Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19817 del 04/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/10/2016), n.19817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANAZA
sul ricorso 7335-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. TEMO 144,
presso lo STUDIO LEGALE COMMERCIALE SORRENTINO, rappresentato e
difeso dall’avvocato TULLIO MAUTONE giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 565/4/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 19/10/2012,
depositata il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza, con la quale la (Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente, di professione “medico di base”, avverso il silenzio – rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni di imposta (OMISSIS) (prescritti gli altri anni (OMISSIS)).
Il contribuente resiste con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, lamenta che la CIR, pur risultando che il professionista si era avvalso di personale dipendente in numero di due, aveva comunque escluso la sussistenza di autonoma organizzazione dell’attività.
Il motivo è fondato.
Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto dell’TRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego dì un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Nel caso di specie, nel quale risulta che il contribuente si è avvalso di due collaboratori non occasionali, siffatta soglia minimale è superata.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisione nel merito nel senso del rigetto del ricorso introduttivo.
Atteso il solo recente intervento delle sezioni unite, si ritiene sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti 1e spese di lite relative all’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016