Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19815 del 28/09/2011

Cassazione civile sez. II, 28/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 28/09/2011), n.19815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALBERGO RANCOLIN DI SOMMAVILLA MARIA GRAZIELLA & C SNC (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore S.M.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., C.V., S.

A.;

– intimati –

sul ricorso 7747-2006 proposto da:

C.V. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ELEONORA

DUSE 5/G, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI SERGIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRONZA SILVA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

ALBERGO RANCOLIN DI SOMMAVILLA MARIA GRAZIELLA & C SNC in persona

del

legale rappresentante pro tempore S.M.G.;

– intimata –

sul ricorso 7748-2006 proposto da:

S.A., (OMISSIS) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio dell’avvocato

LEONARDI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DE FINIS LUIGI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

ALBERGO RANCOLIN DI SOMMAVILLA MARIA GRAZIELLA & C SNC in persona

del

legale rappresentante pro tempore S.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 295/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato ALBINI Carlo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Luigi MANZI, difensore della ricorrente che ha chiesto

di riportarsi agli atti;

udito l’Avvocato LEONARDI Sergio difensore dei controricorrenti che

ha chiesto di riportarsi agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento dei ricorsi incidentali.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1) E’ controversa la proprietà di una striscia di terreno facente parte della p. f. n. 272 CC (OMISSIS), oggetto di azione proposta nel giugno 2000 dalla Snc Albergo Rancolin di Sommavilla Graziella & C. per far accertare che l’area era stata acquistata per usucapione.

La domanda veniva proposta bei confronti di S.A. e dei signori V. e C.G., che si costituivano separatamente e resistevano.

S. in via riconvenzionale chiedeva che venisse riconosciuto il proprio acquisto per usucapione di altra parte della particella 272, occupata da un manufatto – cisterna, tubazioni e sala accesso al locale caldaia.

I C. non si opponevano alla riconvenzionale.

Il tribunale di Trento rigettava la domanda principale e accoglieva parzialmente la riconvenzionale.

1) La Corte di appello di Trento veniva investita da appello della società Rancolin, la quale deduceva:

a) che l’usucapione poteva essere giustificata ex art. 1146 c.c., comma 1, perchè si era verificata ipotesi di successione nel possesso a seguito di trasformazione della impresa familiare Rancolin nella snc. b) che in ogni caso vi era stata accessione ex art. 1146 c.c., comma 2 e conseguente usucapione.

c) che l’usucapione era maturata già in capo ai danti causa dell’appellante, con applicazione dell’art. 938 c.c., circostanza ancora rilevabile trattandosi di diritto autodeterminato.

La Corte d’appello il 21 luglio 2005 disattendeva il gravame:

quanto al primo profilo, perchè non sussisteva successione a titolo universale, ma nuova creazione di un soggetto giuridico avvenuta nel 1992;

quanto al secondo, rilevando che l’accessione richiedeva il trasferimento in base a titolo astrattamente idoneo, insussistente nella specie, in quanto il titolo non faceva riferimento al bene de quo, che consisteva in una situazione di fatto.

Quanto al terzo, che si configurava domanda nuova inammissibile e che i presupposti dell’art. 938 non erano stati dimostrati. Accoglieva l’appello incidentale S. relativo al manufatto e alle tubazioni.

La snc soccombente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 24 gennaio 2006.

I C. hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, relativo ad omessa pronuncia sulle spese di entrambi i gradi di giudizio di merito.

Anche S., oltre a resistere, ha svolto ricorso incidentale relativo all’omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo alle spese del primo grado di giudizio.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE 2) Con il primo motivo del ricorso principale la Albergo Rancolin s.n.c. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1146 1158 c.c., in relazione alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 29, al D.L. 30 dicembre 1991, n. 853/1994, art. 3, comma 16 come convertito in L. 17 febbraio 1985, n. 17 e all’art. 2498 c.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Premesso che il bene oggetto della controversia dal 1980 al 1992 aveva fatto parte della azienda gestita sotto forma di impresa familiare da S.M.G. e dal marito e che successivamente, con atto in data 4 settembre 1992, tale impresa si era trasformata nella attuale società ricorrente, si deduce che doveva ritenersi realizzata la fattispecie prevista dall’art. 1146 c.c., comma 1. Il motivo è infondato.

La norma citata recita: “Il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione.

Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.

Orbene, a prescindere dalla stessa applicabilità del comma 1 di essa alle (eventuali) ipotesi di successione universale diverse dalla successione ereditaria, in considerazione della natura eccezionale della disposizione in questione, va ricordato che questa Corte, ad altri fini, ha affermato che la trasformazione di una ditta individuale in società dì capitali integra una successione a titolo particolare (sent. 22. 3. 2007 n. 6945; 22. 7. 1980 n. 4779).

Ne consegue che, in linea teorica, la attuale società ricorrente in via principale potrebbe invocare il secondo, ma non l’art. 1146 cod. civ., comma 1.

3) Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., in relazione agli artt. 2247 e 2291 c.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e si deduce testualmente:

A prescindere dalla possibilità di ricondurre la trasformazione di una impresa famigliare in una società in nome collettivo nello schema della trasformazione societaria in senso stretto, si osserva che, per effetto della trasformazione dell’impresa famigliare in società in nome collettivo e dei conseguenti conferimenti societari, non si è avuta – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1141 c.c. – una vera e propria sostituzione di un soggetto ad un altro nel possesso del bene oggetto di causa, poichè il bene per il quale si controverte era già nella disponibilità dei soci al momento della costituzione della società e non si è, pertanto, resa necessaria una sua consegna a quest’ultima, essendo il possesso dei soci semplicemente continuato in capo alla società di persone. Una conferma dell’assunto or ora prospettato è ricavabile dall’esame della migliore giurisprudenza formatasi in materia societaria circa la natura dei conferimenti reali dei soci, dove si afferma che essi comportano “un effetto di scambio (tra patrimonio dei soci e patrimonio sociale in relazione ai beni conferiti in società) con il passaggio alla società – che per indiscutibile principio non ha personalità giuridica godendo soltanto di autonomia patrimoniale – della titolarità dei beni conferiti e mutamento qualitativo nel patrimonio dei soci, poichè al diritto sul bene conferito si sostituisce la titolarità della quota sociale; scambio che non integra vendita, poichè in quanto tale non soddisfa l’interesse dei contraenti, ma costituisce elemento strumentale per la realizzazione della causa del contratto di società” (cfr. testualmente Cassazione, 28 febbraio 1998, n. 2252). L’ipotesi de qua pare, pertanto, riconducibile, stante l’identità del possesso ante e post 1992 al disposto di cui all’art. 1146 c.c., comma 1.

Di qui, dunque, il possesso ultraventennale richiesto dall’art. 1158 c.c. Tale ricostruzione giuridica, ancorchè tempestivamente dedotta in giudizio (cfr. pag. 7 comparsa conclusionale appello e pag. 6 comparsa conclusionale primo grado), non è stata neppure esaminata dalla Corte di appello di Trento; di qui l’integrarsi, sotto autonomo profilo, del vizio di motivazione dedotto in titolo.

3.1) Il motivo è infondato in entrambe le prospettazioni. Va premesso che la Corte di appello, una volta inquadrata la fattispecie sottoposta al suo esame nell’art. 1146 c.c., comma 2, non era obbligata a confutare espressamene le argomentazioni addotte dalla società appellante, che, come riconosce implicitamente quest’ultima, non erano state riprodotte nell’atto di appello, ma solo sviluppate nelle comparse conclusionali dei due gradi di merito.

Ora, ai fini della applicabilità dell’art. 1146 c.c., comma 1, va osservato che: a) appare contraddittorio invocare contemporaneamente l’art. 1146 c.c., comma 1, (che presuppone una successione di un soggetto ad un altro nel possesso) e l’art. 1141 cod. civ. (che presuppone la continuazione del possesso rn capo allo stesso soggetto); b) se, come si riconosce, nel caso dì conferimento di beni da parte dei soci ad una società di persone vi è uno scambio (tra patrimonio dei soci e patrimonio sociale) è contraddittorio affermare contemporaneamente che nella specie – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1141 cod. civ. non si era avuta una vera e propria sostituzione di un soggetto ad un altro nel possesso del bene oggetto di causa, essendo tale possesso semplicemente continuato in capo alla società. La censura pertanto non ha pregio.

4) Con il terzo motivo del ricorso principale la Albergo Rancolin di Sommavilla Graziella & C. s.n.c., denunciando violazione degli artt. 1141 e 1158 cod. civ. in relazione agli artt. 2555 e 2558 cod. civ., ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che, ai fini della applicabilità dell’art. 1146 c.c., comma 1, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare che, a seguito del conferimento nella società della intera struttura aziendale, si era realizzata, ai sensi dell’art. 2558 cod. civ., una successione della società in tutti i rapporti giuridici di natura aziendale precedentemente riferibili ai conferenti, ivi compreso il possesso del bene cui è causa, funzionale all’esercizio dell’azienda (rectius: impresa).

Il motivo è infondato, in base alla decisiva considerazione che ne caso di trasferimento di azienda si ha il subentro del cessionario al cedente limitatamente ai singoli rapporti giuridici inerenti all’azienda (Cass. 7517/10; 1278/03; 3045/02;), ma non si attua la successione del primo in tutti i rapporti giuridici facenti capo al secondo, come, invece è richiesto dall’art. 1146 c.c., comma 1.

5) Con il quarto motivo del ricorso principale la Albergo Rancolin di Sommavilla Graziella & C. s.n.c. si duole,in primo luogo, del fatto che i giudici di merito abbiano escluso la c.d. accessione nel possesso, per non essere il bene di cui si discute espressamente contemplato nell’atto in data 4 settembre 1992 e deduce, in proposito, che il bene in questione, in considerazione della sua qualità “aziendale”, doveva considerarsi contemplato in tale atto.

La deduzione è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della c.d. accessione nel possesso, è necessaria la espressa menzione del diritto che si assume usucapito nel titolo di acquisto di chi invocata l’usucapione (cfr., in tal senso, da ultimo, sent.:

23 luglio 2008 n. 20303; 23 luglio 2008 n. 20287; 14 febbraio 2006 n. 3177).

La società ricorrente in via principale sostiene, poi, che, comunque, una espressa menzione del bene per cui è causa nell’atto in data 4 settembre 1992 non era necessaria, in base ala disposto dell’art. 818 cod. civ., in considerazione della natura pertinenziale dello stesso rispetto alla particella 272 espressamente contemplata.

Anche tale doglianza è infondata.

Intanto, infatti, può operare l’art. 818 cod. civ., in quanto la pertinenza sia di proprietà di chi trasferisce il bene principale.

Nella specie, invece, la stessa soc. Albergo Rancolin di Sommavilla Graziella & C. riconosce che tale condizione non si era ancora verificata.

La sussistenza di tale condizione viene, invece, posta a base del quinto motivo del ricorso principale, on il quale la Albergo Rancolin s.n.c. deduce che, nella specie, sulla base delle prove acquisite, l’usucapione era maturata già in favore dei suoi danti causa alla data del proprio acquisto e che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto nuova la domanda.

La censura è fondata, in quanto i giudici di merito, nel dichiarare inammissibile, perchè nuova, la pretesa di accertamento della proprietà in forza di altro titolo, hanno ignorato la pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: “La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti “autodeterminati”, individuati, cioè’, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l’oggetto, con la conseguenza che la “causa petendì” delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo – contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. – che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l’effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola pertanto il divieto dello “ius novorum” in appello, la deduzione da parte dell’attore – o il rilievo “ex officio iudicis” – di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio, (cfr. Cass. 3192/2003; 26973/05; 3089/07).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del quinto motivo di ricorso.

Restano assorbiti i ricorsi incidentali di S.A. e dei signori V. e C.G., qui riuniti ex art. 335 c.p.c., relativi alle spese di causa.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte di appello di Trento, la quale procederà all’esame della domanda di cui al motivo accolto. La Corte di merito provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta i primi quattro motivi del ricorso principale; accoglie il quinto. Dichiara assorbiti i ricorsi incidentali.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trento, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA