Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19822 del 22/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3467-2019 proposto da:
A.A., rappresentato e difeso in proprio e dall’avvocato
Ada Salibra del Foro di Siracusa;
– ricorrente –
contro
COMUNE BUCCHERI, S.S., I.G.,
B.A., P.G., ASSICURATORI LLOYD’S OF LONDON;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1859/2018 della Corte d’appello di Catania,
depositata il 06/09/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato A. nei confronti del Comune di Buccheri per il pagamento dei compensi per l’attività professionale prestata a favore del Comune in un procedimento avanti al Tar di Catania;
– il Comune aveva proposto opposizione ed il Tribunale di Siracusa l’aveva accolta revocando il decreto ingiuntivo;
– il tribunale statuiva l’invalidità della procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione in quanto non era stata preceduta dalla determina sindacale;
– inoltre, al rilascio di successiva determina da parte del nuovo sindaco non aveva fatto seguito il rilascio di nuova procura;
– statuiva ancora il tribunale che dopo la determina sarebbe comunque stata necessaria la redazione in forma scritta del contratto d’opera professionale in ottemperanza del disposto del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17;
– avverso detta sentenza è stato proposto appello e la Corte d’appello di Catania l’ha dichiarato inammissibile;
– la sentenza impugnata ha affermato che avendo il giudice di primo grado accolto l’opposizione in forza di due rationes decidendi (mancanza di preventiva determina sindacale a giustificazione della procura rilasciata a margine dalla comparsa di costituzione e mancanza della forma scritta del contratto d’opera professionale ai sensi del R.D. 2440 del 1923, artt. 16 e 17) ed avendo l’appellante attinto solo la seconda motivazione, l’impugnazione era inammissibile, con condanna dell’appellante alle spese del grado;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’avvocato A. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
– nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di impugnazione per avere individuato erroneamente una duplice ratio decidendi;
– con il secondo motivo si denuncia la non necessità di preventivo atto scritto;
– con il terzo motivo si denuncia la violazione disposizione sulle spese di lite;
– con il quarto motivo si denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti degli amministratori e funzionari comunali che hanno conferito l’incarico di difesa in forma asseritamente anomala;
– ad avviso del Collegio il ricorso è privo di evidenza decisoria e, pertanto, va rimesso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la decisione alla pubblica udienza.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020