Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19817 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 23/07/2019), n.19817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRISCARI G. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 21862 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

C.L. rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine al controricorso, dall’Avv.to Francesco Manzon, domiciliato

presso la cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 36/03/2013, depositata in data 12

febbraio 2013, non notificata;

e sul ricorso iscritto al numero 24188 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L. rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine al controricorso, dall’Avv.to Francesco Manzon, domiciliato

presso la cancelleria della Corte;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 1015/15/2014, depositata in data 3

febbraio 2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 giugno 2019 dal Relatore Cons. Dott.ssa Putaturo Donati Viscido

di Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza n. 36/03/2013, depositata in data 12 febbraio 2013, la Commissione tributaria regionale della Campania, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane, nei confronti di C.L. avverso la sentenza n. 34/45/2012 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva invece accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente ed aveva annullato la cartella esattoriale notificatagli il 20 ottobre 2009 per il pagamento della somma di Euro 187.283,21, complessivamente portata da sei atti di irrogazione di sanzioni, del D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 303,comma 3, emessi a suo carico quale autore materiale di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2 e art. 11, comma 2, per aver dichiarato, nella sua qualità di spedizioniere doganale, rappresentante diretto dell’importatrice Rosa Trade s.a.s., l’origine malese delle merci importate, in luogo di quella cinese riscontrata a posteriori;

– in punto di fatto, il giudice di appello precisava: 1) che il primo giudice aveva accolto il ricorso del C. ritenendo invalida la notificazione degli atti di irrogazione delle sanzioni presupposti, eseguita a mezzo posta presso la ” Z. & C. s.n.c. spedizioni internazionali in via Depretis n. 5 Napoli” anzichè presso la residenza in Salerno del contribuente; 2) che con l’atto d’appello l’Ufficio aveva dedotto: a) la regolarità di detta notificazione, in quanto C., per le operazioni contestate, aveva utilizzato bollette doganali intestate alla società, presso la quale esercitava la propria attività; b) nel merito, la fondatezza della pretesa sanzionatoria per essere stato lo spedizioniere doganale autore materiale delle violazioni contestate; 3) che il contribuente si era costituito in appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, sia perchè la notifica degli atti presupposti era nulla, sia perchè, avendo egli agito in qualità di rappresentante diretto, la violazione non gli era imputabile, sia, infine, perchè la CTP di Napoli, accogliendo i distinti ricorsi proposti dall’importatrice Rosa Trade avverso gli avvisi di rettifica e gli atti di contestazione delle sanzioni, aveva accertato che l’errore nella dichiarazione era incolpevole;

– ciò premesso, in punto di diritto la CTR osservava: 1) che è consentito ai funzionari doganali di procedere alla notificazione degli atti, dei provvedimenti e delle decisioni dell’amministrazione a mani proprie di tutti i rappresentanti, diretti e indiretti, richiamati dall’art. 40 TULD, comma 3, in luogo dei rappresentati; 2) che pertanto, nella specie, la notifica al C., spedizioniere della ” Z. & C. s.n.c. spedizioni internazionali Napoli”, era avvenuta nel rispetto delle previsioni normative;

– la sentenza è stata impugnata da C.L. sia con ricorso per revocazione sia con ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, al quale ha resistito, con controricorso, l’Agenzia delle dogane nonchè;

– con la sentenza n. 1015/15/2014, depositata in data 3 febbraio 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo estensibile al ricorrente, quale coobbligato in solido con Rosa Trade s.a.s., in forza dell’art. 1306 c.c., l’efficacia delle sentenze, passate in giudicato, di annullamento degli avvisi di rettifica emessi nei confronti dell’importatrice obbligata principale;

– avverso questa sentenza l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, il contribuente;

– i ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in applicazione (analogica, trattandosi di ricorsi avverso distinti provvedimenti) dell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (cfr. Cass. nn. 16435 del 2016, 10534 del 2015, 23445 del 2014);

