Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19822 del 04/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANAZA
sul ricorso 10922-2013 proposto da:
M.M., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato M.M., che si
rappresenta e difende da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA (OMISSIS) UFFICIO
TERRITORIALE ROMA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope – legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 101/38/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 07/03/2012; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI;
udito l’Avvocato M.M. difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.M., avvocato, di cartella di pagamento per IRAP (OMISSIS), la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello del contribuente, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR, in particolare, ha ritenuto che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, in quanto il contribuente aveva impiegato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della sua attività di avvocato e si era avvalso della collaborazione di terzi.
Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. La parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo, con il quale si denunzia vizio motivazionale, è inammissibile, prospettando sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il vizio di omessa pronunzia su un’eccezione che andava contestato sotto il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Ciò che supera i rilievi difensivi esposti in memoria dalla parte ricorrente.
Il secondo motivo, con il quale si denuncia – ex art. 360 c.p.c., n. 5, iogicità della motivazione ed ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., con riferimento all’art. 115 c.p.c., è fondato.
Con sentenza n. 9451/16 questa Corte a sezioni unite ha statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è omesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; h) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
La sentenza impugnata, facendo generico riferimento a”utilizzo di beni strumentali” ed alla “collaborazione di terzi”, senza in alcun modo precisare in cosa consistessero i detti beni strumentali (secondo il contribuente due computer ed una stampante, con attività svolta in due stanze sublocate) e la detta collaborazione di terzi (secondo il contribuente un solo dipendente con mansioni di archivista), è incorsa nel denunciato vizio.
In accoglimento del secondo motivo, disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione del CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016