Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19819 del 22/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19819
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4065-2019 proposto da:
ANAS SPA – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE, (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.A., P.M., P.A.,
P.S., nella qualità di eredi di P.C., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell’avvocato
MARINA TOLU, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4233/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
RITENETO
Che:
ANAS s.p.a. ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 20 giugno 2018, n. 4233, che ha rigettato il gravame da essa proposto avverso la decisione del Tribunale di Roma che aveva respinto l’opposizione avverso il decreto che aveva ad essa ingiunto il pagamento di Euro 27.858,87 in favore di P.C..
Resistono con controricorso L.A., P.M., P.A. e P.S., quali eredi di P.C..
La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Il Collegio, anche alla luce delle memorie depositate dalle parti, ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio secondo l’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 e che la causa, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., vada pertanto rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020