Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19821 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/09/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.V.M., N.G., elettivamente domiciliate

in ROMA, CIRCOVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio degli avvocati

PENNISI SEBASTIANO e CALABRO’ Salvatore, che le rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.T. MICROELECTRONICS S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDRONICO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 135/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/06/2007 – r.g.n. 380/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

Udito l’Avvocato PENNISI SEBASTIANO;

udito l’Avvocato ROBERTO COSIO per delega FRANCESCO ANDRONICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 135 del 2007, depositata l’8 giugno 2007, accoglieva l’appello proposto dalla società ST Microelectronics srl nei confronti di L.V. M. e N.G., in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 7 marzo 2002.

Il Giudice di appello, in riforma di detta sentenza, rigettava le domande proposte dalla L.V. e dalla N. con gli atti introduttivi dei giudizi di primo grado, riuniti per connessione.

2. L.V.M. aveva adito il Tribunale con ricorso del 28 agosto 2000 esponendo:

di aver lavorato alle dipendenze della SGS Thomson Microelectronics srl, di essere stata posta in CIGS nel luglio 1991 e di essere stata licenziata con lettera del 20 dicembre 1996;

di aver impugnato il licenziamento e che la domanda, rigettata in primo grado, era stata accolta in appello con sentenza del 14 marzo 2000;

che la società in data 17 aprile 1998 le aveva comunicato di reintegrarla senza voler rinunciare al giudizio riguardante il primo licenziamento e che in data 15 luglio 1998 era stata ammessa a partecipare ad un concorso di riqualificazione professionale;

che con richiesta in data 30 ottobre 1998 la società aveva attivato la procedura di collocamento in CIGS e con lettera del 23 gennaio 1999 le era stato comunicato il secondo licenziamento, ancora prima della sentenza di appello con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del primo.

Tanto premesso la L.V. lamentava l’invalidità e l’inefficacia del licenziamento intimato nel gennaio 1999 in quanto intervenuto anteriormente all’annullamento del primo e comunque prima che questo fosse stato dichiarato inefficace.

Di analogo contenuto le richieste avanzate dalla N., anch’essa licenziata dalla S.T. Microelectronics, nella controversia da costei promossa contro la medesima società e poi riunita, per connessione, a quella instaurata dalla L.V..

3. Il Tribunale dichiarava la nullità del licenziamento e condannava la società a pagare in favore di ciascuna delle ricorrenti le mensilità di retribuzione dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma capitale accertata come in atti sino al saldo effettivo. Condannava, altresì, la società alla regolarizzazione contributiva e previdenziale delle ricorrenti relativamente al suddetto periodo.

4. La Corte d’Appello accoglieva l’appello della società ST Microelectronics srl, ritenendo che il licenziamento del gennaio 1999 costituiva nuovo ed autonomo atto di recesso comunicato al termine di una nuova e distinta procedura di mobilità e avente, di conseguenza, autonoma efficacia risolutiva.

5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catania ricorrono L.V.M. e N.G. nei confronti della società S.T. Microelectronics srl, prospettando quattro motivi di ricorso.

6. Resiste con controricorso la società S.T. Microelectronics srl.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè la violazione degli artt. 1324, 1325, 1418, 2118, 2119 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 18 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Ad avviso delle ricorrenti avrebbe errato la Corte d’Appello a ritenere legittimo il secondo licenziamento, intimato nel gennaio 1999, in quanto intervenuto primo, dell’annullamento del precedente e quindi privo di oggetto.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se debba considerarsi nullo un secondo licenziamento che venga intimato ai sensi della L. n. 223 del 1991, in pendenza del giudizio di primo grado sulla legittimità di un precedente licenziamento, a sua volta intimato per gli stessi motivi sostanziali del secondo e che venga dichiarato legittimo dal giudice, se per effetto di tale giudicato ovvero per effetto della intimazione del primo licenziamento, il rapporto di lavoro debba considerarsi definitivamente risolto, con conseguente impossibilità, per il secondo atto di recesso, di interferire su di esso, con conseguente sua nullità.

