Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1982 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11684-2015 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del legale

rappresentante 1 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F.M., C.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’Avvocato SERGIO

NATALE EDOARDO GALLEANO, che li rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9235/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13/11/2014, depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato DE MICHELE VINCENZO delega scritta dell’Avvocato

GALLEANO SERGIO, difensore del controricorrente, il quale si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 9235/2014 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto degli appellanti B.F.M. e C.R., inquadrati nella posizione CS, a concorrere alla selezione per l’accesso alla posizione economica C3 – coordinatore tecnico, ai sensi del CCNL 1998/2001 e ad essere inseriti nella graduatoria definitiva per la posizione economica C3 – coordinatore tecnico- nella posizione acquisita a seguito della partecipazione alla predetta selezione; ha condannato l’appellato Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a regolarizzare la posizione economica C3 degli appellanti sotto il profilo normativo ed economico, corrispondendo le retribuzioni arretrate a decorrere dal 15 luglio 2004.

Il giudice di appello, premesso che unica questione oggetto del giudizio concerneva il diritto – negato dal Ministero – degli appellanti, già inquadrati nella categoria CS1 a partecipare alle selezioni per l’ammissione alla posizione economica non immediatamente superiore a quella posseduta, ha ritenuto non condivisibile l’assunto del primo giudice – alla base della statuizione di rigetto di primo grado – secondo il quale, in sintesi, la possibilità di accesso alla posizione C3 da posizione economica non immediatamente inferiore, prevista dall’art. 15 del CCNL Comparto Ministeri, si poneva in contrasto con l’art. 97 Cost. in tema di necessità di concorso pubblico.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti sulla base di un unico motivo. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

Con l’unico motivo il Ministero ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 del contratto collettivo Comparto ministeri stipulato per il triennio 1998/2001, dell’art. 7 bis Contratto integrativo dell’11.5.2001 e dell’art. 2 dell’Atto aggiuntivo al Contratto Integrativo dell’ex Ministero dei Lavori pubblici. Ha illustrato il motivo argomentando in punto di rapporto tra contratto nazionale e contrattazione integrativa e sostenuto che il contratto nazionale – e nello specifico il relativo art. 15 – nel demandate alla contrattazione integrativa la concreta ed effettiva regolamentazione delle procedure e dei contingenti numerici per i quali i passaggi possono essere disposti, aveva rimesso alla contrattazione integrativa medesima la valutazione dei profili attinenti alle ripercussioni dei passaggi interni nel quadro complessivo degli organici. In questa prospettiva ha sostenuto che la prescrizione con la quale era stata esclusa la possibilità dei dipendenti, originariamente inquadrati nella posizione C1, di partecipare alla riqualificazione per la posizione economica C3 (cd. doppio salto) era dipesa da una scelta legittima dell’Amministrazione, scelta operata congiuntamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo integrativo dall’amministrazione. A conferma di tale interpretazione ha richiamato l’Atto aggiuntivo al contratto integrativo il quale all’art. 2 aveva ribadito tale impostazione.

Il motivo, conformemente alla proposta del Consigliere relatore deve essere dichiarato inammissibile in quanto non articolato con modalità idonee alla valida censura della decisione.

Il ricorso del Ministero, come eccepito da parte contro ricorrente, non è infatti corredato dall’adeguata esaustiva ricostruzione delle fasi di merito, con particolare riferimento alle deduzioni difensive delle parti in primo e secondo grado. In particolare, premesso che la unica questione affrontata specificamente dalla sentenza di appello concerne la conformità al principio costituzionale della necessità di concorso pubblico ex art. 97 Cost. della previsione della progressione “per saltum” nell’ambito dell’Area C, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, mediante richiamo agli atti delle parti di primo e secondo grado, che in seconde cure era stata ritualmente dedotta (anche) la diversa questione, del rapporto tra contratto di comparto, contrattazione integrativa e successivo Accordo aggiuntivo, rapporto sul quale si incentra esclusivamente il motivo in esame. E’ inoltre da rilevare che, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., parte ricorrente omette di specificare il contenuto degli atti (contratto integrativo – Atto aggiuntivo alla base delle censure svolte e di offrire elementi utili al relativo reperimento negli atti processuali (ex plurimis Cass. n. 17168 del 2012).

Le spese sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% oltre accessori di legge.

Con distrazione in favore dell’Avv. Sergio Galleano, antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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