Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19819 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 12/07/2021), n.19819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30199-2014 proposto da:

CAPRI SPORT SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TUPINI 113,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4234/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 5 maggio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Capri Sport S.r.l. impugnava innanzi alla C.T.P. di Napoli l’avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP e IRES (anno d’imposta 2005) emesso dall’Agenzia delle Entrate;

– la C.T.P. di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso della società e rideterminava la percentuale di ricarico, ordinando all’Agenzia la rettifica dell’atto impugnato;

– con la sentenza n. 4234/51/14 del 5/5/2014 la C.T.R. Campania respingeva l’appello della società e accoglieva quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità dell’atto impositivo;

– avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese in questo giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo la società ricorrente deduce – richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la C.T.R. avrebbe reso una sentenza fondata su argomentazioni illogiche e contraddittorie e incomprensibili, avendo esaminato dapprima l’appello incidentale e solo in seguito quello principale.

Il motivo è inammissibile.

Oltre alla lacunosità dell’intero ricorso e alla mancata indicazione delle norme asseritamente violate dal giudice d’appello (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01), la censura riguardante l’anteposizione della decisione dell’appello incidentale (accolto) rispetto a quella dell’impugnazione principale (rigettata) non consente di individuare un interesse giuridicamente tutelato in capo alla ricorrente, giacché la denuncia (per giunta, generica) della violazione delle norme procedimentali non spiega alcuna influenza sulla sentenza impugnata, né è identificabile, in conseguenza di un suo eventuale accoglimento, una concreta utilità o un altro risultato giuridicamente apprezzabile derivante alla parte.

2. Col secondo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonché vizio di motivazione, per avere la C.T.R. confuso l’accertamento analitico induttivo e quello induttivo, reso affermazioni prive di riscontro probatorio e assunto a fondamento della decisione di conferma dell’atto dati relativi ad un diverso periodo d’imposta, applicando presunzioni prive dei prescritti requisiti normativi; inoltre, il giudice d’appello non avrebbe tenuto in debita considerazione il passaggio in giudicato della decisione della C.T.P. Napoli che aveva annullato l’accertamento per un altro anno di imposta.

La censura è inammissibile.

Nel ricorso la Capri Sport svolge soltanto generici riferimenti alla sentenza d’appello della quale riporta solo alcuni passaggi della motivazione che, a suo avviso, sarebbero viziati.

I motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza sono affidati a deduzioni generiche e lacunose, senza l’articolazione di specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa: al contrario, proprio per la natura di giudizio a critica vincolata del processo di cassazione, il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella decisione impugnata (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 4 580895-01; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 1479 del 22/01/2018, Rv. 646999-01).

La ricorrente si diffonde sul fatto che la C.T.R. avrebbe “sminuito le ragioni addotte… relative al contratto di concessione in esclusiva con la R.C. S.p.A. che regola in generale l’attività commerciale della società”, contratto che, come si evince dal testo della sentenza impugnata (pagg. 4-5), è stato esaminato dal giudice d’appello anche con riguardo alle singole clausole (segnatamente, la clausola 3.3, che qualifica i prezzi per la vendita come “consigliati” e non imposti). Alle spiegazioni della Commissione Tributaria Regionale (che richiama il procedimento seguito per la rideterminazione delle percentuali di ricarico: “Deve poi rilevarsi come – e ciò risulta incontestato – in sede di accesso in contraddittorio sia stato rilevato un campione di articoli riconosciuti come rappresentativi, e quindi tenendosi conto in tal modo della gestione “monomarca” sotto il controllo della C. S.p.a.”; in base a tale campione, quindi, rilevandosi il prezzo di vendita e di acquisto, nonché gli sconti dichiarati, sono state calcolate le percentuali di ricarico, ritenute dall’Ufficio nel senso più favorevole al contribuente ed applicate in sede di accertamento “misto”; ne deriva che, indirettamente, in tal modo si è tenuto conto delle peculiarità aziendali”), la Capri Sport contrappone un’incomprensibile argomentazione per la quale i prezzi sarebbero stati imposti “di fatto” dalla concedente e poi svenduti ad outlet a prezzi ridottissimi.

Parimenti inconcludente è la critica riguardante il riconoscimento di presunzioni relative ai ricavi dell’anno d’imposta 2005 desunte sulla scorta di dati acquisiti nel 2008: sul punto, la sentenza della C.T.R. dà atto di aver esaminato la doglianza e, infatti, avallando la valutazione dell’Ufficio (secondo cui “risulta congruo ritenere valido che anche nel 2005 sia stato applicato lo stesso ricarico”), si specifica che “eventuali difformità tra gli esercizi non sono emerse in sede di ricostruzione… nessuna difformità tra gli esercizi risulta provata… il questionario ai fini degli studi di settore è stato riferito dalle parti espressamente al 2005”.

Alla determinazione della percentuale di ricarico (che, si legge nella sentenza impugnata, non era stata oggetto di contestazione in primo grado) il giudice d’appello dedica le pagg. 5 e 6 del provvedimento, sia illustrando i dati desunti dall’avviso, sia spiegando le ragioni di un errore materiale nella redazione dell’atto impositivo, sia dando congrua motivazione sulla correttezza, in base a valutazioni fondate sulla necessaria economicità dell’attività (la quale non può risolversi in una vendita dei prodotti al prezzo di costo), del coefficiente individuato. A tale motivazione, la ricorrente obietta, apoditticamente, che le circostanze fattuali (oggetto di accertamento del giudice di merito) non sarebbero vere e, falsamente, che la C.T.R. si sarebbe limitata a reputare irrilevanti le doglianze della società e a confermare l’operato dell’Amministrazione.

Alla pag. 9 del ricorso la Capri Sport fa leva sulla sentenza emessa dalla C.T.P. di Napoli che avrebbe annullato, con sentenza passata in giudicato ed “esibita agli atti”, l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, accogliendo le medesime eccezioni sollevate in questo giudizio: basti al riguardo la considerazione che la CTR ha svolto le proprie valutazioni in ordine alla pronuncia (si legga pag. 4 della sentenza impugnata), reputando che il dato “…lungi dall’essere favorevole al contribuente, può essere letto anche in senso opposto, rivelando dubbi dell’Ufficio anche per altre annualità; e la circostanza che la CTP, come nel presente caso, abbia ritenuto – almeno in parte – di condividere l’impostazione del contribuente, senza appello dell’Ufficio, non costituisce certo un salvacondotto rispetto a ulteriori diverse valutazioni per annualità successive”.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e art. 97 Cost., nonché vizio di motivazione della sentenza, per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso rispetto ai chiarimenti forniti dalla contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale.

Anche il predetto motivo è inammissibile.

Nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., la Capri Sport non ha indicato, nei suoi esatti termini e non soltanto genericamente, il contenuto della contestazione asseritamente svolta sulla congruità della motivazione dell’atto impositivo, né ha precisato l’atto difensivo col quale la stessa sarebbe stata proposta, al fine di consentire, in primis, la verifica della sua ritualità e tempestività.

Inoltre, la ricorrente ha omesso di riportare nell’atto introduttivo il contenuto dell’avviso di accertamento e della documentazione fornita dalla contribuente (che l’Amministrazione, nell’emettere l’atto impositivo, avrebbe mancato di considerare); “nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017, Rv. 644703-01; analogamente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9536 del 19/04/2013, Rv. 626383-01). Del tutto insufficiente e’, dunque, la mera allegazione al ricorso di copia dell’avviso di accertamento dell’Ufficio.

4. Non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensio dell’intimata Agenzia.

Tuttavia, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

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