1.1. 11 motivo non è fondato e deve essere rigettato. Le ricorrenti intendono affermare, richiamando, in particolare, alcune sentenze di questa Corte (sentenze n. 10394 del 2005 e n. 5092 del 2001), il principio che il licenziamento intimato nell’area della stabilità reale per mancanza di giusta causa o giustificato motivo costituisce negozio risolutivo del rapporto, che produce i suoi effetti tipici fino a quando non venga eventualmente annullato dal giudice. Ne deriverebbe che un secondo licenziamento, ove irrogato prima dell’annullamento, sarebbe privo di effetto, in quanto interverrebbe su un rapporto non più esistente.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sentenze n. 1244 del 2011 e n. 6055 del 2008), con orientamento giurisprudenziale affermato con riguardo al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, che il Collegio condivide, ritenendolo applicabile, nei suoi principi di fondo, anche alla fattispecie in esame, tale prospettazione si limita a considerare solamente l’aspetto degli effetti caducatori della pronunzia di illegittimità del licenziamento, enfatizzando il dato testuale della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, a proposito della qualificazione di azione di annullamento dell’impugnazione del recesso per giusta causa o giustificato motivo, senza tenere conto del significato complessivo della norma. La norma, infatti, prevede che nel caso di annullamento del recesso disposto dal giudice per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, scattino a favore del lavoratore una serie di conseguenze favorevoli per il lavoratore (reintegrazione nel posto di lavoro, pagamento di un’indennità pari alla retribuzione di fatto che sarebbe maturata tra il licenziamento e la reintegrazione, versamento dei contributi previdenziali per il periodo tra licenziamento e reintegrazione) che postulano che il rapporto medio tempore sia continuato, seppure solamente de ture. In altre parole, non può negarsi che l’annullamento abbia natura costitutiva e che gli effetti della pronunzia abbiano effetto ex tunc; tuttavia, esso interviene in una situazione in cui il rapporto non è stato interrotto dal licenziamento.

Incisivamente è stato affermato che il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato “determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma a causa del rifiuto del datore di ricevere la prestazione stessa, sino a quando, a seguito del provvedimento di reintegrazione del giudice, non venga ripristinata la situazione materiale antecedente al licenziamento” (Cass., sentenza n. 14426 del 2000).

Tali principi sono stati affermati da questa Corte soprattutto con riferimento alla rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità formale del primo licenziamento sia ancora sub iudice, risolvendosi tale rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente.

Può affermarsi, dunque, che il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale, determina solo un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, assicurandone la copertura retributiva e previdenziale, di modo che “il recesso illegittimo non può valere ad escludere la debenza, dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore reintegrato” (Cass. n. 4261 del 2005).

La continuità e la permanenza del rapporto giustifica l’irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ove basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice, dal quale solamente, in mancanza di tempestiva impugnazione, deriverà l’effetto estintivo del rapporto.

La Corte d’Appello di Catania ha fatto corretta applicazione della ratio che sottende il suddetto principio di diritto, rigettando il motivo d’impugnazione con cui era dedotta l’impossibilità di procedere alla rinnovazione del licenziamento in pendenza del giudizio relativo al precedente atto di recesso, non assumendo rilievo, peraltro, a tal fine, la qualificazione del rapporto tra le due procedure di recesso.

2. Con il secondo motivo d’impugnazione è dedotta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 6 e 7, degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Il Giudice d’appello con motivazione contraddittoria, da un lato ha affermato che il licenziamento del 1999 non doveva essere messo in relazione alla situazione che aveva dato luogo al primo licenziamento del 1996, ma andava considerato tempestivo in relazione ai tempi necessari per procedere alla necessaria verifica di professionalità dei lavoratori, nel frattempo riammessi al lavoro a seguito di provvedimento di reintegra, dall’altro che la società aveva reiterato una seconda procedura, a sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 al fine di sanare eventuali irregolarità relative alla prima, al termine della quale, veniva comunicato il recesso, oggetto del presente giudizio, anche alle appellanti.

Ad avviso delle ricorrenti ha errato la Corte d’Appello nel ritenere tempestiva l’irrogazione del secondo licenziamento, in quanto lo stesso sarebbe dovuto intervenire, anche se per porre rimedio ai vizi formali, entro il termine di 120 giorni dalla conclusione della procedura.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se il requisito della tempestività del licenziamento nel caso della reiterazione di un procedura di mobilità per la sanatoria di vizi formali in essa presunti o accertati, vada valutato con riferimento alle circostanze di fatto che hanno dato luogo alla prima procedura che si è inteso reiterare ed entro i limiti temporali imposti dalla L. n. 223 del 1991; se possa considerarsi tempestivo il secondo recesso intimato alle odierne ricorrenti a distanza di tre anni dal primo ovvero se questo debba intendersi effettuato in violazione dell’art. 1423 c.c. ed in violazione delle norme sulla buona fede e correttezza.