– con l’unico motivo proposto avverso la sentenza n. 36/03/2013 del 12 febbraio 2013, C.L. denuncia la violazione dell’art. 138 c.p.c. e s.s., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso nonchè l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR, ritenuto validamente effettuata nei suoi confronti la notifica degli atti sanzionatori presupposti presso “la sig.ra Z. Donatella, in (OMISSIS)”, senza che tale indirizzo coincidesse nè con il luogo di sua residenza (Salerno) nè con il suo domicilio (svolgendo egli l’attività di spedizioniere sempre in Salerno); osserva che, anche a volere considerare il domicilio della sig.ra Z. coincidente con il proprio, la notifica sarebbe stata comunque irregolare, perchè non effettuata presso la sua residenza, secondo quanto prescritto dall’art. 139 c.p.c.in caso di mancata coincidenza tra comune di residenza e quello di domicilio;

-preliminarmente va rigettata l’eccezione, sollevata dall’Agenzia, di difetto di specificità del motivo, che, ancorchè articolato in rubrica sotto più profili, denuncia chiaramente il solo vizio di violazione di legge di cui all’art. 138 c.p.c. e s.s.;

– il motivo è fondato;

– va premesso che, nel caso di specie, viene in rilievo la normativa applicabile in tema di notifica degli atti di irrogazione delle sanzioni nei confronti di C.L., quale autore materiale – nella qualità di spedizioniere doganale della importatrice Rosa Trade s.a.s – delle violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997 art. 2, comma 2 e art. 11, comma 2, e non già in tema di notifica di atti, provvedimenti o decisioni dell’amministrazione nei confronti del rappresentato (importatore);

– ne consegue la palese erroneità dell’assunto della CTR, che ha ritenuto validamente effettuata la notifica al C., ai sensi dell’art. 40 TULD, comma 3, presso la ” Z. & C. s.n.c. spedizioni internazionali Napoli”, ancorchè si trattasse di atti presupposti di irrogazione delle sanzioni diretti personalmente allo spedizioniere;

– invero, il citato TULD art. 40, comma 3 stabilisce che “Ogni atto, provvedimento o decisione dell’amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali”;

– la norma disciplina dunque la procedura notificatoria – con possibile esecuzione della stessa nelle “mani proprie del rappresentante” – degli atti, provvedimenti e decisioni dell’amministrazione indirizzati al rappresentato (cfr. Cass. n. 3078 del 2019, in cui questa Corte ha chiarito che il fondamento della procedura notificatoria in esame è da ricondurre “alla rappresentanza (diretta) degli spedizionieri doganali e alla correlata domiciliazione ex lege dei rappresentati presso gli stessi ai fini delle notifiche”);

– diversamente, nel caso di notifica di atti indirizzati allo spedizioniere quale autore materiale delle violazioni doganali, ovvero quale responsabile in proprio, trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile di cui all’art. 138c.p.c. e s.s.;

nella specie, pertanto, gli atti di irrogazione delle sanzioni avrebbero dovuto essere notificati nel comune di residenza del C., ovvero in Salerno, presso la casa di abitazione, o l’ufficio, o la sede dell’impresa del destinatario, purchè posti in detto Comune (Cass. n. 25497 del 2017);

– gli atti in questione sono stati invece notificati a mezzo posta al ricorrente c/o Z.D., presso la sede, in Napoli, della s.n.c. di cui la signora è socia; l’asserita esistenza di rapporti – la cui natura non risulta peraltro chiarita- fra quest’ultima e/o la società ed il C. non può certo valere a sanare la nullità della notificazione, atteso che il plico non è stato ritirato dal destinatario, ma da persona addetta alla sede, e che non c’è alcuna prova del se e del quando sia stato a lui trasmesso;

– all’accoglimento del ricorso proposto da C.L. consegue la cassazione della sentenza da questi impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, accogliendo l’originaria impugnazione del contribuente ed annullando la cartella e gli atti di irrogazione delle sanzioni per cui è causa;

– le spese del doppio grado di merito vanno integralmente compensate fra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

– l’effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla nullità della cartella e degli atti presupposti travolge la sentenza n. 1015/15/2014 che ha accolto l’impugnazione per revocazione del C.: il ricorso avanzato dall’Agenzia delle dogane avverso la predetta sentenza va dunque dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse;

– si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del relativo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte: riunisce al ricorso R.G. n. 21862/13 quello iscritto al R.G. n. 24188/2014; accoglie il ricorso proposto da C.L. avverso la sentenza della CTR della Campania n. 36/03/2013, depositata in data 12 febbraio 2013; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida

in Euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge; dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza della CTR della Campania n. 1015/15/2014, depositata in data 3 febbraio 2014 e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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