Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19819 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19819 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 24778-2009 proposto da:
AZIENDA

OSPEDALIERA

DI

RILIEVO

NAZIONALE

“A.

CARDARELLI”, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALESSANDRO III N 6, presso lo studio dell’avvocato
LAUDADIO FELICE, che la rappresenta e difende giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1847

contro

%

OLIVIERI ALESSANDRO, PALUMBO IMMACOLATA, ESPOSITO
ANNAMARIA, PICA FRANCESCO, FUSCO ANTONIO, CHIRICHELLA

Data pubblicazione: 28/08/2013

VINCENZA, FACCETTA ANTONIO, PORCIELLO MARIO, MAURIELLO
PIETRO, SIMEOLI CINZIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5246/2008 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 12/11/2008 r.g.n. 5518/05;

udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n. 24778/09
Ud. 22.5.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
novembre 2008, in riforma della pronuncia di rigetto di primo
grado, per quanto ancora qui rileva, ha condannato l’Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” a corrispondere a
Chirichella Vincenza e agli altri litiscosorti indicati in epigrafe,
infermieri professionali, l’indennità di rischio radiologico a
decorrere dal 1° luglio 1998 nella misura di lire 200.000 mensili.
Ha osservato la Corte territoriale che dalla prova
testimoniale espletata in grado di appello era emerso come il
personale in questione fosse stato esposto abitualmente al rischio
radiologico, in ragione dell’attività cui era normalmente adibito,
costituita dal prestare assistenza ai pazienti che dovevano
sottoporsi a radiografie; che, come risultava dalla nota del 18
aprile 2003 del direttore dell’Azienda Ospedaliera, dall’aprile 2001
era “stata rivisitata l’intera problematica da parte della
Commissione” e si era proceduto di nuovo ad erogare il beneficio in
questione a tutto il personale radio esposto; che in precedenza,
dall’ottobre 1998 e sino all’aprile 1999, l’indennità in parola era
stata corrisposta agli infermieri, per cui era da ritenere
pacificamente provata la situazione ambientale in cui i medesimi
avevano operato, situazione alla quale doveva aversi riguardo ai
fini dell’indennità in questione; che pertanto i lavoratori avevano
diritto a tale indennità a decorrere dal 1° luglio 1998.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Azienda
Ospedaliera. I lavoratori sono rimasti intimati.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 12

2

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi, cui fanno seguito i
relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. allora in
vigore.
2. Con il primo motivo, l’Azienda ricorrente, denunziando
integrato dalla legge n. 460 del 1988, in relazione all’art. 5 della
legge n. 724 del 1994, nonché vizio di motivazione su un punto
decisivo per il giudizio, lamenta che la sentenza impugnata ha
ritenuto sufficiente, ai fini del riconoscimento dell’indennità in
questione, la sola “esposizione di fatto” alle radiazioni ionizzanti, in
palese violazione dell’art. 58, dianzi indicato.
Da tale disposizione emerge come il legislatore abbia inteso
operare una distinzione tra il personale medico e tecnico di
radiologia, cui l’indennità di rischio spetta automaticamente in
ragione della loro qualifica professionale, ed il personale sanitario
non compreso fra tali soggetti, il quale è ammesso a godere
dell’indennità solo ed esclusivamente previo accertamento del
rischio da parte dell’apposita Commissione prevista dalla stessa
disposizione.
Il parere reso dall’organo tecnico è vincolante per
l’Amministrazione, onde in mancanza di valutazione positiva circa
la configurabilità della esposizione continuativa e permanente, il
beneficio in questione deve essere escluso, senza che il parere della
Commissione posa essere surrogato dalle risultanze della prova
testimoniale.
Nella specie, in presenza di una valutazione negativa del
rischio, l’Amministrazione – che giammai avrebbe potuto sostituirsi
alla Commissione, sovvertendone il parere tecnico – ha negato ai
lavoratori l’indennità in questione.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia ancora
violazione dell’art. 58 d.p.r. n. 270 del 1987, come modificato ed
integrato dalla legge n. 460 del 1988, in relazione all’art. 5 della

violazione dell’art. 58 d.p.r. n. 270 del 1987, come modificato ed

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legge n. 724 del 1994, nonché vizio di motivazione su un punto
decisivo per il giudizio.
Deduce che la decisione impugnata si fonda su due ragioni: le
risultanze della prova testimoniale e il contenuto della nota del 18
aprile 2003 a firma del Direttore dell’Azienda Ospedaliera.

