Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19818 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13320/2009 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIETROBATTISTA Vincenzo, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.A.

GUATTANI 14/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FEGATILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BAIOCCO Alberto, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 830/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

9.10.08, depositata il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 830/2008 la Corte di appello di L’Aquila – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Avezzano – ha respinto la domanda proposta da P.S. contro la cognata (moglie del fratello), D.L., domanda diretta ad ottenere il trasferimento della proprietà della quota di comproprietà del 50% di un terreno, che le era stato venduto con scrittura privata (OMISSIS).

La Corte di appello ha accolto la tesi della D., secondo cui la scrittura nascondeva in realtà un patto commissorio vietato dalla legge.

La P. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la D. con controricorso.

2. – I tre motivi di ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc civ., a causa dell’inidonea formulazione dei quesiti, che sono del tutto generici e astratti e non prospettano le questioni di diritto da decidere, alle quali sarebbe stata data errata soluzione.

Da un lato i quesiti non contengono alcun riferimento alla fattispecie da decidere; non indicano quale sia il principio erroneamente affermato dalla Corte di appello, nè quello che si chiede venga affermato in sua vece.

Dall’altro lato danno per dimostrati i fatti e le tesi difensive prospettati dalla ricorrente (che non sussisteva l’intento di costituire una garanzia, quanto al primo motivo;

che nei confronti di P.C. sussisteva la stessa situazione sostanziale plurisoggettiva che doveva legittimare l’integrazione del contraddittorio, quanto al secondo motivo;

che la domanda di accertamento dell’usucapione era stata tempestivamente proposta, quanto al terzo motivo), senza sintetizzare le ragioni per cui la sentenza impugnata, che tali circostanze ha integralmente disatteso, sarebbe da ritenere erronea (sui criteri di formulazione dei quesiti cfr., per tutte, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420. Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

In sintesi, i quesiti si risolvono nella riproposizione in termini apodittici delle tesi difensive della ricorrente e dell’inammissibilità delle censure rivolte alla sentenza impugnata, che attengono agli accertamenti in fatto ed all’interpretazione degli atti di parte ad opera della Corte di appello, cioè a valutazioni di merito non suscettibili di riesame in sede di legittimità, ove risultino adeguatamente motivate, come deve dirsi del caso di specie.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che i rilievi contenuti nella memoria difensiva non valgono a disattendere.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per onorari; oltre alle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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