Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19819 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14032/2009 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO

26, presso la Società EP SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAETA Giulio, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA (già Gest Line SpA) Agente per la riscossione

per le province di Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta,

Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno e Venezia – Direzione e

coordinamento di Equitalia SpA, appartenente al Gruppo Equitalia, in

persona del direttore operativo, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DE’ CESTARI 34, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli avvocati RODA’ Tiziana,

MOLFINI MAURIZIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7753/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI del 20.6.08,

depositata il 04/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giulio Gaeta che si riporta agli

scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

“1.- D.V. ha proposto opposizione all’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla s.p.a. Gest Line (oggi s.p.a. Equitalia Polis) davanti al Tribunale di Napoli, sulla base di cartella esattoriale recante condanna al pagamento di Euro 133.532,84, per imposte, contributi previdenziali e contravvenzioni varie.

A fondamento dell’opposizione ha dedotto la nullità della notificazione del titolo esecutivo, poichè non le è stato dato avviso con lettera raccomandata dell’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale, a seguito del suo mancato reperimento presso la sua residenza in Napoli, ove la notificazione era stata richiesta.

L’opposta ha resistito e il Tribunale di Napoli, con sentenza 20 giugno – 4 luglio 2008 n. 7753, ha respinto l’opposizione.

La D. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Equitalia con controricorso.

2. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 140 cod. proc. civ. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), per avere il Tribunale ritenuto legittima la notificazione nonostante il mancato invio della lettera raccomandata, facendo erroneamente applicazione dell’art. 60, lett. e), al caso di specie, nel quale detta norma non poteva essere applicata, poichè la destinataria della notificazione aveva la sua residenza nel luogo in cui la notifica doveva essere eseguita.

Rileva che si può ricorrere alla notificazione ai sensi del citato art. 60 – appositamente prevista per gli atti di natura tributaria, che si perfeziona mediante il decorso di otto giorni dal deposito dell’atto presso la casa comunale, senza necessità dell’invio di lettera raccomandata – solo quando nel Comune in cui deve eseguirsi la notificazione non vi sia “abitazione, ufficio o azienda del contribuente”.

Nella specie essa aveva la propria residenza all’indirizzo in cui è stata eseguita la notifica, e ciò nonostante non le è stato dato avviso del deposito dell’atto.

3.- Con il secondo motivo ripropone le medesime censure sotto il profilo dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

4.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che circostanza dirimente al fine di ricorrere alla notificazione di cui all’art. 60, lett. e) sia l’irreperibilità del destinatario nel luogo in cui la notificazione viene eseguita.

Al contrario, si può ricorrere alla procedura semplificata di cui alla citata norma solo nel caso in cui non sia possibile individuare alcun luogo – sia esso abitazione, ufficio o azienda – presso il quale il destinatario risulti quanto meno formalmente reperibile. Nei casi, cioè, in cui abbia trasferito la propria residenza e non risulti dove l’abbia trasferita.

Nella specie il Tribunale ha accertato e dichiarato in sentenza che, alla data della notificazione, la D. risultava residente nel luogo in cui l’atto è stato notificato.

Ciò nonostante ha ritenuto valida la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e), alla quale si può ricorrere solo nei casi in cui il destinatario non abbia in luogo, neppure formalmente, la propria abitazione, e la sua residenza, domicilio, dimora o sede di lavoro risultino del tutto sconosciuti (cfr. sul tema Cass. Civ. 28 settembre 2007 n. 20425; 17 marzo 2008 n. 7067).

Trattasi di interpretazione contraria alla lettera dell’art. 60, lett. e) ed ai principi che si debbono desumere dal coordinamento fra questa norma e l’art. 140 cod. proc. civ..

Va ricordato che la norma di cui all’art. 60 cit., prevede una procedura semplificata, applicabile solo in materia tributaria, e da interpretarsi restrittivamente, trattandosi di procedura ben poco garantista per il contribuente, ove si consideri che la notificazione si perfeziona mediante il mero deposito dell’atto per otto giorni presso la casa comunale, deposito di cui è ben difficile che il destinatario possa avere notizia. Sicchè un’esecuzione tributaria potrebbe essere promossa e alimentata nei confronti di un cittadino, fino alla vendita dei suoi beni, senza che egli ne venga a conoscenza.

Pertanto, se vi è un luogo in cui l’esecutando risulti avere un recapito, debbono essere eseguite nei suoi confronti le formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ..

4.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, richiamando in proposito anche il principio enunciato da Cass. civ. 2 ottobre 2009 n. 21132.

2. – Il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

“La notificazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), appositamente prevista per gli atti di natura tributaria – che si perfeziona mediante il mero decorso di otto giorni dal deposito dell’atto presso la casa comunale, senza necessità dell’invio di lettera raccomandata – è ammissibile solo nei casi in cui il contribuente non abbia abitazione, ufficio o azienda nel Comune in cui deve eseguirsi la notificazione.

Se per contro risulta che l’esecutando abbia l’abitazione, l’ufficio o l’azienda nel suddetto Comune, debbono essere eseguite nei suoi confronti le formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., e la notifica è nulla, ove tali formalità non vengano eseguite”.

3.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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