Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19818 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19818 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 13844-2017 proposto da:
CESARI DAVIDE, elettivamente domiclliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 50, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO
ROSALIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO
FORMICA;

– ricorrente contro
ALI ( )1)1 Li SRL IN 1,1(2U 1 DA/1l( )N L,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, Attivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato CARLO
MARTUCCELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FILIPPO INDELLI;

– controricorrente contro

.2953

Data pubblicazione: 26/07/2018

RCI BANQUE SA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STIMIGEIANO 5, presso lo
studio dell’avvocato FABIO CODOGNOTTO, che la rappresenta e
difende;

avverso la sentenza n. 2151/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 23/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO.

Ric. 2017 n. 13844 sez. M3 – ud. 20-03-2018
-2•

– controricorrente –

Rg. 13844/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/11/2016 la Corte d’Appello di Bologna ha
respinto il gravame interposto dal sig. Davide Cesari -titolare
dell’impresa individuale “Davide Cesari Installazione Impianti IdricoSanitari Condizionamento”- in relazione alla pronunzia Trib. Ferrara n.
235/2014, di rigetto della domanda proposta nei confronti della

RCI Banque s.a. (impresa di leasing) di accertamento
dell’inadempimento della società Autopiù s.r.l. e di risoluzione ex art.
1463 c.c. del contratto di leasing, con condanna della medesima al
risarcimento dei conseguentemente lamentati danni.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Cesari
propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resistono con separati controricorsi la società RCI Banque s.a. e
la società Autopiù s.r.l. in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1°motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o falsa
applicazione» dell’art.116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n.
4, c.p.c.; nonché «omesso esame» di un fatto decisivo per il
giudizio, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Con il 2° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione»
degli artt. 112 c.p.c., 221.0, 2049, 2697 c.c., in riferimento all’art.
360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo
per il giudizio, in riferimento all’art. 360, 1° cc. n. 5, c.p.c.
Con il 3° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione»

dell’art. 1463 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.;
nonché «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in
riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che il requisito -a pena di inammissibilità
richiesto- ex art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., risulta nel caso dall’odierno
3

società Autopiù s.r.l. (concessionaria di veicoli Renault) e della società

Rg. 13844/2017

ricorrente non osservato là dove viene operato il riferimento de relato
ad atti o documenti del giudizio di merito [es. all’«atto di citazione
notificato in data 12/2/12», al «contratto di leasing»,
all’«ordine d’acquisto», alla «comparsa di risposta 15/6/12»
con cui si costituiva nel giudizio di 10 grado la società Autopiù s.r.I.,
alla «comparsa di risposta 21/6/12» con cui si costituiva nel

235/14» del Tribunale di Ferrara, all’atto di citazione in appello del
Cesari, alla «comunicazione» del 13/7/2011 della società Autopiù
s.r.I., alla testimonianza del sig. Rossi, al «secondo accordo
modificativo intervenuto tra le parti»] limitandosi meramente a
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in
questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in
quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti,
laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del
processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di
Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente
acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass..,
23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007,
n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una
sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da
ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua, l’odierno ricorrente non deduce le formulate
censure in modo da renderle chiare e intellegibili in base alla lettura
del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere
al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento
(v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass.,
8/11/2005, n. 21659) sulla base delle sole deduzioni contenute nel
4

giudizio di 10 grado la società RCI banche s.a., alla «sentenza n.

Rg. 13844/2017

medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444;
Cass., 1°/2/1995, n. 1161).
Non sono sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non
seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Va ulteriormente posto in rilievo come il ricorrente, nel•dolersi del

contratto di leasing, in quanto la vettura oggetto dello stesso era
sprovvista dei requisiti per poter usufruire delle agevolazioni fiscali in
tema di deducibilità dei costi d’acquisto per veicolo deputato ad
attività d’impresa, in realtà inammissibilmente richiede la
rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al
giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento
e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la
confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee
a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova.
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi
della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, -le – -deduzioni
del ricorrente oltre a risultare formulate secondo un modello difforme
da quello delineato all’art. 366, 1°co. n. 6, c.p.c., in realtà si
risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione
da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un
significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n.
20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto
probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito

(cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti
istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in
contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio
di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale
possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di
5

rigetto della proposta domanda di risoluzione ex art. 1463 c.c. del

Rg. 13844/2017

Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al
fine di pervenire a un diverso apprezzamento. dei medesimi (cfr.
Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in
favore, rispettivamente, della società Autopiù s.r.l. in liquidazione e
della società RCI Banque s.a., seguono la soccombenza.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in
complessivi euro 2.500,00 di cui euro 2.300,00 per onorari, oltre a
spese generali ed accessori come per legge, in favore éti ciascuna
delle controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, del d. P. R. 30 maggio 2002, n.
115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
dello stesso art. 13.

Roma, 20/3/2018

Il Presidente

P.Q.M.

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