Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19821 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANAZA

sul ricorso 29528-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIAN LUCA CONTI, giusta mandato

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 816/10/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 11/04/2014,

depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello della contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, di professione “medico di base convenzionato con il SSN”, avverso il silenzio – rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni (OMISSIS).

Il contribuente resiste con controricorso.

L’unico motivo, con il quale si denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, per avere la CTR ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione nonostante la presenza di un lavoratore dipendente part – time con mansione di segretaria, è infondato.

Questa Corte a sez. Unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando contribuente, a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nel caso di specie, concernente attività del medico di base convenzionato con il SSN, nel quale la presenza di personale è limitata ad una sola persona con mansioni di segretaria, la su esposta soglia minima non è superata.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

In considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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