Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19821 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19821 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 6572-2010 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1850

PUGLISI

GUSEPPA

PGLGPP61S58E953X,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio
dell’avvocato BURIGANA FRANCESCO,

rappresentata e

difesa dall’avvocato CAPELLO MARCO, giusta delega in

Data pubblicazione: 28/08/2013

atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1234/2009 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 01/12/200 r.g.n. 392/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato GERARDIS CRISTRINA;
udito l’Avvocato FRANCESCO CAROLEO per delega MARCO
CAPPELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

t

R.G. n. 6572/10
Ud. 22.5.2013

La Corte di Appello di Torino, con sentenza 26 novembre – 1
dicembre 2009, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal
Ministero della Giustizia avverso la decisione di primo grado, con la
quale lo stesso Ministero era stato condannato al pagamento a
favore di Puglisi Giuseppa della somma di 4.314 a titolo di
differenze retributive per le superiori mansioni svolte.
Ha osservato la Corte territoriale.
– che in primo grado il Ministero era difeso da due funzionari
ai sensi dell’art. 417 bis cod. proc. civ., uno in servizio presso la
Corte d’Appello di Torino e l’altro presso l’Ufficio del Contenzioso
del Ministero;
– che la notifica della sentenza effettuata non già ai
dipendenti di cui l’Amministrazione si era avvalsa per la difesa, ma
all’Avvocatura dello Stato di Torino e al Ministero della Giustizia, in
Roma, era valida ai fini del decorso del termine breve per
l’impugnazione, ancorchè non vi fosse “un preciso nferimento al

funzionario incaricato” e considerato altresì che presso la sede del
Ministero era domiciliato per la carica il suo rappresentante ed “ha
domicilio uno degli incaricati a stare in giudizio”;
– che essendo stata proposta l’impugnazione dopo il termine
di trenta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., l’appello era
inammissibile.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero;
la lavoratrice resiste con controricorso, illustrato da successiva
memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso, denunziando violazione
degli artt. 170, 285, 325 e 417 bis cod. proc. civ., il ricorrente
deduce che nelle controversie in cui l’Amministrazione si avvale,

comunicazione degli atti processuali deve essere eseguita
direttamente e personalmente al funzionario stesso, unico e
legittimo destinatario nella sua qualità di rappresentante
processuale, al quale sono attribuite tutte le capacità connesse alla
qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notificazione
della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione.
Nella specie, essendo stata la notifica della sentenza
effettuata genericamente presso l’Avvocatura dello Stato di Torino e
presso la sede del Ministero della Giustizia, in Roma, essa non era
valida ai fmi del decorso del termine breve per l’impugnazione
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che nell’ipotesi in cui
l’amministrazione statale si sia costituita in giudizio avvalendosi di
un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all’art. 417 bis
cod. proc. civ., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del
decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso
dipendente; la citata norma va infatti interpretata nel senso che
essa attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia
avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale
giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della
sentenza, ancorchè tale atto si collochi necessariamente in un
momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (Cass. 22
febbraio 2008 n. 4690; Cass. 30 gennaio 2009 n. 2528; Cass. 19
giugno 2007 n. 14279).
Alla stregua di tale principio, che qui si ribadisce e al quale va
data continuità, nella specie la notifica della sentenza di primo
grado non eseguita personalmente ai dipendenti di cui

per la difesa, di un proprio funzionario, la notificazione e

3

l’Amministrazione si era avvalsa per la difesa, non era idonea ai
fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, con la
conseguenza che, erroneamente, la sentenza impugnata ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente
nel termine di un anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nel

anteriore alla modifica introdotta

dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009 n. 69.
L’impugnata sentenza va pertanto annullata, con rinvio,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa
composizione.
P. Q . M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino in diversa
composizione.
Così deciso in Roma in data 22 maggio 2013.

testo – vigente ratione temporis

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