Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1982 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1982 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 13554-2014 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI BEATRICE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCESCO AMODIO;
– ricorrente contro

MAISTO ROCCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2013 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 28/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA.

Data pubblicazione: 26/01/2018

Rilevato che:
§ 1. Equitalia Sud spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della
sentenza n. 258/47/13 del 28 ottobre 2013 con la quale la commissione
tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha
ritenuto illegittime varie cartelle di pagamento per tributi locali ed erariali

ipotecaria del 29 marzo 2008 su tali cartelle basata, ed atti di intimazione a
quest’ultimo notificati il 12 aprile 2010.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che come già rilevato dal giudice di primo grado l’illesgittimità delle cartelle
(non notificate) e dell’iscrizione ipotecaria opposte fosse già stata
definitivamente acclarata dalla sentenza CTP Napoli n. 14/7/11, passata in
giudicato per mancata impugnazione.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal
Maisto.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud lamenta – ex art.360, 1^
co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 21 d.lgs.
546/92 e 2969 cod.civ.. Per avere la commissione tributaria regionale
confermato la decisione di accoglimento del ricorso introduttivo del Maisto
senza rilevare che – come da essa Equitalia eccepito fin dal primo grado di
giudizio – tale ricorso era stato proposto ben oltre il termine di 60 giorni
dalla conoscenza dell’atto; perché notificato il 29 aprile 2010, a fronte di
cartelle di pagamento e di iscrizione ipotecaria dal medesimo già da tempo
conosciute, perché da lui fatte oggetto di varie precedenti impugnative
(una delle quali, appunto, definita con la citata sentenza CTP Napoli
14/7/11).
§ 2.2 Il motivo è infondato.
Dalla sentenza impugnata si rileva infatti che il ricorso introduttivo del
Maisto aveva ad oggetto, tra il resto, “atti di i’ntimazione di pagamento
notificati il 12 aprile 2010”; così che, rispetto a questi ultimi, esso risultava
proposto (29 aprile 2010) nell’osservanza del termine clecadenziale di 60
giorni di cui all’articolo 21 d.lgs. 546/92. Che l’oggetto del ricorso
introduttivo riguardasse anche atti di intimazione successivi alle cartelle
risulta, del resto, da quanto riportato dalla stessa Equitalia Sud nella

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Ric.n.13554/14 rg. – Adunanza in cam.cons. del 19 dicembre 2017

concernenti la posizione debitoria di Rocco Ivaisto; nonché l’iscrizione

esposizione dei fatti di causa ex art.366, 1^ co,, n.3) cod.proc.civ.; circa il
fatto che l’opposizione del Maisto fosse finalizzata ad ottenere, tra il resto,
l’annullamento di “ogni intimazione” relativa alle cartelle di cui assumeva la
mancata pregressa notificazione, con conseguente annullamento, ovvero
riduzione (previa cancellazione dell’ipoteca), dei presunti crediti “posti a

§ 3.1 Con il secondo motivo di ricorso Equitalia Sud lamenta violazione e
falsa applicazione degli articoli 2909 cod.civ., 39 e 27:3 cod.proc.civ.. Per
avere la commissione tributaria regionale pronunciato nel merito del ricorso
introduttivo del Maisto (accogliendolo) senza rilevare che tale ricorso aveva
ad oggetto le medesime cartelle di pagamento e la medesima iscrizione
ipotecaria che già avevano costituito oggetto della suddetta sentenza CTP
14/7/11, con conseguente sua inammissibilità, ovvero irnprocedibilità, per
violazione del ne bis in idem.
§ 3.2 II motivo è infondato.
Correttamente (salvo quanto si dirà nella disamina del terzo motivo di
ricorso) il giudice territoriale è entrato nel merito dell’impugnativa proposta
dal Maisto. Impugnativa che, come detto (§ 2.2), intendeva, tra il resto, far
valere l’illegittimità della

