore di prima classe (ex 8°
categoria), per aver svolto le corrispondenti mansioni fin dal 13 aprile 1992; 2) le corrispondenti
differenze retributive.
2.—Il ricorso di Laura Porretta domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste,
con controricorso, Trenitalia s.p.a.
In prossimità dell’udienza pubblica le parti depositano una memoria congiunta, nella quale
chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio e
compensazione delle spese, in conseguenza dell’intervenuto accordo transattivo, di cui al verbale di
conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 1 giugno 2010, allegato in copia
suddetta memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato l’adozione di una motivazione semplificata.
1.— Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo
transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto di intendere, per effetto di tale accordo,
di «comporre definitivamente la presente controversia e di «rdefinire anche ogni eventuale
rivendicazione della sig.ra Laura Porretta connessa al pregresso rapporto di lavoro»(risolto, per
muto consenso a decorrere dall’I giugno 2010, con esonero reciproco di ogni obbligo di preavviso
e/o di indennità sostitutiva del medesimo) e di «prevenire ogni lite futura»..
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto
difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del
_ ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13 luglio 2009 n. 16341; Cass.
10 gennaio 2012, n. 95).
2.— In accoglimento della richiesta avanzata dalle parti nella memoria congiunta depositata in
prossimità dell’udienza pubblica e tenendo conto del contenuto del suindicato accordo transattivo
intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le
spese dell’attuale giudizio di cassazione.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa tra le parti le spese del presente giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 5 giugno 2013.

P.Q.M.

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