Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19821 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2817/2012 R.G. proposto da:

CHIMICOM s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Sandro D’Aloisi,

con domicilio eletto in Roma, via San Tommaso d’Aquino presso lo

studio del difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 75/15/10, depositata il 22 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile

2016 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il presente ricorso per cassazione, proposto dalla Chimicom s.r.l. sulla base di un unico motivo, pone la questione se il condono previsto dalla L. n. 289 del 1992, art. 9-bis, comma 1, si perfeziona con il pagamento dell’unica rata o della prima rata, di modo che l’omesso o ritardato versamento delle rate successive legittimerebbe l’applicazione delle sanzioni solo sulla rata non versata (secondo la tesi della contribuente) oppure se il mancato pagamento dell’importo dovuto, sia esso dipendente dall’omesso o tardivo versamento della prima (o dell’unica rata) o delle rate successive, escluda il perfezionamento delle condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione (secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate, fatta propria dalla sentenza impugnata);

– secondo la contribuente, la circostanza che l’art. 9 bis, non stabilisca le conseguenze del mancato tempestivo versamento dei ratei successivi al primo, non porta automaticamente alla inefficacia della definizione del condono, sia perchè quando il legislatore ha inteso sanzionare, nell’ambito della L. n. 289 del 2002, la decadenza dal beneficio ha previsto espressamente questa eventualità, come nel caso dell’art. 11, comma 3, sia perchè, nel quadro del sistema attuato dalla predetta legge, sono previste molteplici ipotesi, di segno opposto a quella sostenuta dall’Ufficio, in base alle quali la definizione del condono si ritiene perfezionata con il pagamento della prima rata;

– secondo l’Agenzia delle entrate al contrario, la specialità del procedimento ex art. 9 bis, proprio perchè non è previsto, diversamente da altre ipotesi, che il ritardato versamento delle rate successive alla prima non abbia effetto sulla definizione, comporta la decadenza del contribuente incorso nel ritardo, con conseguente applicazione in misura integrale (e cioè su tutti gli importi omessi o ritardati oggetto del condono non perfezionatosi) delle sanzioni dovute in base al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la tesi dell’Amministrazione finanziaria è palesemente fondata, in quanto non è configurabile in tema di condono, proprio per il carattere eccezionale di tale istituto, un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore e tanto meno tale principio può identificarsi con quello ritenuto dalla contribuente, dato che la sostituzione dell’obbligazione tributaria, oggetto della lite fiscale pendente, con quella assunta dal contribuente con l’istanza di definizione appare condizionata dal punto di vista dell’Amministrazione finanziaria al beneficio del riconoscimento e pagamento immediato della ridotta entità del debito tributario da parte del contribuente (Cass. n. 26683/2016; Cass. n. 379/2016);

– il ricorso pertanto deve essere rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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