Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19818 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRISCARI G. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 5261 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

Centro Assistenza Doganale 2000 s.r.l. (CAD), in persona del legale

rappresentante pro tempore B.E., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to Enrico

Canepa, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.to

Beatrice Aureli, in Roma Piaisiello 26/A7;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria n. 853/2/2014, depositata in data 15 luglio

2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 giugno 2019 dal Relatore Cons. Dott.ssa Putaturo Donati Viscido

di Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 853/2/2014, depositata in data 15 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti del Centro Assistenza Doganale (CAD) 2000 s.r.l. avverso la sentenza n. 291/12/2011 della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) notificatole per il recupero di diritti doganali, a seguito dell’accertamento a posteriori della sottofatturazione dei tessuti in cotone, di origine e provenienza cinese, dalla stessa importati nel 2008 quale rappresentante indiretto in dogana della società Number One s.r.l., ritenendola priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa;

– la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) CAD 2000 s.r.l. era responsabile in solido del pagamento dei diritti doganali, essendo, quale formale rappresentante ex artt. 5 Reg. CEE 2913/92 e 11 e 12 del Reg. CE 450/2008, dichiarante in dogana ai sensi dell’art. 201 CDC e, dunque, in rapporto qualificato con la merce oggetto della transazione commerciale da introdurre nel territorio dello Stato;2) la buona fede del dichiarante non rilevava ai fini dell’esenzione dall’obbligazione daziaria, salvo la ricorrenza degli estremi dell’art. 220, par. 2, CDC, norma peraltro non invocata dalla contribuente;

– avverso la sentenza CAD 2000 s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle dogane;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la società ricorrente denuncia “l’omessa decisione sulla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12,comma 7” per non avere la CTR argomentato in ordine al motivo, da essa riproposto in sede di controdeduzioni in appello, con il quale era stata dedotta la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale in materia doganale;

– il motivo, erroneamente dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 anzichè n. 4 è inammissibile, avendo la contribuente omesso di trascrivere, per le parti rilevanti, l’atto di controdeduzioni con il quale avrebbe riproposto in sede di appello l’eccezione di nullità dell’avviso per violazione dello Statuto dei contribuenti, art. 12, comma 7, nonchè omesso di allegare specificamente al ricorso o, in alternativa, di precisare l’esatta collocazione processuale di tale atto, secondo quanto richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in tal modo precludendo al collegio di verificare la fondatezza della censura: è vero, infatti, che questa Corte, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; costituisce tuttavia principio consolidato che, allorchè il predetto vizio non sia rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di specificità del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (fra moltissime, Cass. n. 2771 del 2017, 11738 del 2016, n. 12664 del 2012);

– con il secondo motivo CAD 2000 lamenta “l’erronea interpretazione della legittimazione passiva e della responsabilità del rappresentante

indiretto”, per avere la CTR ritenuto che, in tale qualità, essa

risponda in solido con la società importatrice della violazione contestata, ancorchè, nella specie, questa fosse stata riscontrata a posteriori, tramite approfondite indagini, e concernesse fatti sottratti alla sua sfera di competenza e di controllo, limitata al compimento delle operazioni di sdoganamento delle merci; in particolare, CAD sostiene che, quale “mero copiatore” dei dati tratti dai documenti commerciali relativi alla merce oggetto di dichiarazione doganale, non poteva avvedersi di errori non percepibili se non a mezzo di specifici accertamenti tributari o giudiziari; la ricorrente rileva infine, sotto altro profilo, che, benchè abbia sottoscritto la dichiarazione in rappresentanza indiretta, l’incarico dovrebbe intendersi svolto in rappresentanza diretta, secondo la circolare 19 gennaio 2015, n. 1D, dell’Agenzia, che, alla luce del recente dettato della Commissione Europea ed a modifica della prassi sinora seguita, ha aperto la strada alla possibilità per i CAD di operare in regime di rappresentanza diretta;

– con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 201 CDC nonchè della giurisprudenza comunitaria, per avere la CTR escluso la rilevanza della sua buona fede, quale ragione di esenzione dall’obbligazione daziaria, con ciò dando luogo ad una sorta di responsabilità oggettiva, che prescinde della dimostrazione della consapevolezza dell’erroneità della dichiarazione doganale;

– i motivi – da trattare congiuntamente per connessione- sono infondati;