2.2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Va, preliminarmente osservato che, con riguardo alla comunicazione al lavoratore del recesso datoriale ex L. n. 223 del 1991, assume rilievo il rispetto del termine di preavviso in relazione al raggiungimento dell’accordo sindacale o all’esaurimento della procedura di mobilità (citata L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9) e non la categoria della tempestività come elaborata con riguardo al licenziamento disciplinare, in relazione all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare i licenziamenti collettivi disciplinati dalla L. n. 223 del 1991 possono avere validità ed efficacia soltanto nell’osservanza delle norme imperative che ne regolano la procedura e che ne consentono l’adozione nell’obbligatoria osservanza del termine di centoventi giorni dalla conclusione della procedura di cui alla citata L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 6, 7 e 8. Pertanto, entro il suddetto termine devono intervenire, altresì, le comunicazioni alle organizzazioni sindacali e agli uffici del lavoro previste dal comma 9 del medesimo art. 4 (dovendo in tal senso essere intesa la contestualità rispetto al recesso che la disposizione stessa espressamente richiede). Ne consegue che, ferma restando la possibilità di porre rimedio alla originaria mancanza o al vizio delle suddette comunicazioni mediante la loro tardiva esecuzione o la loro rinnovazione, si deve ritenere, in mancanza di ulteriori specificazioni legislative, che la suddetta attività di sanatoria possa essere compiuta esclusivamente entro lo stesso ambito temporale e, cioè, nell’immediatezza del licenziamento (Cass., sentenza n. 4970 del 2006, n. 13457 del 2000).

La sentenza della Corte d’Appello di Catania è contraddittoria sul punto del rispetto del termine entro il quale deve intervenire la comunicazione del recesso datoriale, in quanto offre una duplice ricostruzione della vicenda posta alla base dei licenziamenti in questione, ciascuna con un autonomo sviluppo temporale circa il rispetto del suddetto termine.

Se si è in presenza di una rinnovazione a sanatoria di vizi formali, restano fermi i termini del primo licenziamento, diversamente, in presenza di un secondo recesso datoriale che trova fondamento in una nuova situazione sostanziale.

Il giudice di appello – nell’esaminare la doglianza relativa alla possibilità di irrogare un secondo licenziamento – riconduce il recesso datoriale del gennaio 1999 alla medesime ragioni sostanziali del primo licenziamento intervenuto nel 1996, salvo il fine di sanare vizi di forma e procedurali; dall’altro – nell’esaminare il requisito della tempestività del recesso – riconduce il medesimo recesso del gennaio 1999 all’impossibilità di un’utile ricollocazione nel ciclo produttivo, dal momento che i lavoratori interessati, tra cui le ricorrenti, partecipavano (nel luglio 1998) ad un corso di riqualificazione per le mansioni di operatore manutentore, e si rifiutavano di sottoporsi al test al quale venivano sottoposti i nuovi assunti per tale mansione, così confermandosi che non era possibile l’utile ricollocazione, anche perchè per le mansioni di semplice operatore, gli stessi erano in esubero.

Si è, dunque, in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato (Cass., S.U., sentenza n. 25984 del 2010).

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta omessa pronuncia relativamente alla prospettata violazione della L. n. 233 del 1991, art. 4, commi 3 e 9, (art. 360 c.p.c., n. 4). In particolare, le ricorrenti si dolgono della mancata pronuncia sulle doglianze prospettate in ordine alla violazione della ratio e dello spirito della L. n. 223 del 1991, in quanto i licenziamenti venivano effettuati in un momento di espansione; della mancata indicazione all’ULPMO delle modalità con le quali venivano applicati i criteri di scelta dei lavoratori e la mancata applicazione delle comparazioni con il personale rimasto in azienda (art. 4, commi 3 e 9, legge cit.); della mancata applicazione di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1), individuati genericamente in quelli licenziati.

La censura è stata così sintetizzata: se la procedura di licenziamento collettivo azionata dalla società è illegittima per la mancata indicazione, nella comunicazione finale del 22 gennaio 1999, delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e per la mancata comparazione con i dipendenti rimasti in azienda.

4. Con il quarto motivo di ricorso è stata prospettata contraddittoria motivazione su un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 e degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 3).

In ordine al suddetto motivo le ricorrenti hanno formulato il seguente quesito di diritto: se sia legittimo il criterio di scelta dei lavoratori seguito nella comunicazione preventiva del 30 ottobre 1998, o se invece debba considerarsi privo dei caratteri della generalità ed astrattezza e quindi contrario al disposto della L. n. 223 del 1991, art. 5; se sia contrario ai principi di buona fede e correttezza il comportamento datoriale che ha ritenuto non idonei per carenza di professionalità quei lavoratori che lo stesso datore aveva estromesso dall’azienda così impedendo la riqualificazione imposta dall’evoluzione tecnologica che avrebbe consentito il rientro in azienda.

