Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19820 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19820 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 26452-2009 proposto da:
D’AMELIO

ROBERTO

DMLRRT58B13G351G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A CANTORE 5, presso lo studio
dell’avvocato EDOARDO SPIGHETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato VASSALLO GIUSEPPE, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
1849

contro

COMUNE DI CATANIA 00137020871, in persona del Sindaco
pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

Data pubblicazione: 28/08/2013

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
MUSCAGLIONE GIOVANNA, GULLOTTA FRANCESCO, giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1075/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato VASSALLO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

di CATANIA, depositata il 26/11/2008 r.g.n. 900/2006;

R.G. n. 26452/09
Ud. 22.5.2013

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 16 ottobre 26 novembre 2008, ha confermato la decisione di primo grado con
la quale era stata rigettata la domanda proposta dall’Avv. Roberto
D’Amelio nei confronti del Comune di Catania, volta ad ottenere, a
seguito di concorso pubblico bandito dallo stesso Comune,
l’assunzione nel posto di avvocato – procuratore legale, con i
conseguenti effetti giuridici ed economici.
La Corte territoriale ha osservato che non era configurabile,
per il ricorrente, un diritto all’assunzione non essendosi
perfezionata la fattispecie costitutiva di tale diritto. Ed infatti la
delibera con la quale era stato stabilito lo scorrimento della
graduatoria per ulteriori cinque posti e la nomina di altri
concorrenti, tra cui il ricorrente, era stata sospesa con successiva
delibera e poi annullata in autotutela. Tale delibera di
annullamento era correttamente motivata in relazione al prevalente
interesse pubblico di garantire la scelta dei soggetti
professionalmente più capaci, interesse che sarebbe stato
vanificato da uno scorrimento della graduatoria formata solo sulla
valutazione dei titoli dei candidati. Vi era inoltre da salvaguardare
il requisito della c.d. soglia minima, al fine di assicurare la scelta di
soggetti dotati di adeguata preparazione professionale. Peraltro, la
stessa delibera con la quale era stato indetto il concorso aveva
espressamente previsto l’accesso alle qualifiche dirigenziali
mediante esami, in applicazione dell’art. 28 d. lgs. n. 29/93. Infine
non era stato violato il principio dell’affidamento, posto che alla

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

delibera di nomina, prima sospesa e poi annullata, non aveva fatto
seguito la sottoscrizione del contratto di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’Avv.
D’Amelio sulla base di due motivi. Il Comune di Catania resiste con
controricorso.

1. Con il primo motivo del ricorso, denunziando violazione del
combinato disposto di cui agli artt. 63, comma 2, d. lgs. n. 165 del
2001 e 2932 cod. civ., il ricorrente deduce che una volta disposto
lo scorrimento della graduatoria ed avvenuta la nomina, la
posizione del ricorrente era assimilabile a quella del candidato
proclamato

vincitore

del

concorso,

con

obbligo

dell’Amministrazione di procedere all’assunzione.
Non avrebbe potuto dunque l’Amministrazione annullare in
autotutela le precedenti delibere con le quali erano stati disposti lo
scorrimento e la nomina suddetti.
2. Con il secondo motivo, denunziando ancora violazione del
combinato disposto di cui agli artt. 63, comma 2, d. lgs. n. 165 del
2001 e 2932 cod. civ. nonché omessa motivazione circa un fatto
decisivo per il giudizio, il ricorrente rileva che con deliberazione
della Giunta Municipale n. 1334/97 era stato disposto
l’ampliamento dei posti originariamente messi a concorso. In forza
di tale delibera il ricorrente

concorso

“doveva ritenersi vincitore di

a titolo originario”, così come gli altri candidati vincitori

del concorso.
Su tale punto, osserva il ricorrente, la sentenza impugnata ha
omesso di pronunciare.
3. Con il terzo motivo, denunziando violazione dell’art. 19,
comma 4, L.R. n. 257 del 1993, nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, il ricorrente afferma che la Corte di merito “non ha

tenuto conto del fatto che la normativa che ammette i concorsi per
soli titoli non prevede alcuna soglia minima di idoneità”, onde anche

MOTIVI DELLA DECISIONE

3

sotto tale profilo era ingiustificata la delibera di annullamento in
autotutela.
Irrilevante era poi il fatto che alla delibera di nomina non
avesse fatto seguito la sottoscrizione del contratto di lavoro, posto
che il ricorrente era portatore di un diritto soggettivo perfetto
4. Il ricorso è inammissibile con riguardo alle denunziate
violazioni di legge ed infondato in relazione al dedotto vizio di
motivazione.
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che, a norma dell’art.
366 bis cod. proc. civ., allora vigente (questa disposizione è stata
abrogata dall’art. 47, comma 1, lett. d), della legge n. 69 del 2009),
allorché venga dedotta, fra l’altro, la violazione o falsa applicazione
di norme di diritto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.),
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di
inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Esso deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris
adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio
che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare
in sostituzione del primo, in modo da ribaltare la decisione
impugnata (Cass. 28 maggio 2009 n. 12649; Cass. 19 febbraio
2009 n. 4044; Cass. Sez. Un. 30 settembre 2008 n. 24339).
Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter
comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi
logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente
compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la
prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare.
Il quesito di diritto deve inoltre essere specifico e risolutivo del
punto della controversia, dovendo escludersi che la disposizione di
cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. debba essere interpretata nel
senso che il quesito e il momento di sintesi possano desumersi
dalla formulazione del motivo, atteso che una siffatta
interpretazione si risolverebbe nella abrogazione tacita della norma

all’assunzione, a prescindere dalla stipula di tale contratto.

4

in questione (Cass. 23 gennaio 2012 n. 910; Cass. Sez. Un. 5
febbraio 2008 n. 2658; Cass. Sez. Un. 26 marzo 2007 n. 7258).
Nella specie il ricorrente, nel denunziare plurime violazioni di
legge, tra cui l’omessa pronunzia (art. 112 cod. proc. civ.),
erroneamente dedotta sotto il profilo della omessa motivazione,
del ricorso.
5. Quanto all’asserito vizio di motivazione, esso può ritenersi
sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia
rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di
punti decisivi della controversia ovvero quando esista un
insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente
adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento
logico – giuridico posto alla base della decisione.
Nella fattispecie in esame la Corte di merito ha dato
sufficientemente conto delle ragioni poste a sostegno della
decisione, riportate più sopra nella parte espositiva, senza
incorrere in omissioni, contraddizioni o incoerenze, sottraendosi
così alle censure che, sotto tale profilo, le vengono mosse.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore del
resistente, in

50,00 per esborsi ed 3.000,00 per compensi

professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 22 maggio 2013.

non ha formulato alcun quesito di diritto. Da qui l’inammissibilità

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