Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1982 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1982 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 14566-2010 proposto da:
RINALDI TUFI GIULIA CLAUDIA RNLGCL80L47H501H, GOMEZ
PETER GMZPTR63R23Z404S, GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO
S.P.A. 00488680588 in persona del suo amministratore
delegato e legale rappresentante Dott.ssa MONICA
MONDARDINI, SCHIAFFINI LOREDANA GIOVANNA
SCHLDN47C67E272X, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio
dell’avvocato RIPA DI MEANA VIRGINIA,
rappresenta

e

difende

unitamente

MARTINETTI MAURIZIO giusta delega in atti;

1

che li

all’avvocato

Data pubblicazione: 29/01/2014

- ricorrenti contro

RIGONI

ANDREA

RGNNDR55R25D882R,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso lo
studio dell’avvocato LICIA D’AMICO, che lo

ALFREDO giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1503/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2009, R.G.N.
4820/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. UMANA
ARMANO;
udito l’Avvocato BRUNO GUARDASCIONE per delega;
udito l’Avvocato LICIA D’AMICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALASSO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Andrea Rigoni, già responsabile del sevizio di controllo interno
(audit) della società Ferrovie dello Stato, ha convenuto in giudizio
davanti al Tribunale di Roma la società Gruppo Editoriale L’Espresso,
editrice del periodico L’Espresso, il giornalista Peter Gomez ed il
responsabile della pubblicazione, Claudio Rinaldi Tufi ,chiedendone

pubblicazione, sul numero dell’ ottobre 1997 dell’Espresso ,di un
articolo dal titolo “Taci, il colonnello di ascolta” ,dal contenuto lesivo
della sua reputazione .
Assume il Rigoni che l’articolo , relativo alle dichiarazioni rese da
Lorenzo Necci, ex presidente della società Ferrovie dello Stato ,
all’autorità giudiziaria quale persona sottoposta ad indagini ,
conteneva frasi e deduzioni non presenti nei verbali di causa e
pertanto era privo del requisito della verità e della continenza.
I convenuti hanno eccepito che il G.U.P del Tribunale di Roma, con
sentenza in data 20/24 aprile 2001, ha dichiarato ex art. 424 cod.
proc. pen., il non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce
reato nei confronti del Gomez e del Rinaldi Tufi, imputatati per gli
stessi fatti del reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni del
Rigoni ;
che la condotta posta in essere era giustificata dall’esercizio del
diritto di cronaca ,stante la verità dei fatti narrati, il loro interesse
pubblico, il rispetto della continenza formale.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda sul rilievo che era stato
esercitato legittimamente il diritto di cronaca.
A seguito di appello del Rigoni ,con sentenza del 6-4-2009, la Corte
di appello di Roma, a modifica della decisione di primo grado, ha
accolto la domanda e condannato gli appellati in solido al pagamento
di euro 25.000,00 ed il solo Gomez anche al pagamento di euro
5.000,00 ex art 12 L 47/1498.
Propongono ricorso il Gruppo Editoriale L’Espresso , il giornalista
Peter Gomez e le eredi di Claudio Rinaldi Tufi, Loredana Giovanna
Schiaffini e Giulia Claudia Rinaldi Tufi, con quattro motivi illustrati
da memoria.

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la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della

Resiste Andrea Rigoni.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento
danni da diffamazione

a mezzo stampa sul rilievo

che l’articolo

pubblicato,sicuramente di interesse generale, non rispetta il requisito
della verità della notizia e della continenza espositiva con riferimento:

