Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19816 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.09/08/2017),  n. 19816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28325/2012 proposto da:

FINECO LEASING SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, C/O

STUDIO FANTOZZI & ASSOCIATI VIA SICILIA 66, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA MONTECAMOZZO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO MATTARELLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 147/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 31/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa.

Fatto

RITENUTO

che:

La Fineco Leasing S.p.A., con atto registrato in data 21 febbraio 2002, acquistava un terreno edificabile sito nel Comune di Brandico (BS), chiedendo l’applicazione delle agevolazioni della L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3. Una parte della volumetria del terreno non veniva edificata nel quinquennio, pertanto l’Agenzia delle Entrate notificava alla società ricorrente un avviso di liquidazione con il quale recuperava le maggiori imposte. L’Ufficio contestava, inoltre, che la contribuente era obbligata del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19, a denunciare la decadenza del beneficio al compimento del quinquennio, conseguentemente irrogava le relative sanzioni. La società ricorrente impugnava l’avviso di liquidazione e la CTP di Brescia rigettava il ricorso. La sentenza veniva appellata. La CTR della Lombardia, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava il volume edificato secondo i calcoli indicati dal Comune con nota n. 299 del 2010.

La società Fineco Leasing propone ricorso per cassazione svolgendo quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ha presentato memorie la Unicredit Leasing S.p.A., in qualità di società incorporante Fineco Leasing S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia l’omessa motivazione della sentenza in merito alle censure relative alla errata determinazione delle volumetrie edificate e della relativa valorizzazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

2. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, in relazione all’asserita tempestività dell’avviso di liquidazione per il lotto C (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto nel valutare il momento di decorrenza del termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, ai fini della liquidazione della maggiore imposta derivante dalla decadenza dei benefici della L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, la CTR ha errato nel far decorrere il medesimo termine dalla data del compimento del quinquennio successivo all’acquisto agevolato e non dalla precedente data di alienazione dell’immobile, in quanto tale atto, già ex se, avrebbe comportato la decadenza dall’agevolazione in relazione agli immobili ceduti.

3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 19 e 69 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 2, in relazione all’esistenza di un asserito obbligo di comunicazione (art. 360 c.p.c., comma 1), avendo la CTR affermato che il contribuente, che abbia usufruito delle agevolazioni di cui della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, sia obbligato, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, a denunciare l’eventuale mancata edificazione (parziale o totale) del terreno ed ha, quindi, errato laddove ha affermato che dalla mancata denuncia possa derivare l’applicazione della sanzione di cui del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 69.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., in merito alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni tributarie per obbiettiva incertezza delle norme nella fattispecie applicabili (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

5. Per ragioni di priorità logica, va preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso. La censura è fondata.

Questa Corte, con indirizzo consolidato, a cui si intende dare continuità, ha affermato che: “In tema di perdita del beneficio di cui della L. n. 388 del 2000, art. 33,comma 3, correlato all’alienazione dell’immobile prima dell’edificazione, il potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria è soggetto al termine decadenziale di tre anni, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, decorrenti dalla richiesta di registrazione dell’atto di compravendita” (Cass. 6-5 ord. n. 14739 del 2014), ossia dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile (Cass. n. 27484 del 2013, v. anche Cass., Sez. 5, n. 12988 del 2003, Cass. Sez. 5, n. 13491 del 2008 e Cass. Sez. 5, n. 16369 del 2008).

Nella specie, non è contestato in atti, non essendo stato oggetto di specifica doglianza da parte dell’Agenzia delle Entrate con il controricorso, che la parte della volumetria (identificata come D2 area industriale esistente e di espansione) non edificata, e presa in esame dall’avviso di liquidazione, è collegata con un terreno che era stato venduto nel 2005 (v. pag. 2 del ricorso).

Ne consegue che la CTR ha errato nel valutare il momento di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 76 cit., ai fini della liquidazione della maggiore imposta derivante dalla decadenza di benefici L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, facendo decorrere il medesimo termine dalla data del compimento del quinquennio successivo all’acquisto agevolato e non dalla precedente data di alienazione dell’immobile.

6. All’accoglimento del secondo motivo di censura consegue l’assorbimento del primo.

7. Anche il terzo motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, comma 1, dispone: “L’avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono”.

La L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, dispone che: “I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’i per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento”.

Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, a cui si ritiene di dare continuità, l’interpretazione letterale di tali disposizioni porta ad escludere che l’alienazione dell’immobile entro il quinquennio, prima che si sia proceduto alla edificazione, costituisca “avveramento di una condizione e evento che dia luogo ad ulteriore liquidazione di imposta”, in quanto si tratterebbe di una circostanza che comporta soltanto la revoca di un beneficio precedentemente concesso (Cass. Sez. 6-5 n. 22874 del 28.10.2014; Cass. 6-5n. 3446 del 22.2.2016).

Pertanto, il contribuente non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione della sopravvenuta decadenza dai benefici fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, obbligandolo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, esclusivamente alla comunicazione degli eventi che danno origine ad una ulteriore liquidazione dell’imposta, sicchè non è sanzionabile, del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 69, l’omessa denuncia della mancata utilizzazione edificatoria o dell’alienazione entro il quinquennio, che non danno luogo ad una ulteriore liquidazione dell’imposta, ma solo alla perdita del beneficio originariamente concesso.

8. All’accoglimento del terzo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento del quarto.

9. Per quanto sopra, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata: ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.

10. Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Tenuto conto dell’andamento della controversia nei gradi di merito e ritenuto che, al momento della presentazione del ricorso, non si era ancora consolidato l’orientamento di questa Corte sulle questioni esaminate, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite dei precedenti gradi di giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della parte contribuente. Compensa le spese dei gradi del giudizio di merito e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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