Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19822 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28890-2016 proposto da:

SOGET SPA CONCESSIONARIO PER COMUNE DI CERMINARA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo STUDIO

ACDLEX, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO DELLA ROCCA;

– ricorrente –

contro

MARCHESE GROUP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANCILLA

MARIGHETTO 94, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PICA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO PICCA;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CERMINARA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4057/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 4057 del 3 maggio 2016, in controversia relativa ad un’ingiunzione di pagamento emessa dalla spa Soget -concessionaria del servizio di riscossione tributi per il Comune di Cervinara (AV)- nei confronti della srl Marchese Group, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa agli anni 2006-2010, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava che la notifica dell’originario ricorso della contribuente, effettuata tramite un servizio di posta gestito da licenziatario privato diverso da Poste Italiane spa -la società TNT Poste-, era valida e che detto ricorso era fondato relativamente alla eccezione di difetto di firma dei sottoscrittore dell’atto impositivo “non essendo stata fornita dalla Soget dimostrazione documentale, nonostante la specifica contestazione delle società contribuente, del potere di rappresentanza esterna del direttore generale della Soget ad mettere siffatta tipologia di atti”;

2. l’avvocato Sergio Della Rocca notificava alla srl Marchese Group, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 7, il ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, “per conto” -come si legge nella relata di notifica apposta su pagina unita al ricorso- (non della Soget, dalla quale aveva ricevuto il mandato difensivo esteso in calce al ricorso, ma) “del Comune di Salerno in persona dei Sindaco”;

3. a motivo del ricorso per cassazione, viene evidenziato, in primo luogo, che la tesi della commissione regionale in ordine alla ritualità della notifica dell’originario ricorso, si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui, in base al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 (applicabile ratione temporis), la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario affidata ad un’agenzia di recapito privata, diversa dalla spa Poste italiane, deve essere ritenuta inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti e, in secondo luogo, che l’affermazione della commissione regionale secondo cui l’atto impositivo è illegittimo per mancanza di prova della sussistenza del potere del direttore generale della Soget di sottoscrivere quell’atto, si pone in contrasto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1;

4. la srl Marchese Group ha depositato controricorso nel quale, oltre a contestare la fondatezza del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità sia perchè la relativa notifica è stata eseguita per conto di un soggetto del tutto estraneo alla causa sia perchè la notifica non è stata eseguita nei confronti del Comune di Cervinara.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso non è stato notificato al Comune di Cervinara, rispetto a quale sussiste un vincolo di litisconsorzio necessario processuale;

2. ai sensi dell’art. 331 c.p.c. occorre pertanto rinviare la causa a nuovo ruolo con assegnazione di termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso al suddetto Comune.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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