una “sorta di servizio informazioni interno”;
al sospetto del Necci che il Rigoni e i “suoi uomini” fossero lì per spiarlo,
ipotizzando un timore di ricatto ai suoi danni;
al sospetto del Necci che il suo coinvolgimento nell’indagine giudiziaria
“Phoney Money” fosse opera degli uomini dell’auditing;
al sospetto che “tutta la complessa macchina” fosse stata messa in moto
con l’obbiettivo di “incastrare” il Pubblico Ministero milanese Antonio Di
Pietro e di gettare fango sul pool di Milano dal medesimo integrato;
al fatto che il Necci aveva lasciato intendere che il Rigoni aveva
cominciato a prendere notizie su chi entrava e usciva dalla direzione
generale delle ferrovie e a chiedere di controllare la centrale telefonica.
2.Dopo aver individuato le circostanze asseritamene non vere ,la Corte di
appello riconosce che dai verbali d’interrogatorio emerge che in effetti
l’indagato aveva espresso i suoi sospetti sul ruolo svolto dal Rigoni
all’interno delle ferrovie e sul fatto di essere spiato;che i sospetti del
Necci si estendevano al ruolo del Rigoni all’interno dell’indagine svolta
dalla Procura della Repubblica di Aosta perché , dopo essere stato
rassicurato dal capo del servizio audit a motivo delle sue conoscenze con
la polizia giudiziaria incaricata delle indagini, il pubblico ministero gli
rivolse domande che si collegavano a ragionamenti svolti dal Rigoni su
alcuni personaggi e ,subito dopo, le indagini stesse ebbero uno sviluppo
imprevisto con la notifica di una informazione di garanzia, l’esecuzione di
perquisizioni e di interrogatori definiti a raffica; che i sospetti
riguardavano anche i frequenti viaggi che il Rigoni, in epoca coincidente
con l’inchiesta, aveva fatto a Firenze , cioè nella stessa città dove aveva
sede il reparto della Guardia di Finanza (GICO) incaricato delle indagini;
i sospetti del Necci si rivolgevano anche alla gestione della vicenda delle
minacce telefoniche poichè ,dopo che il Rigoni fu informato delle

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all’accusa al Rigoni di aver trasformato il servizio auditing delle ferrovie in

minacce ricevute,

senza richiesta dell’interessato, gli “piazzò” due

persone sotto casa che il Necci pensò fossero della Guardia di Finanza.
La Corte riporta che a tale proposito il Necci disse ai magistrati: “questo
controllo io poi l’ho visto come un controllo su di me, non un controllo
per me”.
3. Secondo i giudici di merito l’articolo è diffamatorio perché non si
limita a riportare i sospetti esternati dal Necci all’autorità

intendere che il Rigoni svolgesse, utilizzando le strutture del servizio
auditing, una vera e propria attività di spionaggio, con intercettazione
abusiva, ed ipotizza poi il timore del Necci di essere ricattato e che
lo scopo di tali fatti era quello di incastrare Di Pietro e gettare fango sul
pool di Milano,circostanze che non risultano dai verbali di
interrogatorio.
4.Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art.21 Cost,degli artt. 595 ,57 e 51 c.p. e dell’ art. 11 L.8-21948 n.47.
Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito ha ritenuto che non
tutti i fatti narrati corrispondono a quanto contenuto nei verbali di
interrogatorio. Di conseguenza ha valutato diffamatorio l’articolo ed
insussistente la scriminante del diritto di cronaca,quando invece
l’articolo corrisponde alle dichiarazioni rese dal Necci in sede di
interrogatorio, come del resto riconosciuto anche dal giudice penale.
5.Lamentano i ricorrenti che, trattandosi di un articolo scritto da un
giornalista autore di importanti scritti di critica , lo scrutinio del
giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto dei limiti
notoriamente più ampi del diritto di critica, in quanto il giornalista
aveva avuto come fine non solo di informare i lettori dell’esistenza
dei sospetti manifestati dal Necci sull’operato del Rigoni, ma anche
si prospettare al pubblico dei lettori uno sviluppo ed una
interpretazione delle circostanze raccontate.
6.Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione per aver la
Corte di merito omesso
dell’esercizio

del

legittimo

la valutazione dell’articolo alla luce
diritto

di

critica

e

per

aver

contraddittoriamente negato il requisito della verità dei fatti , pur
avendo riconosciuto che dai verbali di interrogatorio emerge che il