– occorre premettere che i CAD (Centri di Assistenza Doganali) istituiti con Finanze D.M. n. 549 del 1992, sono società costituite tra spedizionieri doganali, abilitate ad emettere dichiarazioni doganali, in rappresentanza sia diretta che indiretta, previa l’acquisizione ed il controllo formale della documentazione fornita dal proprietario delle merci; successivamente, in attuazione della L. n. 213 del 2000, con decreto del 7/12/2000 sono state disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui all’art. 76 del Reg.to CEE n. 2913/92, nonchè il rilascio delle medesime ai CAD;

– la spendita da parte del CAD del proprio nome in qualità di dichiarante ai sensi dell’art. 201 CDC fa sì che la sua responsabilità sia solidale con quella del mandante (importatore proprietario delle merci) e che tale responsabilità possa, quindi, essere fatta valere dai terzi, fra cui sono comprese, ovviamente, le Pubbliche Amministrazioni, come nella normale attività negoziale privatistica: l’art. 201 del REG.CEE n. 2913 del 12/10/1992 stabilisce infatti la solidarietà passiva dello spedizioniere doganale o di chiunque presenti la merce per conto di altri con il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria quando, come nella fattispecie, questi agisce nell’ambito della rappresentanza indiretta, diventando lui stesso dichiarante;

– questa Corte ha più volte affermato che: “In tema di tributi doganali, lo spedizioniere che abbia presentato merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, beneficiando dell’ammissione alla procedura semplificata di cui alla L. n. 374 del 1990, art. 12, risponde, ai sensi dell’artt. 12 citato e degli artt. 201 e 202 del Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, in relazione all’operazione commerciale, compresi gli interessi relativi, essendo tale figura di rappresentante indiretto, anche per la sua preparazione professionale, in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli, e dunque consapevole dell’irregolarità dell’introduzione delle merci nel territorio della Comunità” (Cass., n. 9773 del 2010; Cass. n. 14955 del 2013); v. anche Cass., n. 3285 del 2012 per cui “In tema di diritti doganali, il rappresentante fiscale ai fini dell’I. V.A. all’importazione, oltre ad essere coobbligato per gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 17, comma 2, può rispondere in solido con il rappresentato anche per il pagamento dell’imposta doganale, quando risulti essersi oggettivamente ingerito nel perfezionamento dell’operazione di importazione, atteso che, a norma dell’art. 201, comma 3, del Regolamento CEE 2193/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali, e che, in linea con la regolamentazione comunitaria, il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 38 vincola all’obbligazione tributaria tutti coloro comunque ingeritisi nell’operazione;

– da ultimo, sulla responsabilità, ai sensi dell’art. 201 CDC del rappresentante indiretto, questa Corte nella sentenza n. 5560 del 2019 ha affermato il condivisibile principio secondo cui “in presenza di sotto fatturazione, conseguente alla introduzione di merci con dichiarazione doganale redatta su dati rivelatisi falsi la quale, per effetto di indicazione di falsi quantitativi e falsi valori di transazione, abbia comportato la mancata riscossione anche solo parziale dei dazi dovuti per legge, resta ferma la responsabilità del dichiarante a termini dell’art. 201, commi 2 e 3, CDC, essendo il fatto generatore dell’obbligazione doganale costituito dalla dichiarazione doganale accettata, laddove si rende applicabile l’art. 202 CDC nel solo caso in cui la merce importata non abbia alcuna relazione con quella oggetto della dichiarazione”;

– nè può pensarsi che in questo caso si verta in tema di responsabilità oggettiva, in quanto il dichiarante può premunirsi contrattualmente nei confronti dell’importatore e, in ogni caso, può evitare di incorrere in responsabilità agendo quale rappresentante diretto dell’importatore (in tal senso, Cass. 5560 del 2019, cit.);

– va infine dichiarata inammissibile la ragione di doglianza, non sollevata nei precedenti gradi di merito e, peraltro, illustrata in via del tutto generica, con la quale CAD 2000, pur riconoscendo di aver sottoscritto la dichiarazione in rappresentanza indiretta, sostiene che, alla luce della circolare dell’Agenzia del 19 gennaio 2019, l’incarico dovrebbe ritenersi svolto in rappresentanza diretta;

– in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna CAD- Centro Assistenza Doganale 2000 s.r.l. al pagamento in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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