Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19820 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 189/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso Generale dello Stato, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SI.EL.CO. s.n.c. di C.S. &. C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 130/35/10, depositata il 15 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile

2016 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Ctr), di conferma della sentenza di primo grado favorevole per la contribuente in relazione a un avviso di accertamento relativo a Irap e Iva per l’anno 1998;

– la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di giudicato esterno proposta dalla contribuente, fondata sul passaggio in giudicato di sentenze della Commissione tributaria provinciale riguardanti anni di imposta differenti, ma scaturiti dal medesimo accertamento;

– il ricorso per cassazione è proposto dalla Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la presente fattispecie, incontrovertibilmente caratterizzata da un accertamento tributario emesso nei confronti di una società di persone, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società o da uno solo dei soci riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci (salvo che prospettino questioni personali nella specie non sollevate), i quali devono essere perciò parte nello stesso processo in qualità di litisconsorti necessari (Cass. n. 5150/2016; n. 17176/2015);

– pertanto, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti, da ritenersi necessari in forza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14,il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e, più recentemente, n. 7789 e n. 27319 del 2016);

– il litisconsorzio necessario, nei termini e con le conseguenze sopra indicate in caso di violazione, sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società (Cass. n. 10145 del 2012);

– sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause Iva, tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340);

– poichè nella specie l’intero giudizio si è svolto nei confronti della sola società, si impongono la cassazione della sentenza e la dichiarazione di nullità del procedimento, con rinvio al giudice di primo grado l’integrazione del contraddittorio.

PQM

 

cassa la sentenza; dichiara la nullità del giudizio; rinvia la causa per l’integrazione del contraddittorio alla Commissione tributaria provinciale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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