Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19820 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANAZA

sul ricorso 29412-2014 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SABRINA

VARRICCHIO, DOMENICO PARRELLA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) di NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4328/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 25/03/2014, depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO;

udito l’Avvocato Domenico Parrella difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente, di professione “medico di base convenzionato con il SSN”, ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza, con la quale la Commissione “Tributaria Regionale, nel rigettargli l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che gli aveva rigettato il ricorso proposto avverso il silenzio – rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni dal (OMISSIS); la CTR, in particolare, dopo avere precisato i principi generali in tenia di IRAP, ha evidenziato che, nel caso di specie, il contribuente aveva assunto di svolgere l’attività di “medico di base convenzionato” in uno studio di 50 mq e con una dipendente con mansioni di pulizia e di attesa alla porta di ingresso; che non era seriamente credibile che l’attività alla porta di ingresso si riducesse all’accompagnamento alla porta dei pazienti e non includesse anche la ricezione delle chiamate e la gestione degli appuntamenti; che dalle dichiarazioni dei redditi, a fronte di un reddito professionale di Euro 119.388, risultavano spese per lavoro dipendente ed altre spese; clic pertanto doveva ritenersi sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle entrate non svolge attività difensiva.

L’unico motivo, con il quale pur formalmente denunziando vizio motivazionale si fa riferimento nell’esposizione della doglianza a violazione di legge concernente IRAP, è fondato.

Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nella specifica ipotesi del medico convenzionato con il SSN e dell’utilizzazione, da parte del detto medico, del relativo studio, è stato poi precisato da questa Corte che “in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo” (Cass. 1 0240/ 2010).

Nel caso di specie, concernente attività del medico di base convenzionato con il SSN, nel quale la presenza di personale dipendente è limitata ad una sola persona con mansioni di segretaria, la su esposta soglia minima non è superata.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa va decisa nel merito con raccoglimento del ricorso introduttivo.

In considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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