Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19817 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19817 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 306-2011 proposto da:
IMACO S.R.L. 01389350834, quale cessionaria delle quote
della Maniaci Cono & C. S.A S., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio
dell’avvocato MAROTTA NICOLA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FALZEA PAOLO, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1775

contro

CORDIMA

GIUSEPPA

CRDGPP62M51F158S,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE N.5, presso lo

Data pubblicazione: 28/08/2013

studio dell’avvocato TIZIANA TANCREDI, rappresentata e
difeso dall’avvocato RIZZO GIUSEPPE, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 12/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MESSINA, depositata il 02/02/2010 r.g.n. 199/07;

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Messina accoglieva la domanda proposta da Giuseppa
Cordima nei confronti della società Maniaci Cono & C. s.a.s.,
condannando quest’ultima a corrisponderle la somma in dispositivo
indicata, a titolo di differenze retributive e t.f.r., relativi all’attività di
dattilografa svolta in favore della società.

lamentando che la Cordima aveva nel primo anno svolto attività
lavorativa a tempo parziale. Resisteva la lavoratrice.
La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 2 febbraio 2010,
rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Imaco s.r.I., affidato
a due motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste la Cordima con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia (ex art. 360, comma 1, n.
5 c.p.c.) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, e cioè l’orario di lavoro della
Cordima.
Lamenta che il giudice d’appello non tenne in alcun conto le buste paga
prodotte, da cui si evinceva un orario di lavoro parziale per l’anno 1996,
e che ciò emergeva altresì dalle deposizioni testimoniali raccolte, di cui
riportava alcuni brani.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo per richiedere a questa Corte un diretto riesame delle
risultanze istruttorie e testimoniali in particolare; in secondo luogo per
non aver prodotto, né riprodotte in ricorso, le buste paga in questione.
Occorre al riguardo rimarcare che il ricorrente che, in sede di legittimità,
denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di
risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente
il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal
giudice di merito, depositandolo (ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.) o
quanto meno indicandone la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli
3

Proponeva appello la Imaco s.r.I., succeduta alla prima società,

di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire
al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e,
quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del
ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla
base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n.
17915).

c.p.c.) “insufficiente e contraddittoria

fatti

motivazione circa più

controversi e decisivi per il giudizio”.
Lamenta che il giudice d’appello, così come il giudice di primo grado, non
si avvide che difettava una adeguata prova circa la riconducibilità
dell’attività lavorativa della Cordima alla società Maniaci Cono & C. s.a.s.,
avendo taluni testi riferito che la prima lavorava presso gli uffici della
seconda, dove lavorava autonomamente anche un geometra che,
secondo la ricorrente, affidava lavoro anche alla Cordima, senza
adeguatamente

per

specificare

chi

effettivamente

l’attuale

controricorrente lavorasse.
Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte sub) 1, dovendosi
qui solo aggiungere che la sentenza impugnata, con logica e congrua
motivazione, ha ritenuto irrilevante che presso gli uffici della s.a.s.
svolgesse la sua attività il citato geometra, essendo emerso che questi
affidò alla Cordima un – sola “pratica”, restando peraltro non chiarito il
rapporto tra tale geometra e la s.a.s. Maniaci.
3. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la socccombenza e
si liquidano come da di – positivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, pari ad E.50,00 per esborsi ed
E. 2.500,00 per compe . si, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, ncla camera di consiglio del 16 maggio 2013
L’estensore

Il Presidente

2. Con il secondo motivo la società denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 5

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