erano incorsi i testi, le loro affermazioni non sono idonee a
sostituirsi a valutazioni ed accertamenti di natura tecnica per legge
affidati all’apposita commissione di esperti.
Quanto alla seconda, essa contiene un riepilogo circa il
riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, dell’indennità di
rischio radiologico al personale non compreso tra i medici e i
tecnici di radiologia per il periodo antecedente al mese di aprile
2001, sulla scorta peraltro di una mera presunzione di esposizione
al rischio radiologico e senza il parere dell’apposta commissione di
esperti.
4. Con il terzo motivo è denunziata violazione delle stesse
disposizioni di cui ai precedenti motivi nonché motivazione
contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
Si deduce che la sentenza impugnata da un lato ha affermato
che le conclusioni della Commissione tecnica hanno efficacia
vincolante nei confronti dell’amministrazione, dall’altro ha accolto
la domanda in difformità dal parere reso da tale Commissione,
sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale.
5. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione, è fondato.
La legge 27 ottobre 1988 n. 460, art. 1, nell’elevare, a
decorrere dal 10 gennaio 1988, l’importo dell’indennità di rischio
radiologico per il personale medico e tecnico di radiologia (comma
2), ha disposto, al terzo comma, per il personale esposto a rischio
in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito
normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte
dal personale medico e tecnico di radiologia, la corresponsione di

Quanto alla prima, a prescindere dalle contraddizioni in cui

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una indennità mensile di importo inferiore a decorrere dalla stessa
data, aggiungendo che la individuazione del predetto personale
non medico e tecnico di radiologia deve essere effettuata secondo le
modalità previste dall’art. 58 del d.p.r. n. 270 del 20 maggio 1987.
Tale ultimo articolo, nel prevedere che l’indennità in parola

continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche a condizione che il suddetto
personale sia tenuto a prestare la propria opera in “zone
controllate”, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n.
144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere
professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l’attività
senza sottoporsi al relativo rischio (commi 1 e 2), ha disposto, al
quarto comma, che “l’accertamento del personale non compreso nel

comma primo soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una
apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e
composta dal responsabile dell’unità operativa di medicina nucleare
o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’accordo recepito nel presente decreto e da
un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo

corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti”.
Dalle suddette disposizioni si desume che mentre per il
personale medico e tecnico di radiologia opera una presunzione
assoluta di rischio avente carattere professionale, nel senso che
l’esercizio dell’attività configura di per sé il rischio che dà diritto
all’indennità, a condizione che tale attività venga svolta in “zone
controllate” ai sensi della circolare del Ministero della Sanità sopra
citata, per il personale sanitario che sia esposto a rischio in modo
discontinuo, temporaneo o a rotazione, l’accertamento della
sussistenza del rischio effettivo (e la conseguente spettanza
dell’indennità) è devoluto ad una apposita commissione tecnica.
La verifica da parte di tale commissione delle singole
situazioni concrete (svolgimento di attività in zona controllata,

spetta al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in

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modalità, intensità e durata di esposizione al rischio radiologico,
livello del rischio tenuto conto dei dispositivi di radioprotezione) è
dunque imprescindibile ed ha carattere costitutivo, nel senso che
dal suo esito dipende il riconoscimento dell’indennità in questione.
Nella specie è pacifico che la Commissione tecnica ha

non contestato dai dipendenti e recepito dall’Amministrazione con
delibera del 22 settembre 2000 – che, nel periodo per cui è
controversia, l’indennità non fosse dovuta non ricorrendo i relativi
presupposti.
Ha pertanto errato la Corte di merito nel ritenere che le
risultanze delle verifiche della Commissione tecnica potessero
essere superate dalle dichiarazioni dei testi, certamente non idonee
ad offrire dati certi sulle modalità, tempi, orari, intensità
dell’esposizione, grado di assorbimento, frequenza delle zone
controllate.
Né elementi in questo senso possono desumersi dalla nota del
18 aprile 2003 del direttore dell’Azienda Ospedaliera, pure
richiamata dalla sentenza impugnata a sostegno del

decisum,

trattandosi di un prospetto riassuntivo contenente i periodi in cui
l’indennità in questione è stata riconosciuta al personale non
compreso tra i medici e i tecnici di radiologia, che nulla prova ai
fini per cui è controversia.
Va infine rilevata la contraddizione in cui è incorsa la
sentenza impugnata nel ritenere, da un lato, che il parere della
Commissione tecnica, ai fini del riconoscimento al personale
anzidetto dell’indennità in parola, ha efficacia vincolante nei
confronti dell’Amministrazione e, dall’altro, nel disconoscere tale
efficacia, attribuendo valenza decisiva agli stessi fini alla prova
testimoniale.
In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza
impugnata deve cassata.

accertato – come da verbale reso nella seduta del 4 maggio 1999,

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Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va decisa nel merito (art. 384, secondo comma, cod. proc.
civ.), con il rigetto della domanda dei dipendenti.
Avuto riguardo all’esito alterno delle fasi di merito, vanno
compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese
dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

P. Q . M .

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