Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1982 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.G., residente a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 09/24/06 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 24 in data 07/02/2006, depositata il

14 febbraio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

15 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attivita’ libero professionale, ricorreva avverso il silenzio rifiuto, dell’Amministrazione, sulla domanda volta a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni dal 2000 al 2002. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Como accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 12 – 14 febbraio 2007, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 15.01.2008, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia Entrate censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 ed 8 nonche’ degli artt. 2222 e 2229 c.c.;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che i Giudici di secondo grado hanno rigettato l’appello dell’Ufficio, nel presupposto della insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione;

Considerato che per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 3678/2007), “a norma del combinato disposto del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 TUIR (nella versione vigente fino al 31/12/2003) e al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1 (nella versione vigente dall’1.01.2004), e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata”;

Considerato che, nell’occasione, e’ stato, pure, precisato che “il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”; Considerato che e’ stato, altresi’, ivi chiarito che “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta, asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”; (Cass. n. 3672/2007, n. 3676/2007, n. 3678/2007);

Considerato che la decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo confermato la decisione di prime cure, nel presupposto dell’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, dal momento che l’attivita’ risultava espletata senza dipendenti e con beni strumentali non significativi sul piano organizzativo;

Considerato, altresi’, che le doglianze risultano formulate genericamente ed in contrasto con la citata pronuncia e con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di imponibilita’ Irap, giacche’ l’Agenzia, per un verso, non ha contestato specificamente la realta’ fattuale dedotta dal contribuente e presa in considerazione dai giudici di merito (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) e, d’altra parte, non ha criticato la ratio della decisione, limitandosi a sostenere che tutti gli esercenti arti o professioni, essendo la loro attivita’ caratterizzata dall’auto organizzazione, sono assoggettati ad Irap, a prescindere dalla sussistenza o meno degli elementi indice, quali indicati da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, senza, peraltro, indicare concreti elementi, in ipotesi idonei a sostenere una diversa decisione;

Considerato che il ricorso va, dunque, rigettato e che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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