Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19820 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19820 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 8056-2018 proposto da:
GARY MAMADOU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso la sentenza n. 1810/2017 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 01/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 26/07/2018

Con sentenza in data 14.07.2017, la Corte di Appello di
Firenze ha confermato il rigetto delle istanze di protezione
internazionale avanzate dal cittadino del Mali Gary Mamadou,
che ricorre per cassazione, denunciando: a) l’omesso esame
del fatto decisivo relativo alla condizione di pericolosità e le

violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 14 D. Igs.
251/2007, per la mancata concessione della protezione
sussidiaria cui aveva diritto ex lege in ragione delle attuali
condizioni socio-politiche del paese di origine; c) il mancato
riconoscimento della protezione umanitaria, ai sensi dell’art. 5,
comma 6, del D. Igs 286/1998, nonché dell’art. 19 del D. Igs.
286/1998 che vieta l’espulsione dello straniero che possa
essere perseguitato nel suo Paese d’origine o che ivi possa
correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui
all’art. 28, comma 1, D.P.R. 349/1999, alla L. 110 del 14 luglio
2017 che ha introdotto il reato di tortura ed ai principi generali
di cui all’art.10 Cost. ed all’art. 3 CEDU. Il Ministero non ha
svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, si lamenta

“un omesso esame

concretizzato in un contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili”,

per avere la Corte distrettuale escluso una

situazione di pericolo tale da necessitare il riconoscimento,
quantomeno, della protezione sussidiaria, nonostante, in
premessa, avesse riconosciuto una situazione di difficoltà che
coinvolgeva l’Africa subsahariana. 2. Il motivo è infondato.
Invero, non si rinviene nessuna contraddizione nella pronuncia
impugnata la quale ha avuto modo di precisare che la
situazione di difficoltà, enunciata in premessa, caratterizza la
zona Nord del Paese e non la regione occidentale denominata
Ric. 2018 n. 08056 sez. M1 – ud. 10-07-2018
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situazioni di violenza generalizzata esistenti in Mali; b) la

Kayes di provenienza del richiedente; senza dire, peraltro, che
la censura deduce incongruamente la coesistenza di un omesso
esame, ex art. 360 comma 1 n. 5, e il contestuale contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili che hanno ad oggetto
proprio il fatto, in tesi, “omesso”.

congiuntamente e coi quali si censura il mancato
riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria,
vanno rigettati. 4. Anzitutto, contrariamente a quanto
affermato dal ricorrente, è principio consolidato di questa Corte
che, anche ai fini del riconoscimento della protezione
sussidiaria e umanitaria, non può prescindersi dalla credibilità
soggettiva del richiedente (nella specie esclusa per la totale
incongruenza del suo racconto: contrarietà del matrimonio
contratto con donna cattolica da parte dello zio-capo famiglia e
pacifica convivenza della coppia con detto zio per tre anni;
professata adesione alla rione cattolica e totale ignoranza dei
suoi più elementari principi) trattandosi di misure volte a
rimediare gli effetti della grave violazione dei diritti umani
dell’interessato nel paese di provenienza, giacché la
valutazione di inattendibilità, insindacabile dinanzi al Giudice di
legittimità, priva di rilevanza qualsiasi indagine sul contesto
sociale, culturale e politico della vicenda del richiedente
protezione, venendo meno la possibilità di collegare il primo
con la seconda, con la conseguente impossibilità di riconoscere
alcuna delle forme di protezione richieste. Con riferimento
specifico a quella umanitaria, inoltre, va data continuità al
principio secondo cui la riscontrata non individualizzazione del
rischio non può esser surrogata dalla situazione generale del
paese, perché altrimenti si finirebbe per prendere in
considerazione non già la situazione particolare del singolo
Ric. 2018 n. 08056 sez. M1 – ud. 10-07-2018
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3. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi

soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini
del tutto generali ed astratti (Cass. n. 4455 del 2018);
dovendo, da ultimo, rilevarsi che la Corte territoriale ha escluso
che sussista una situazione di concreto pericolo del richiedente
di essere sottoposto alla tortura o ad altro trattamento

penda un procedimento penale a suo carico, laddove il
riferimento al diritto alla salute è dal tutto avulso dalle
emergenze del caso concreto.
6. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività
difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.
13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018
Il Preidente

degradante non avendo allegato che nel suo Paese d’origine

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