Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19818 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19818 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 10019-2009 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N 9 LOCRI 9000380809, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,
presso lo studio dell’avvocato CARBONE NATALE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1777

contro

MIGLIACCIO SPINA GIOVANNI;
– intimato I

avverso la sentenza n. 178/2009 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 28/08/2013

di REGGIO CALABRIA, depositata il 07/03/2009 r.g.n.
1055/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;

NATALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato ENRICO CECCARELLI per delega CARBONE

Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava improcedibile
l’appello con il quale la Azienda sanitaria locale n. 9 di Locri aveva impugnato la sentenza di
primo grado ] che la aveva condannata al pagamento in favore di Giovanni Spina Migliaccio (
direttore della farmacia del presidio Ospedaliero di Siderno) della somma di € 23.274,46 oltre
accessori, a titolo di differenze retributive. Premetteva la Corte territoriale che all’udienza di

l’appellante aveva chiesto la concessione di ulteriore termine per la rinnovo della notifica dell’atto
di appello all’appellato non costituitosi; nelle note difensive autorizzate la Azienda aveva chiarito
che il biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di
trattazione dell’appello era stato notificato il giorno 11 .8.2008 e consegnato a persona diversa dal
segretario o dal collaboratore dello studio del legale presso il quale essa Azienda sanitaria era
domiciliata; ciò aveva determinato il ritardo nella conoscenza del biglietto di cancelleria da parte
del legale) il quale solo il giorno 12.9.2008 aveva potuto avvisare via fax la difesa della Azienda
dell’udienza di trattazione e solo il 19.9.2008 estrarre le copie del ricorso da notificare, notifica
comunque eseguita il 23.9.2008. Rilevava la Corte di merito che nel caso di specie l’appellante,
nonostante che già il giorno 12•9.2008K avesse avuto contezza della fissazione della udienza di
discussione nonaveva provveduto alla notifica dell’impugnazione prima della scadenza del termine
di cui all’art. 435 comma 3 cod. proc. civ. ed era quindi decaduta dalla possibilità di chiedere la
proroga del termine originariamente assegnato, richiesta che doveva essere formulata solo prima
della scadenza dello stesso. Richiamata quindi giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.10671 del
2006 ) secondo la quale la notifica eseguita oltre il termine previsto costituisce atto inesistente e
come tale non suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., dichiarava
improcedibile l’appello.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Azienda sanitaria sulla base di 8 motivi
illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
L’intimato non ha svolto attività difensiva

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, cod.
proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 435 cod. proc. civ. .Osserva che, in base al
disposto dell’art. 435 comma 2 cod. proc. civ. il% Azienda sanitaria era tenuta a provvedere alla
notifica nel termine di dieci giorni dalla comunicazione; tale termine era stato in concreto rispettato
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discussione fissata con decreto presidenziale del 17.6.2008, per il giorno 10 ottobre 2008,

in quanto la richiesta di notifica era intervenuta il giorno 19 settembre 2008 e quindi entro i dieci
giorni decorrenti dalla data del 12 settembre 2008 data di effettiva conoscenza del decreto di
fissazione dell’udienza .
Con il secondo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la
violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 156 cod. proc. civ.,censurando la
decisione per avere ritenuto inesistente la notifica laddove, avendo questa raggiunto lo scopo della

Con il terzo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.. 5 cod. proc. civ., la