“minacciata esecuzione”

di cui agli atti di

intimazione notificatigli (art.50 d.P.R.602/73); e ciò proprio in forza del
fatto che tali atti di intimazione avevano riguardo a cartelle di pagamento
già ritenute illegittime dalla più volte citata sentenza CTP Napoli 14/7/11.
Il giudice di merito, in altri termini, non poteva sottrarsi ad una
pronuncia di illegittimità di tali atti di intimazione e, più in generale, della
preannunciata azione espropriativa; proprio in ragione del fatto che il ruolo,
di cui le cartelle costituivano emanazione esecutiva, era ormai venuto
meno per sentenza passata in giudicato.
Quest’ultima, pertanto, non comportava l’inammissibilità ovvero
l’improcedibilità del ricorso introduttivo del Maisto per asserita violazione
del ne bis in idem, perché costituente il presupposto preclusivo della
preannunciata azione espropriativa. Sicchè né tale sentenza, né quella sulla
quale quest’ultima si era a sua volta basata (CTP Napoli n. 156/22/10,
anch’essa in giudicato), ostavano a che il Maisto – facendo appunto valere
l’efficacia preclusiva dell’intervenuto annullamento delle cartelle

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Ric.n.13554/14 rg. – Adunanza in carn.cons. dei 19 dicembre 2017

base della minacciata esecuzione”.

prodromiche e dell’iscrizione ipotecaria su queste ultime basata impugnasse gli atti successivi con i quali l’agente della riscossione gli
preannunciava di voler, cionondimeno, intraprendere l’azione espropriativa
in suo danno.
Il che equivale a dire che il giudicato di cui alla sentenza CTP Napoli

presente giudizio.
§ 4.1 Con il terzo motivo di ricorso Equitalia sud deduce violazione e falsa
applicazione degli articoli 2909 codice civile e :L12 segg. cod.proc.civ.. Per
avere la commissione tributaria regionale violato i limiti oggettivi del
giudicato, posto che la sentenza CTP Napoli n. 14/7/11 non aveva
riguardato ulteriori cinque cartelle di pagamento (nri.2008/01669885.70;
2008/02210729.26; 2008/02545395.78; 2009/02180839.65;
2010/00748891.21) successive ed estranee all’iscrizione ipotecaria, ed in
relazione alle quali il giudice di merito non avrebbe potuto accogliere il
ricorso del Maisto, in quanto regolarmente notificategli, come da
documentazione in atti.
§ 4.2 Il motivo è fondato.
La sentenza CTP Napoli 14/7/11 ebbe ad oggetto le cartelle di
pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria del 29 marzo 2008 (oltre
all’iscrizione ipotecaria medesima). Ne consegue che l’efficacia preclusiva
ravvisata dal giudice di merito non poteva riguardare anche le ulteriori
cinque cartelle indicate da Equitalia Sud – anch’esse impugnate dal Maisto
con il ricorso introduttivo del presente giudizio – in quanto intervenute (dal
2008 al 2010) in epoca successiva alla iscrizione stessa.
Pertanto, esattamente ripristinati i limiti oggettivi del giudicato, spettava
alla commissione tributaria regionale prendere in esame e decidere il
quarto motivo di appello proposto da Equitalia Sud, appunto riguardante la
prova dell’avvenuta regolare notificazione, tra il resto, anche di queste
cartelle di pagamento (indicate ai nn.da 16 a 20 dell’elenco di cui a pagina
4 dell’atto di appello); non ‘coperte’ cla alcun giucicato di illegittimità.
In altri termini, diversamente da quanto erroneamente stabilito dal
giudice di appello, l’accoglimento del ricorso introduttivo del Maisto non

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Ric.n.13554/14 rg. – Adunanza in cam.cons. del 19 dicembre 2017

14/7/11 non aveva oggetto coincidente con quello dedlotto dal Maisto nel

poteva – per queste ultime cartelle di pagamento

basarsi sull’efficacia

preclusiva del giudicato; in realtà riferibile a cartelle diverse.
La sentenza va dunque cassata in relazione a quest’ultimo motivo; con
conseguente rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania
che, in diversa composizione, riconsidererà, sotto ogni altro profilo dedotto,

cartelle in questione (su indicate).
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente
procedimento.
Pqm
La Corte
accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo ed il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Campania in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
19 dicembre 2017.
Il Presidente
C

la

Di Iasi

la fondatezza del ricorso introduttivo del Maisto in relazione alle cinque

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