Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19817 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.09/08/2017),  n. 19817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15319/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI

2-A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SEGARELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELEONORA PIERMARINI;

ANAS SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA

D’ORO N 285, presso lo studio dell’avvocato DAVID GIUSEPPE APOLLONI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 46/2013 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 02/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Anas proponeva ricorso innanzi alla CTP di Perugia avverso l’avviso di liquidazione emesso per il recupero delle imposte di registro relative ad una transazione conclusa tra la stessa Anas e S.L., che aveva definito un contenzioso sorto da una procedura di esproprio. L’atto era stato tassato con l’applicazione del regime agevolato previsto per gli acquisti di cui sia parte lo Stato, ma successivamente l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, rilevando che l’Anas era intervenuta nell’atto di acquisto unicamente come rappresentante del Demanio dello Stato – Ramo Strade, quale azienda in regime di concessione per la gestione, la manutenzione e la costruzione della rete stradale ed autostradale nazionale. La CTP accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle entrate proponeva appello che veniva rigettato dalla CTR dell’Umbria, sostenendo l’insussistenza della pretesa erariale. L’Ufficio ricorre per cassazione, svolgendo due motivi. Si sono costituiti con controricorso l’Anas e S.L.. La Procura Generale della Cassazione ha depositato in data 7.3.2017 conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 344 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, artt. 14 e 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. L’Agenzia delle Entrate lamenta l’errore in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto ammissibile l’intervento di S.L. in grado di appello, qualificandolo come “ad adiuvandum, mentre tale intervento sarebbe consentito ex art. 344 c.p.c., per effetto del rinvio generale contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, alle norme sulle impugnazioni del codice di procedura civile, soltanto se ricorrono i presupposti dell’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 c.p.c..

2. Con il secondo motivo del ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 7, sostenendo che in base a quanto accertato dalla CTR l’imposta sarebbe stata comunque dovuta in relazione a tale disposizione.

3. Il ricorso non merita accoglimento nei sensi di cui alle seguenti considerazioni:

a) Il primo motivo non è fondato.

Con un atto qualificato dalle parti come transazione, S.L. e l’ANAS s.p.a. convenivano la cessione in favore del Demanio dello Stato – Ramo Strade di tre appezzamenti di terreno, con insistenti opere stradali. L’Agenzia delle Entrate con l’avviso di liquidazione procedeva al recupero nei confronti di S.L. ed ANAS delle normali imposte di registro, ed ipocatastali, in ragione della erronea applicazione, in sede di autoliquidazione, del regime di esenzione previsto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8 e del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10.

b) In tema di imposta di registro, riguardo ad un atto sottoposto a tassazione (nella specie, atto di transazione) sussiste solidarietà passiva delle parti contraenti verso l’Amministrazione per il pagamento dell’imposta, per cui, conformemente alla regola generale delle obbligazioni solidali, pur non ravvisandosi un litisconsorzio necessario tra i vari condebitori, al condebitore è consentito l’intervento adesivo dipendente, quale titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite dall’altro condebitore, attesa la possibilità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dall’interveniente (Cass. Sez. 2, n. 25145 del 2014).

Inoltre, va tenuto conto del fatto che al processo tributario, stante il generico rinvio alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili, è applicabile la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, che non prevede alcuna limitazione all’intervento adesivo in appello (Cass. n. 255 del 2012, v. Cass. n. 20803 del 2013).

d) Il secondo motivo è inammissibile, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nel giudizio di legittimità una questione nuova, non oggetto di esame nei precedenti gradi di merito (V. Cass. n. 26906 del 2014, Cass. 25541 del 2011), violando il diritto di difesa delle controparti (Cass. n. 3471 del 2016).

Trattasi di un thema decidendum e di un thema probandum non esaminato nei gradi di merito, posto che nei precedenti giudizi le questioni proposte hanno riguardato la domanda D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57, comma 8, relativa al recupero delle somme conseguenti all’ordinaria tassazione, come risulta dall’atto impositivo impugnato in sede giurisdizionale, in ragione della qualificazione dell’atto di transazione quale atto di cessione volontaria e quindi contratto ad oggetto pubblico equiparato dalla legge all’espropriazione, ed, in quanto tale, soggetto al regime impositivo fissato dalla norma indicata.

4. Per quanto sopra, il ricorso va rigettato.

La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti costituite, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida a favore delle parti costituite in Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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