Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19818 del 09/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 19/04/2017, dep.09/08/2017), n. 19818
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20775/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso a l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SI.EL.CO. s.n.c. di C.S. &. C.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 96/01/09, depositata l’11 giugno 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile
2016 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Fatto
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (Ctr), che ha confermato la sentenza di primo grado favorevole per la contribuente in relazione a un avviso di accertamento riguardante l’Ilor per l’anno 1997.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– così identificato in sintesi l’oggetto del procedimento, torna applicabile nella presente fattispecie, in quanto caratterizzata da un accertamento tributario emesso per la rettifica del reddito di una società di persone, il principio del litisconsorzio necessario fra società e soci, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla società o da uno solo dei soci riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci (salvo che prospettino questioni personali), i quali devono essere perciò parte nello stesso processo in qualità di litisconsorti necessari (Cass. n. 5150/2016; n. 17176/2015); pertanto, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti, da ritenersi necessari in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e, più recentemente, n. 7789 e n. 27319 del 2016);
– il litisconsorzio necessario, nei termini e con le conseguenze sopra indicate in caso di violazione, sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società (Cass. n. 10145 del 2012);
– sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause Iva, tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340);
– poichè, nella specie, l’intero giudizio si è svolto nei confronti della sola società, si impongono la cassazione della sentenza e la dichiarazione di nullità dell’intero procedimento, con rinvio al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.
PQM
cassa la sentenza; dichiara la nullità del giudizio; rinvia la causa per l’integrazione del contraddittorio alla Commissione tributaria provinciale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017