5

giudiziaria,ma già il titolo “Taci, il colonnello ti ascolta” lascia

Necci aveva espresso sospetti

in ordine all’attività del Rigoni

all’interno del servizio di auditing delle Ferrovie .
7.1 due motivi si esaminano congiuntamente per connessione logico
giuridica e sono fondati.
Entrambe le censure riguardano, nella sostanza , l’adeguatezza della
motivazione della sentenza impugnata in relazione all’esclusione del
legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.

dell’autosufficienza del ricorso in cassazione in quanto sono
riprodotti

nell’atto di impugnazione sia l’articolo in oggetto che

alcuni verbali di interrogatorio del Necci

,con l’indicazione della

sede della produzione di tali documenti nella precedente fase di
merito ,dando la possibilità a questa Corte di valutare la fondatezza delle
censure. Cass.Civ.11-2-2009 n.3338.
9. In conformità ad una giurisprudenza più che consolidata di questa
Corte , per considerare la divulgazione di notizie lesive dell’onore lecita
espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per
diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella verità
oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente
lavoro di ricerca) b) nella sussistenza di un interesse pubblico
all’informazione, vale a dire nella c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre
2004, n. 23366; Cass. civ. Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259); c) nella
forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè
nella c.d. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo
informativo da conseguire (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259).
10.1n sostanza, soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia dello
stesso soddisfa l’interesse pubblico all’informazione, che è la ratio dell’art.
21 Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, riportando l’azione
nell’ambito dell’operatività dell’art. 51 cod. pen. e rendendo la condotta
non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e
pertinenza.Cass. Sentenza n. 14822 del 04/09/2012 .
11.Va ricordato che questa Corte ha ribadito anche di recente(fra le
ultime: Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2011, n. 28813; Cass. 22 marzo
2013, n. 7274) che , dati per comuni i presupposti per ritenere legittimo
I’ esercizio del diritto di cronaca e di quello critica quale scriminante della
responsabilità penale, civile e disciplinare, il diritto di critica consente

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8.Preliminarmente si osserva che è rispettato il requisito

l’uso di un linguaggio più pungente ed incisivo;diverso è poi il punto per
cui la critica, cioè la valutazione, l’interpretazione e le considerazioni in
merito ai fatti veri, possa non essere obiettiva né esatta, ma anzi
presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili; la critica
può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè
non necessariamente obiettivi, purché fondata sull’attribuzione di fatti
veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di

lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da
una prospettazione dei fatti opposta alla verità.
12.Questa Corte ha ritenuto poi che “in tema di azione di risarcimento
dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di
determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto,
in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la
valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri
solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse
individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del
pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento
ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica
alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella
interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza,
requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica
(Cass.n.25/2009)
13. Va pertanto rammentato che non sussiste una generica prevalenza
del diritto all’onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona
può incidere sulla sua reputazione; e del resto negare il diritto di critica
solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il
diritto di libera manifestazione del pensiero.
(Cass.n.4545/2012, n.12420/08)
14. La valutazione della Corte di merito in ordine ai requisiti della
verità del fatto e della continenza espositiva non è rispettosa dei
consolidati principi espressi da questa Corte in materia di danno da
affetta dal denunziato vizio di

diffamazione, oltre ad essere

contraddittorietà ed incompletezza della motivazione.
15.Come esordio il giornalista chiarisce che la fonte delle notizie
sono i verbali di interrogatorio che riportano