4.1. In ragione della loro connessione i suddetti motivi vanno trattati congiuntamente. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti.

Va osservato che la Corte d’Appello, in primo luogo, nel dedurre in ordine alle difese delle appellate in ragione delle critiche e dei motivi di illegittimità dedotti nel ricorso di primo grado, riteneva quest’ultimi destituiti di fondamento rinviando ad una propria sentenza del 13 marzo 2003, confermata con sentenza di questa Corte n. 16629/05.

Ora, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ammissibile la motivazione per relationem, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell’atto rinviante; ciò, tuttavia, sempre che il rinvio sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem (Cass. sentenze n. 3367 del 2011 e n. 979 del 2009).

Nella fattispecie in questione, il mero richiamo giurisprudenziale privo di qualsiasi riferimento contenutistico ai motivi di impugnazione sottoposti alla Corte d’Appello dalle odierne ricorrenti, ai motivi d’impugnazione già vagliati dalla stessa nella sentenza richiamata, nonchè alle statuizioni assunte da questa Corte in merito, non consentono di ritenere tale richiamo idoneo ad integrare la motivazione della sentenza in esame – anche in ragione del diverso ambito del giudizio di merito e del giudizio di legittimità – che pertanto è viziata.

La Corte d’Appello, in ordine alla dedotta violazione dei criteri di scelta, da un lato, ha ritenuto mancante la prova in merito, gravante sui lavoratori, dall’altro ha ritenuto ovvio che l’azienda preferisse lavoratori dotati di maggiore qualificazione, sia con riferimento ai neo-assunti, che con riferimento ai precedenti lavoratori, i quali, non sospesi, erano stati sottoposti a formazione specifica. Del resto, prosegue il giudice di appello, la soppressione di alcuni reparti rendeva indubbiamente incompatibile la professionalità dei lavoratori licenziati (operatori semplici) rispetto alle nuove esigenze produttive (i nuovi assunti erano operatori manutentori).

Preliminarmente e in via di principio, si richiama la giurisprudenza prevalente di questa Corte, che il Collegio condivide (si v. Cass., sentenza n. 22825 del 2009), in materia di ambito della scelta del personale da porre in mobilità e del significato che assume nell’economia della procedura di mobilità la comunicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta.

Secondo tale giurisprudenza, in tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. Ne consegue che il riferimento al “personale abitualmente impiegato”, aggiunto all’originario testo della L. n. 223, art. 4, comma 3, dal D.Lgs. n. 151 del 1997, comporta che i profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati (in negativo) alla mobilità, tra i quali potrà, all’esito della procedura, operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. La dimostrazione della ricorrenza delle specifiche professionalità o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda gli oneri di comunicazione, sia in sede di apertura che a momento della chiusura della procedura di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, va ribadito che sulla sufficiente specificità di essi, secondo le coordinate indicate dall’art. 4, commi 3 e 9 della legge, si fonda la possibilità di controllo sindacale e individuale dell’operazione, altrimenti insindacabile in sede giudiziaria (cfr. per tutte, Cass., n. 13381 del 2008 e Cass., n. 5034 del 2009).

L’importanza di tali adempimenti nel sistema delineato dalla L. n. 223 del 1991 è poi confermata dalla previsione della sanzione della inefficacia dei licenziamenti, stabilita dall’art. 4 cit., comma 12, e dal successivo art. 5, comma 3, anche nel caso di comunicazione iniziale, ex comma 3, o finale, ex comma 9, incompleta o infedele (Cass. S.U., sentenza n. 419 del 2000, cui si è adeguata la giurisprudenza successiva di questa Corte). In particolare, per quanto riguarda i criteri di scelta del personale da licenziare, la comunicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 9 della legge, delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta legali o contrattuali che siano (Cass., sentenza n. 29831 del 2008) deve essere specifica e dare pienamente conto dei criteri concretamente ed effettivamente seguiti.

La Corte d’Appello non ha fatto applicazione dei detti principi nel vagliare i motivi di impugnazione relativi ai criteri di scelta, e nella motivazione della sentenza è riscontrabile il mancato o carente esame di punti decisivi della controversia, rimettendo il giudice di appello la legittimità del recesso ad argomentazioni generiche che esulano dalla verifica dell’osservanza della normativa in questione nei sensi sopra indicati.

5. Il ricorso, quindi, deve essere accolto in relazione al secondo, al terzo e al quarto motivo di impugnazione. La sentenza deve essere cassata, in relazione ai motivi di impugnazione accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta che pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA