Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19822 del 26/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19822 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 21853-2017 proposto da:
DIABY MORO, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLO ALESSANDRINI;

– ricorrente contro
MINISTERO
‘,RRITORI I i

DI LL’IN1] RN()

-COMMISSIONF.

PI R II, RICONOSCIMENTO DI l i „A
INTI”,RNAZIONALI’, DI ,.\NCON,A;

– intimato avverso la sentenza n. 412/2017 della CORTI’, D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 16/03/2017;

Data pubblicazione: 26/07/2018

t

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/07/2018 dal Presidente relatore Dott.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di l’Aquila, con la sentenza n. 412 del 2017
(pubblicata il 16 marzo 2017) ha dichiarato inammissibile
l’appello del sig. Diaby Moro, cittadino del Senegal, avverso
l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 23 maggio
2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., e
comunicata in pari data, perché proposta con citazione anziché
con ricorso e, benché notificato nel termine di trenta giorni
previsto dalla legge (precisamente il 21 giugno 2016),
tardivamente depositato in data 29 giugno 2016.
Il ricorrente assume (con unico mezzo) la violazione degli artt.
339 e 702-quater cod. proc. civ. in quanto, la proposizione
dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel
termine di legge (trenta giorni), come affermato da questa
Corte con l’ordinanza n. 17420 del 2017.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni
adesive, da parte del ricorrente.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato, secondo
quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del
2017 e 23938 del 2017 [L’appello, proposto ex art. 702quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della
domanda volta al riconoscimento della protezione
internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con
ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del
2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui
all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i
tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo
grado, sicché la tempestività del gravame va verificata
calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data
di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.].
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue la
cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte
d’appello di L’Aquila, che deciderà nuovamente della
controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in
diversa composizione.
PQM
La Corte,

Ric. 2017 n. 21853 sez. M1 – ud. 12-07-2018
-2-

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di
L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella C
era di consiglio della 6-1Ì
sezione civile, il 12 luglio 2018.
Il Presi
st.
Francesco
o i. enovese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA