Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19816 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9053/2009 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMERIGO

VESPUCCI 41, 2^ scala, int. 21, presso lo studio dell’avvocato

LETIZIA TAMBURRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LISCIO

Mario, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

U.G.F. ASSICURAZIONI SPA, (nuova denominazione assunta dalla

Compagnia di Assicurazioni Unipol Spa -Aurora Assicurazioni Spa),

quale Società incorporante della Aurora Assicurazioni spa, in

persona del suo procuratore ad negotia, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SESTA Antonio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CAVALLONE P.I. MICHELE ELETTROMECCANICA SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 427/2008 del TRIBUNALE di FOGGIA del 20/02/08,

depositata l’11/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’avvocato Cipriani Giovanna, delega avvocato Antonio Sesta

difensore della controricorrente che si riporta ai motivi scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

aderisce alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 20 febbraio – 11 marzo 2008 n. 427 il Tribunale di Foggia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Foggia, ha incrementato di Euro 309,46 oltre interessi la somma già liquidata in primo grado in risarcimento dei danni in favore di F.M., a seguito di un incidente stradale addebitato a colpa esclusiva di C.M., assicurato con la s.p.a. Aurora Assicurazioni.

Il F. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso UGF Assicurazioni s.p.a. (già Aurora Ass.ni).

Il C. non ha depositato difese.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 2059 cod. civ. e L. n. 57 del 2001, art. 5, nel capo in cui il giudice di appello gli ha negato il risarcimento dei danni morali – in relazione ad un sinistro che gli provocato lesioni personali – con la motivazione che la L. n. 57 del 2001, non prevede la liquidazione del danno morale.

2.1.- Il motivo è manifestamente fondato.

Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del codice civile (art. 2059 cod. civ.), che la L. n. 57 del 2001, non ha certo abrogato.

L’art. 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico – cioè di quell’aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all’integrità fisica – senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l’entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato.

Le sentenze della Corte di cassazione a S.U. n. 26972 e 26973/2008 – citate dalla resistente – confermano tale principio, disponendo che non è ammessa la creazione di diverse tipologie autonome e a sè stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d. esistenziale), per attribuire una specifica somma in risarcimento di ognuna; ma che il giudice deve comunque tenere conto – nel liquidare l’unica somma spettante in riparazione – di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi e familiari, sofferenze psichiche, ecc.).

La sentenza impugnata ha commisurato la liquidazione esclusivamente al c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, sulla base dell’errata interpretazione delle norme richiamate dal ricorrente e deve essere per questa parte cassata.

3.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha quantificato i danni patrimoniali facendo pieno affidamento sulle conclusioni del CTU, è inammissibile, poichè attiene agli accertamenti in fatto ed alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, cioè a materia non suscettibile di riesame in sede di legittimità, ove risulti adeguatamente motivata, come è da ritenere nel caso di specie.

Il ricorrente non prospetta alcun vizio logico o giuridico intrinseco alla motivazione, tale da renderla incoerente o contraddittoria; solo dissente dalle conclusioni di merito alle quali è pervenuto il giudice di appello: aspetto in relazione al quale la sentenza impugnata non è suscettibile di censura (cfr., fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; Cass. Civ. 2 luglio 2008 n. 18119).

4.- Il terzo motivo, con cui il ricorrente censura la decisione sulle spese, risulta assorbito.

5.- Propongo che il ricorso sia deciso con procedimento in Camera di consiglio, con l’accoglimento del primo motivo, la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo; assorbito il terzo”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata, nel capo corrispondente al motivo accolto, ed il rinvio della causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto: “La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”.

3. – Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso;

dichiara inammissibile il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA