Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19819 del 09/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.09/08/2017),  n. 19819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20839/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– intimata –

contro

SI.EL.CO. s.n.c. di C.S. & C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 95/01/09, depositata l’11 giugno 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile

2016 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Ctr), che ha confermato la sentenza di primo grado favorevole per la contribuente in relazione a un avviso di accertamento riguardante l’Ilor per l’anno 1997.

Considerato che:

– così identificato in sintesi l’oggetto del procedimento, torna applicabile nella presente fattispecie, in quanto caratterizzata da un accertamento tributario emesso per la rettifica del reddito di una società di persone, il principio del litisconsorzio necessario fra società e soci, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società o da uno solo dei soci riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci (salvo che prospettino questioni personali), i quali devono essere perciò parte nello stesso processo in qualità di litisconsorti necessari (Cass. n. 5150/2016; n. 17176/2015);

– pertanto, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti, da ritenersi necessari in forza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14,il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e, più recentemente, n. 7789 e n. 27319 del 2016);

– il litisconsorzio necessario, nei termini e con le conseguenze sopra indicate in caso di violazione, sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società (Cass. n. 10145 del 2012);

– sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause Iva, tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340);

– poichè, nella specie, l’intero giudizio si è svolto nei confronti della sola società, si impongono la cassazione della sentenza e la dichiarazione di nullità dell’intero procedimento, con rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.

PQM

 

cassa la sentenza; dichiara la nullità del giudizio; rinvia la causa per l’integrazione del contraddittorio alla Commissione tributaria provinciale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA