Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19816 del 04/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 04/10/2016), n.19816
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3290-2015 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI COLLI
PORTUENSI 187, presso lo studio dell’avvocato DORINA GUERRIERO
FURNO, rappresentato e difeso dagli avvocati FERDINANDO ALTERI, ERIK
FURNO giusta procura margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ALPI ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA NAVONA N. 49,
presso lo studio dell’avvocato TIZIANA MICELI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ENRICO CARUSO, GIORGIO RECINE
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.A., GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4153/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
31/10/2013, depositata il 27/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. P.M. ha impugnalo la sentenza della Corte d’appello di Napoli 27.11.2013 n. 4754, con la quale – a conferma della decisione di primo grado – è stata rigetta la sua domanda di risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza d’un sinistro stradale.
A fondamento della propria decisione la Corte d’appello – così come il Tribunale – ha posto l’inverosimiglianza dei fatti descritti dall’attore e rifinii dai testimoni da questi indicati: sia per la loro intrinseca inattendibilità, sia per la loro contraddittorietà con altri elementi obiettivi.
2. La sentenza è impugnata da P.M. sulla base di due motivi, illustrati congiuntamente.
Col primo motivo si deduce la violazione degli artt. 113 e 116 cp.c., col secondo “l’omessa, insufficiente e/o illogica motivazione”.
3. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Il ricorrente si duole che la sentenza d’appello sarebbe “arbitraria nel valutare le prove testimoniali”, e già questo basterebbe per dimostrarne l’inammissibilità, posto che la valutazione delle prove è compito del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.
In ogni caso, la sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo (anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto “l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente si duole proprio dell’omesso od incompleto esame di elementi istruttori, censura non più consentita dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.
4. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese. In considerazione della totale incoerenza del ricorro con le regole che disciplinano il giudizio di legittimità si propone altresì al collegio la condanna del ricorrente, di ufficio, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
2. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non sussistere prova adeguata della colpa grave del ricorrente, e dunque non adottabile un provvedimento di condanna ex art. 96 c.p.c..
4. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
5. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a Molo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna P.M. alla rifusione in favore di Alpi Assicurazioni s.p.a. in I.c.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2016