Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19821 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20793/2009 proposto da:

I.G., in proprio e nella qualità di genitore esercente

la potestà sui figli M. e G., elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato SANTAGATI Antonio, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMMALLERI

Giuseppe, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

N.G., D.R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 90/2009 del TRIBUNALE di GELA del 2/02/09,

depositata il 03/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 2 febbraio – 3 aprile 2009 n. 90 il Tribunale di Gela – in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – ha concesso la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata in favore di I.G., in proprio e quale rappresentante legale dei figli minori, M. e G., a titolo di risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale addebitato a responsabilità di N.G. e D.R. A., con condanna anche del loro assicuratore, s.p.a. HDI. La I. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste HDI con controricorso.

Gli altri intimati non hanno presentato difese.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., artt. 24 e 111 Cost., L. n. 794 del 1942, art. 24, insufficiente ed omessa motivazione, nella parte in cui il Tribunale le ha liquidato le spese processuali, omettendo il rimborso di alcune spese vive e senza rispettare i minimi di tariffa, quanto ai diritti di avvocato.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

Vanno prese in esame solo le doglianze in relazione alle quali è stato formulato il quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., essendo inammissibili tutte le censure ivi non considerate.

Il quesito concerne l’omessa liquidazione di una serie di voci elencate nella Tabella B-Diritti di avvocato della tariffa professionale forense.

Esso risulta pure inammissibile sotto più di un aspetto.

In primo luogo perchè non è congruente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ridotto l’importo di una serie di voci con la motivazione che il compenso spettante va rapportato non al valore della causa indicato nella domanda attrice, ma a quello effettivamente liquidato dal giudice in risarcimento dei danni.

La ricorrente non contesta la suddetta affermazione di principio e tuttavia non dimostra l’inadeguatezza delle somme liquidate con riferimento all’importo del risarcimento riconosciuto dal giudice.

Quanto alle voci asseritamente non considerate, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366. 6 cod. proc. civ., n. 6, poichè non specifica quali siano e come siano reperibili fra gli atti del processo, gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (dalla parcella alla documentazione delle prestazioni esposte).

Ed invero, a seguito della novella introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, per essere assolto, postula che nel ricorso per cassazione sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato dal ricorso stesso, risulta prodotto, in quanto indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo.

Pertanto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dal ricorrente, è necessaria la produzione del fascicolo di parte e l’indicazione dell’avvenuta produzione in ricorso con la specificazione che il documento è all’interno di esso; qualora sia stato prodotto dalla controparte, è necessaria l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo di tale parte o la produzione in copia (Cass. civ. Sez. 3^, 12 dicembre 2008 n. 29279).

Le censure di vizio di motivazione sono inammissibili per l’omessa formulazione di un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata: requisito richiesto a pena di inammissibilità dei motivi (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le altre).

3.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la compensazione delle spese di appello, è inammissibile, sia per la generalità e l’astrattezza della formulazione del quesito, sia perchè la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice di merito, e non è suscettibile di censura in sede di legittimità ove sia congruamente motivata o qualora le ragioni che l’hanno determinata siano implicitamente desumibili dalla natura della controversia.

Nella specie la compensazione è stata motivata con il fatto che l’appello è stato accolto solo in minima parte, rispetto al complesso delle doglianze sollevate dall’appellante, rispetto alle quali esso è rimasto soccombente.

Trattasi di motivazione sufficiente a giustificare la decisione.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che i rilievi contenuti nella memoria difensiva non valgono a disattendere, restando immutato il giudizio di inidoneità della formulazione dei quesiti e di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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