Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19819 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANAZA

sul ricorso 24649-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliala in ROMA, PIAZZA GIOVINE

ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI,

rappresentata e difesa dall’avvocato EDOARDO TORLINI giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 168/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA del 06/02/2014, depositata il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO;

udito l’Avvocato Coricelli Benedetta (delega verbale avvocato

Torlini) difensore della controricorrente che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente, di professione “medico convenzionato con il SSN”, avverso il silenzio – rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni di imposta (OMISSIS) (ad esclusione, per tardività dell’istanza, dei versamenti effettuati nel (OMISSIS)).

Il contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, lamenta che la CTR, pur risultando che il professionista si era avvalso della collaborazione di un dipendente non occasionale, aveva comunque escluso la sussistenza di autonoma organizzazione dell’attività.

Il motivo è infondato.

Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nel caso di specie, nel quale – secondo quanto prospettato dalla stessa Agenzia (v. pag. 7 controricorso)- era stata accertata la presenza di un solo dipendente non occasionale, la su precisata soglia minimale non è superata.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

In considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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