Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1982 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18605/2008 proposto da:

COMUNE DI SERRARA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo

studio dell’avvocato DE CLTRTIS CLAUDIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BONELLI Enrico, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.G., I.C., IA.CA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio

dell’avvocato S. DORE’, rappresentati e difesi dall’avvocato ACUNTO

Vincenzo, giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 77/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 15/05/07, depositata il 29/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/12/2010 dal Presidente Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Vincenzo Acunto, difensore dei controricorrenti, che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello del Comune di Serrara Fontana nei confronti di Ia.Ca., G. e C. confermando l’annullamento di avvisi di liquidazione ICI 2000-2002. Ha motivato la decisione sul rilievo che anteriormente al 1 gennaio 2000 non erano state comunicate mediante affissione le nuove rendite, nè successivamente erano state notificate. A conferma che esse non erano variate anteriormente al 1 gennaio 2000 era il documento del Comune in data 28.5.2002 che riportava le rendite presunte dichiarate.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune, si sono costituiti con controricorso i contribuenti.

Con il secondo motivo, che precede logicamente il primo e formulando idoneo quesito, il Comune contesta per ultrapetizione l’accertamento contenuto nell’ultima parte della sentenza della invarianza della rendita anteriormente al 1 gennaio 2000, non avendo i contribuenti contestato la rendita attribuita e risultante da certificazione catastale.

Il motivo è fondato. La base imponibile dell’ICI è il valore catastale, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2. Il Comune ha esibito certificazione catastale in primo grado che i contribuenti non hanno contestato, avendo essi contestato soltanto la notificazione di detto accertamento dopo il 1 gennaio 2000, o la comunicazione mediante affissione nell’albo pretorio comunale nel periodo precedente. L’accertamento della invarianza catastale rispetto alla rendita presunta dichiarata è evidentemente viziato di ultrapetizione.

Con il primo motivo il Comune contesta, con idoneo quesito di diritto, la necessità di notificazione o comunicazione per le rendite messe in atti anteriormente al 1 gennaio 2000.

Il motivo è fondato. Ha precisato questa Corte con sentenza n. 22571/2004 che: In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data dell’1 gennaio 2000 (a partire dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1), sono dotati di immediata operatività, anche in assenza di comunicazione o notificazioni al contribuente, ferma restando la loro impugnabilità unitamente all’avviso di liquidazione dell’imposta.

Le ragioni che fondano il principio sono esposte nella motivazione della semenza riportata nel ricorso per cassazione”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite, che i contribuenti hanno depositato memoria.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista all’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso. Ai rilievi contenuti, nella memoria risponde la L. n. 212 del 2000, art. 74, comma 3, che stabilisce che la notifica di atti impositivi che recepiscano una nuova rendita costituiscono anche notificazione della medesima. I contribuenti non possono affermare che la nuova rendita non gli è stata notificata perchè la notifica è avvenuta con la notifica degli atti impugnati con il presente giudizio. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.

Il diverso esito dei giudizi di merito è motivo per compensarne le spese, mentre quelle di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti, compensa le spese dei gradi di merito e condanna gli stessi alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.000,00 oltre Euro 100,00 di spese vive ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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