7

il racconto e le

discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al

considerazioni di Lorenzo Necci , ex presidente delle ferrovie dello
stato, in ordine potenziamento del servizio auditing delle ferrovie,
avvenuto nel 1994 con l’affidamento dello stesso all’ex ufficiale
delle Fiamme Gialle Andrea Rigoni.
16. Ne deriva che lo scrutinio della verità del fatto che spetta al
giudice del merito deve riferirsi al contenuto delle dichiarazioni del
Necci in sede di interrogatorio,tenendo conto della soggettività delle

come tali ,in ordine all’attività del Rigoni.
17.La Corte di merito fa una valutazione che parcellizza il racconto
del Necci ai magistrati , affermando che non tutti i fatti raccontati
corrispondono al vero ,senza però valutare, ai fini dell’offensività
dello scritto, il collegamento fra i fatti che ritiene veri con quelli non
veri , ed omettendo la necessaria distinzione fra i fatti raccontati e
le opinioni del giornalista, che di quei fatti danno la particolare
lettura dell’autore dell’articolo.
18.Infatti, secondo quanto ritenuto dagli stessi giudici di appello ,
l’articolo riproduce i sospetti effettivamente manifestati dal Necci
sull’attività del Rigoni ed il suo timore di essere spiato e i dubbi sul
coinvolgimento del Rigoni nelle inchieste giudiziarie in corso , oltre
al sospetto che lo sviluppo imprevisto delle indagini fosse dovuto ad un
suo intervento.
Orbene la motivazione della sentenza in esame prescinde

da tali

circostanze riferite dal Necci ai Magistrati, e la cui rilevanza , per essere
esclusa, come nella vicenda pare essere accaduto, avrebbe avuto bisogno
di specifica motivazione in tal senso.
19.La valutazione della verità della notizia contenuta in un articolo
giornalistico che riporta una vicenda sviluppata in più episodi collegati
deve necessariamente riguardare l’insieme delle vicende riferite ed
accertare l’autonoma valenza offensiva dei fatti ritenuti non veri inserititi
nella complessità del racconto.
20.La Corte di appello riconosce che il Necci adombrò l’allontanamento
del Rigoni dallo scopo legale del servizio auditing delle Ferrovie dello
Stato ,che era quello di vigilare sul rispetto delle procedura di spesa da
parte dei responsabili delle strutture operative,per svolgere un’attività
non legale di controllo sul presidente della società stessa e di interferenza

8

valutazioni e dei sospetti ,che correttamente il giornalista riporta

su indagini giudiziarie in corso , attribuendo quindi al servizio auditing ed
al Rigoni l’esercizio di attività illegali.
21.Tale fatto che la Corte riconosce vero ,riferendo alla nozione di verità
il senso innanzi precisato, pur costituendo nella ricostruzione
giornalistica il nucleo fondamentale della deposizione del Necci , è
completamente omesso nella motivazione della Corte di appello ai fini
della valutazione del legittimo esercizio del diritto di cronaca e

E ciò, si badi,benché anche la motivazione della sentenza penale sugli
stessi fatti, passata in giudicato prima dell’inizio del presente giudizio
civile ,pur nei limiti in cui può avere rilievo nell’attuale procedimento, dà
atto che”il contenuto dell’ articolo è assolutamente conforme a quanto
dichiarato dal Necci in merito al Rigoni “. Il giudice penale ritiene che “la
notizia, pertanto, è vera, nel senso che effettivamente il Necci ha
descritto le circostanze fedelmente riportate nella pubblicazione ed ha
manifestato perplessità e sospetti nei confronti del Rigoni, anche questi
menzionati dal giornale in termini contenuti”.
22.La motivazione della Corte di merito è affetta poi da contraddittorietà
manifesta quando afferma da una parte che il Necci riferì i sospetti di
essere spiato e controllato dal Rigoni e di interferenze di quest’ultimo
sulle indagini in corso ma contemporaneamente ritiene l’articolo non
veritiero quando riferisce della trasformazione del servizio auditing delle
ferrovie in una “sorta di servizio informazioni interno” , del timore di
ricatto , del coinvolgimento del Necci nell’indagine giudiziaria “Phoney
Money ad opera degli uomini dell’auditing .
La Corte infatti si contraddice laddove

non tiene conto che proprio i

sospetti sicuramente manifestati dal Neccì, mentre danno sostanza di
verità al riferito mutamento della funzione e degli scopi del servizio audit
quanto alla attività giornalistica, possono spiegare un legittimo dubbio del
giornalista circa la legalità delle operazioni tutte e quindi possono rendere
coerente e professionalmente probabile la critica cosi come espressa e,
quindi, una spiegazione della vicenda diversa da quella sostenuta, al
tempo, dalle parti oggi resistenti.
23. Consegue che la valutazione dell’incidenza diffamatoria anche del
titolo dell’articolo deve confrontarsi con l’insieme delle circostanze e dei
sospetti riferiti dal Necci

