Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19821 del 22/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 22/09/2020), n.19821
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 814-2019 proposto da:
COMUNE VENEZIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Tortolini
34, presso lo studio dell’avvocato Nicolò Paoletti, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Antonio Iannotta,
Nicoletta Ongaro;
– ricorrente-
contro
MARES TRASPORTI SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco
Valesio 1, presso lo studio dell’avvocato Michela Damadei, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati Paolo Bettiol, Jacopo
Molina;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1951/2018 del Tribunale di Venezia, depositata
il 25/10/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal
Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il giudizio trae origine dall’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 9968/2014 proposta da Mares Trasporti s.r.l. avverso la sanzione amministrativa per violazione del Regolamento qomunale di circolazione acquea irrogata dal Comune di Venezia, art. 2, comma 1, per avere accertato che in data 19/12/2014 un natante intestato alla Mares Trasporti aveva superato il limite di velocità di 5 Km/h circolando nel Canal di (OMISSIS);
– il Giudice di pace ha accolto l’opposizione applicando il principio sancito della Corte costituzionale nella sentenza n. 113/2015 dal momento che l’amministrazione comunale non aveva dimostrato di avere sottoposto il sistema di rilevamento (OMISSIS) a verifiche periodiche di funzionalità, ritenendo, pertanto, non sufficientemente attendibile il verbale di accertamento;
– avverso la sentenza il Comune di Venezia ha proposto appello ed il Tribunale ha concluso per la necessità dell’omologazione e ha statuito con riguardo alle modalità di essa, sulla base dell’applicazione analogica, come consentita dall’art. 1 disp. prel. c.n. e dell’art. 45 C. d. S. e dell’art. 192 del reg. di att. C.d. S., così integrando la previsione del Regolamento provinciale per il coordinamento della navigazione locale della laguna veneta, art. 39, comma 6, lett. a) (adottato ai sensi del D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 11, comma 3);
– la cassazione è chiesta dal Comune sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso, articolato in due profili, si deduce:
1) la contraddittorietà della decisione impugnata dove ha affermato la non applicabilità dell’art. 142 Cod. della Strada e poi diversamente, la possibilità di applicare per gli aspetti non completamente regolati dal codice della navigazione i principi ricavabili dal D.Lgs. n. 285 del 1992 e dal D.P.R. n. 495 del 1992;
2) l’erroneità dell’affermazione che il sistema (OMISSIS) sarebbe riconducibile al sistema di cui al Regolamento provinciale, art. 39, comma 6 lett. a), anzichè in quello del sistema di rilevamento e controllo della navigazione ai sensi del medesimo regolamento, art. 39, comma 6, lett. b);
– il Collegio ritiene che il ricorso sia privo di evidenza decisoria e, dunque, rimette la decisione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020