Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19822 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.09/08/2017), n. 19822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10621/2012 R.G. proposto da:
SANDALIA s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Edmondo Tomaselli,
con domicilio eletto in Roma, Via Piemonte 39/a, presso lo studio
del difensore;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 275/10/11, depositata il 20 ottobre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile
2016 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– la Sandalia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (Ctr) che ha riformato la sentenza di primo grado, parzialmente favorevole per la contribuente in relazione ad avviso di accertamento con il quale furono accertati maggiori ricavi per l’anno 2006;
– il ricorso è proposto sulla base di quattro motivi (illustrati con memoria), nel cui ambito assume rilievo preliminare e assorbente il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza, in quanto trattata in pubblica udienza su istanza della controparte che non fu non notificata alla contribuente;
– l’Agenzia delle Entrate ha replicato nel controricorso che nessuna istanza risulta depositata, tant’è vero che la causa di appello fu trattata nella camera di consiglio del 29 settembre 2011.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– la replica della controricorrente è in contrasto con quanto si legge nella parte narrativa della sentenza impugnata, là dove si precisa che la causa è stata trattata in pubblica udienza, “essendo stata presentata regolare istanza in tal senso”, in presenza del solo rappresentante dell’Ufficio;
– conseguentemente, deve ritenersi fatto acquisito che la causa è stata trattata in pubblica udienza in assenza della parte che non era stata avvertita della trattazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31): l’omissione di tale avvertimento costituisce violazione del principio del contraddittorio, comportante la nullità della decisione (Cass. n. 11229/2000; n. 24958/2009);
– si impone pertanto la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017