,che sicuramente non riferisce circostanza

9

dell’offensività dell’articolo.

neutre ,ma descrive una pesante realtà di attività non conformi alla
legge attribuite all Rigoni. .
24.La valutazione della Corte di appello prescinde poi totalmente dalla
necessaria distinzione ontologica fra i fatti ( accertati con diligenza e
riferiti secondo verità) e le opinioni Idei giornalista , legittime perché
fondate sul presupposto della veritiera esposizione delle circostanze.
Nella vicenda, il giornalista,dopo avere riportato il contenuto dei verbali di

“veleni” , dopo aver riferito ,in relazione al collegamento operato dal
Necci fra i viaggi a Firenze del Rigoni ed il lavoro del Gico, che
dall’esame delle note spese, carte di credito e tabulati dei cellulari non
emergevano prove certe di tale collegamento , si pone degli interrogativi
sul perché e sulle finalità dei comportamenti narrati.
25.L’autore dell’articolo adombra che lo scopo di tale attività sia quello di
incastrare Di Pietro e di gettare fango sul pool di Milano, dando rilievo sul
punto anche ad una circostanza che emerge dalle indagini della
Magistratura di Perugia e da quelle cosiddette sull’alta velocità condotte
a Roma,completamente ignorata dalla sentenza impugnata, vale a dire
l’assunzione nel servizio audit delle ferrovie dello stato della moglie di
Giancarlo Rossi , agente di cambio arrestato a Milano nel 94 nel quadro
dell’inchiesta sullo scandalo Enimont ed interrogato a suo tempo da Di
Pietro.
26.La Corte di appello , essendo la narrazione dei fatti esposta insieme
alle opinioni ed alla elaborazione di quei fatti da parte dell’autore dello
scritto, in modo tale da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di
critica, avrebbe dovuto operare una distinzione fra la riproduzione del
contenuto degli interrogatori del Necci e le considerazioni e ricostruzioni
proprie del giornalista , per valutare i requisiti della verità e della
continenza non sulla base di criteri solo formali, ma bilanciando
l’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera
manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.).
27.E’ necessario considerare che l’attività di un giornalista di cronaca
politica e giudiziaria non si sostanzia nella semplice riproduzione di un
fatto , ma è soprattutto quella di elaborazione e valutazione del fatto
riferito, per fornire ai lettori una interpretazione necessariamente
personale delle vicende narrate.

10

interrogatorio del Necci , dopo aver chiarito che si tratta di sospetti e di

28.11 limite alla libertà di manifestazione del pensiero, costituzionalmente
garantita, non è quello di non ledere l’altrui reputazione ma , rispettata
la verità dei fatti e la continenza , quello di non trasformarsi in
aggressione gratuita all’onore ed alla reputazione di una persona che
trascenda in attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale,
senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto
criticato (Cass. pen., gennaio 1984, Saviane).

liberamente il proprio pensiero ,una volta riconosciuto l’interesse
pubblico alla conoscenza dei fatti, è stato omesso dalla Corte di appello.
L’ accoglimento dei primi due motivi del ricorso assorbe gli altri che
riguardano l’entità della liquidazione del danno.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte
di appello di Roma che dovrà, nel suo giudizio di merito ,tenere conto dei
principi e delle indicazioni sopra espressi e, decidendo, provvederà anche
alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso;cassa 91-invia alla Corte di Appello di Roma in
diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di
cassazione.

Roma 3-12-2013

29.11 bilanciamento fra il diritto all’onore ed il diritto di manifestare

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