Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19818 del 04/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANAZA

sul ricorso 7971-2013 proposto da:

A.A.M., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO CUVA,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/29/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 12/03/2012, depositata il 18/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’Ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, di professione “medico di base convenzionato con il SSN”, avverso il silenzio – rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative all’anno (OMISSIS); la CTR, in particolare, ha ritenuto che il contribuente disponesse di un’organizzazione adeguata di beni strumentali e di persone, comportante il sostegno di consistenti risorse finanziarie e l’assunzione di personale dipendente.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il secondo motivo, di natura logicamente preliminare, con il quale si denunzia vizio motivazionale, è infondato, atteso che, come desumibile dalla sintesi su riportata, la cm ha chiarito la rado della sua decisione. Il primo motivo, con il quale si denunzia – ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, è invece fondato.

Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nella specifica ipotesi del medico convenzionato con il SSN e dell’utilizzazione, da parte del detto medico, del relativo studio, è stato precisato da questa Corte che “in tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo” (Cass. 10240/2010).

Nel caso di specie, concernente attività del medico di base convenzionato con il SSN, nel quale la presenza di personale dipendente è limitata ad una sola persona con mansioni di segretaria (v. pag. 7 ricorso; circostanza non contestata), la su esposta soglia minima non è superata.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa va decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

In considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso; accoglie il primo; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016

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