Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19820 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14340-2019 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

ARIMONDI 3/C, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO SCIORTINO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIA

BALISTRERI;

– ricorrente –

contro

R.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO VARVARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1407/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

RITENUTO

che:

F.R. ricorre in cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo 15 marzo 2019, n. 1407, che ha rigettato il gravame da ella proposto contro la decisione del Giudice di pace di Palermo che l’aveva condannata a pagare in favore dell’avvocato R.G.C. la somma di Euro 2.687,17.

Resiste con controricorso R.G.C..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio secondo l’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 e che la causa, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA