Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1982 del 04/02/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1982 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 6771-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– rígorrente contro

2014
3877

MAROTTA ALDO, LIBERATORE GIORGIO, MERCURIO 23 SRL IN
LIQUIDAZIONE;

intimati

avverso la sentenza n. 1/2009 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 22/01/2009;

Data pubblicazione: 04/02/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha
chiesto l’accoglimento;

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1/37/2009, depositata il 22 gennaio 2009,
la CTR del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, ha

dall’art. 1 punto 5 della Tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986,
era stato richiesto alla S.r.l. Mercurio 23, società esercente
l’attività di rivendita di immobili, il versamento dell’ordinaria
imposta di registro, oltre sopratassa e sanzioni, per non avere la
contribuente trasferito l’immobile acquistato entro il successivo
triennio. I giudici d’appello hanno ritenuto intervenuta la
decadenza triennale di cui all’art 76, co 2, del dPR n. 131 del
1986, per essere inapplicabile la proroga biennale di cui all’ad
11, co 1 bis, della l n. 289 del 2002.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre l’Agenzia delle
Entrate nei confronti di Aldo Marotta e Giorgio Liberatore, soci
dell’originaria ricorrente, cancellata dal registro delle imprese, e
del liquidatore, in base a due motivi. Gli intimati non hanno
depositato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, in
riferimento all’art. 360, 1° co, n. 4 cpc, che la CTR ha violato gli
artt. 83 cpc, 1722 n. 4 e 2945 cc, nel non dichiarare
inammissibile l’appello, in quanto proposto, con atto dell’8
maggio 2008, dal liquidatore della Società ormai estinta, per
esser stata cancellata dal registro delle imprese già del 9.2.2005.

i

annullato l’avviso col quale, a revoca del beneficio previsto

,

2. Il motivo è fondato. 3. Premesso che l’esame diretto
degli atti di causa, consentito a questa Corte in relazione al vizio
dedotto, conferma gli elementi fattuali esposti dalla ricorrente,

Corte, proseguendo nell’indirizzo ermeneutico di cui alle
precedenti sentenze n. 4060 e n. 4061 del 2010, hanno affermato
i seguenti principi: a) a seguito della cancellazione dal registro
delle imprese di una società, si verifica l’estinzione della società
medesima, fatto che impedisce che la stessa possa
ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio; b) se
l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in
pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina
un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’art. 299
c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o
riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei
soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; c)
qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o
si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe
più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata
nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a
pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso
che nei confronti delle società la stabilizzazione processuale di
un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel
quale l’evento estintivo è occorso (Cass. SU n. 6070 del 2013
cit). Appare opportuno rilevare che, rispetto alle vicende

va osservato che, con sentenza n. 6070 del 2013, le SU di questa

i

societarie, il principio è stato confermato dalla recente sentenza
Cass. SU n. 15295 del 2014, che ha, invece, optato per una
soluzione diversa, rispetto agli eventi che colpiscono la persona

originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori
gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione -ad
eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la
procura speciale- in rappresentanza della parte deceduta o
divenuta incapace, che, nell’ambito del processo, va considerata
tuttora in vita e capace).
4. Da tanto consegue che l’impugnata sentenza, resa su
appello di una parte (la Società estinta) diversa da quella (i
relativi soci) che avrebbe dovuto proporlo (così Cass. SU n.
6070 del 2013 cit.), va cassata senza rinvio, ex art 382, co 3, cpc,
restando assorbito l’esame del secondo motivo, col quale si
denuncia la violazione dell’art. 11, co 1 e 1 bis, della L n. 289
del 2002.
5. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della
oscillazioni giurisprudenziali in materia, che hanno reso più
volte necessario l’intervento delle SU di questa Corte i per
compensare interamente tra le parti le spese del giudizio
d’appello e del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo,
cassa senza rinvio, ex art. 382, co 3 cpc, dichiarando

3

fisica (tra l’altro, affermando che il procuratore, qualora

inammissibile l’appello. Compensa le spese del giudizio
d’appello e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2014.

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