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi
rappresentati dalla “inevitabilità del ritardo nella conoscenza del biglietto rappresentata dalla
avvenuta consegna a persona diversa da dipendente o collaboratore di studio del domiciliatario e
della non imputabilità della circostanza alla ricorrente “.
Con il quarto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la
violazione e falsa applicazione dell’art. 154 cod. proc. civ., la sussistenza dell’errore scusabile
anche tenuto conto del mutamento di orientamento della giurisprudenza in seguito alla sentenza
delle sezioni unite di questa Corte n. 20604 del 2008.
Con il quinto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la
violazione e falsa applicazione dell’art. 410 cod. proc. civ. e dell’art. 65 d. lgs n. 165 del 2001 . Il
motivo non si sostanzia in una censura alla decisione impugnata ma ripropone l’eccezione di
improcedibilità del ricorso di primo grado per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di
conciliazione
Con il sesto motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., la omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo censurando la
decisione di primo grado per la valutazione dalla stessa operata in ordine alle caratteristiche di
struttura complessa della Farmacia del P.O. di Siderno alla quale era preposto il Migliaccio Spina.
Con il settimo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la
violazione e falsa applicazione del d. lgs n. 229 del 1999 e del ccnl 8.6.2000 , per avere la decisione
di primo grado riconosciuto dal lavoratore lo svolgimento di mansioni di direttore di farmacia a
struttura complessa
Con l’ottavo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la
violazione e falsa applicazione dell’art. dell’art. 19 comma 2 e dell’art. 69 bis d. lgs n. 29 del 1993
e degli artt. 15 e sgg. del d. lgs n. 502 del 1992, censurando la decisione di primo grado per avere

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conoscibilità da parte del destinatario, doveva considerarsi affetta da nullità sanabile.

accolto la domanda del ricorrente in assenza dei prescritti presupposti ed in particolare in assenza
di accertamento in ordine al raggiungimento degli obiettivi connessi alla posizione rivendicata.

I primi quattro motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente
risultano fondati, risultandone l’assorbimento degli ulteriori .
E’ in primo luogo da premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel rito
del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma

previsto per l’impugnazione) e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere
perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte,
perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse
dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi
3 e 4) deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (Cass. n.
26489 del 2010 n. 5997del 1994; Cass. n. 8711 del 1993).
Nel caso di specie il termine di cui all’art. 435 comma 3 cod. proc. civ., non risulta rispettato
essendo pacifico che la notificazione del ricorso in appello è avvenuta solo in data 23.9.2008 a
fronte di un’udienza di discussione fissata per il giorno 10.10.2008. Il mancato rispetto del termine
a difesa non dà luogo,come ritenuto dal giudice di appello ) ad inesistenza della notificazione ma
solo a nullità della stessa che la rende suscettibile di sanatoria o mediante costituzione della parte
appellata o mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si ritiene di dare continuità, nel
rito del lavoro, l’inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è
configurabile come vizio di forma e di contenuto-forma dell’atto introduttivo, atteso che, a
differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l’impugnazione è stata già
proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, e considerato altresì che, mentre nel
procedimento ordinario di cognizione il giorno dell’udienza di comparizione è fissato dalla parte
(artt. 163, n. 7, e 342 cod. proc. civ.), tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice col suo
provvedimento (artt. 415, secondo comma, e 435, primo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, tale
inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua
notificazione, sanabile “ex tunc” per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di
rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ., costituendo questa norma espressione
di un principio generale dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto
processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili “ex tunc”, con
effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate

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2,deve notificare all’appellato il ricorso (tempestivamente depositato in cancelleria nel termine

dall’art. 160 cod. proc. civ., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non
consentono all’atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.),
ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la
loro origine in una causa imputabile all’ufficiale giudiziario o alla parte istante. ( v. tra le altre,
Cass. n. 7597 del 1994).
Si impone pertanto la cassazione della decisione con rinvio della causa ad altro giudice di appello ,

rinnovazione della notificazione dell’atto di appello, ovvero di fissare una nuova udienza di
discussione, che l’appellante dovrà notificare alla controparte presso il procuratore costituito, in una
col ricorso, nel rispetto del termine di cui all’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ. Al giudice
designato competerà anche la statuizione sulle spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio alla Corte d’appello di Catanzaro.
Roma, camera di consiglio del 16 maggio 2013

individuato nella Corte di appello di Catanzaro, cui spetterà di assegnare un termine per la

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