Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19815 del 26/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19815 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 8159-2017 proposto da:

PUZONE Antonio, rappresentato e difeso, per procura speciale in
calce al ricorso, dall’avv. ,\ndrea GIU4t1,11\10 ed elettivamente
domiciliato in (ardito, al corso Cesare Battisti, n. 94, presso lo studio
legale del predetto difensore;

– ricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa per procura

Data pubblicazione: 26/07/2018

speciale in atti, dall’avv. Antonio METALLO, presso il cui studio legale
sito in Napoli, alla traversa Michele Pietravalle, n. 11, è elettivamente
domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale —

PUZONE Antonio, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce
al controricorso al ricorso incidentale, dall’avv. Andrea GIULIANO ed
elettivamente domiciliato in Cardito, al corso Cesare Battisti, n. 94, presso
lo studio legale del predetto difensore;

– controricorrente al ricorso incidentale —
avverso la sentenza n. 10007/18/2016 della Commissione tributaria
regionale della CAMPANIA, depositata il 10/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO
— che, in controversia relativa ad impugnazione di un’iscrizione
ipotecaria effettuata a carico di Antonio Puzone sulla base di dodici
cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo di tributi dovuti per
l’anno 2007, il contribuente ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi,
nei confronti dell’Equitalia Sud s.p.a., che replica con controricorso e
ricorso incidentale affidato a due motivi, cui a sua volta replica il Puzone,
avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR della
Campania ha accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la
statuizione di compensazione delle spese di primo grado disposta dalla
CTP di Napoli con la sentenza con cui aveva accolto il ricorso del
contribuente ed annullato l’iscrizione ipotecaria;
— che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.
380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
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contro

Considerato che:
— va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata,
invece regolarmente presente in atti;
— con il primo motivo di ricorso, articolato in due diverse censure, il

n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ. lamentando che la CTR aveva omesso
di ordinare la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e di esaminare la
domanda di prescrizione del credito erariale;
— premesso preliminarmente che, diversamente da quanto si sostiene
nel ricorso, la mancata elencazione di tali domande nella sentenza
impugnata non integra alcuna violazione del contraddittorio, l’omissione
prospettata con riferimento alla pronuncia sulla domanda di cancellazione
dell’iscrizione ipotecaria (prima censura) è fondata e va accolta alla stregua
del principio giurisprudenziale — pronunciato in materia di ipoteca legale ma
estensibile all’ipoteca esattoriale, qual è quella in esame, stante

l’ eadem ratio

tra le relative discipline — secondo cui «l’iscrizione di ipoteca legale [..]
costituisce mero atto di esecuzione, per cui ne deve essere ordinata la
cancellazione, anche di ufficio, qualora il titolo, per qualsiasi causa, divenga
inefficace, con disposizione che va resa nello stesso provvedimento con cui
viene accertata la sopravvenuta inefficacia» (Cass. n. 13547 del 2014; Cass.
n. 24746 del 2006);
— il Collegio, andando di diverso avviso dalla proposta, ritiene fondata
anche la seconda censura formulata nel motivo in esame (di omessa
pronuncia della Commissione d’appello sul motivo di ricorso con cui era
stata prospettata la prescrizione del credito erariale) dovendosi ritenere,
concreto ed attuale l’interesse del ricorrente a tale pronuncia perché
astrattamente idonea a definire nel merito ogni ragione di contrasto con

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ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 53 d.lgs.

l’amministrazione finanziaria; pronuncia che nella specie è all’evidenza
mancata;
— con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione
dell’art. 96 cod. proc. civ. sostenendo che la CTR aveva omesso di
pronunciare sulla domanda, regolarmente avanzata con il ricorso in appello,

proc. civ.; il motivo, ancorché fondato, deve ritenersi assorbito
dall’accoglimento del primo motivo, che comporta il rinvio della causa alla
competente CTR che dovrà, quindi, riesaminare in quella sede la domanda
alla stregua dei principi giurisprudenziali in materia (cfr. Cass. Sez. U., n.
7583 del 2004; conf. Cass. n. 9080 del 2013 e n. 21798 del 2015);
—é invece inammissibile la deduzione fatta nel terzo motivo di ricorso
delle medesime censure prospettate nel primo motivo, ma sotto il profilo
del vizio motivazionale (segnatamente, per omesso esame dell’intervenuta
«prescrizione triennale e quinquennale» della pretesa tributaria e dell’ordine
di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria) e dell’error in indicando (violazione
dell’art. 2953 cod. civ.); quanto alla prima censura, è nota l’ontologica
differenza tra il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e di
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 1539 del 2018); quanto alla seconda
censura, invece, nella sentenza impugnata non vi è alcuna statuizione
sull’art. 2953 cod. civ. e, quindi, la stessa non ne coglie la ratio decidendi;
— incorre nella medesima ragione di inammissibilità anche il primo
motivo di ricorso incidentale, al cui esame deve passarsi, con cui la società
controricorrente deduce la violazione e falsa applicazione art. 112 cod.
proc. civ, lamentando che la CTR aveva pronunciato ultrapetita là dove
aveva annullato l’iscrizione ipotecaria anche con riferimento a cartelle di
pagamento relative a debiti non aventi natura tributaria; trattasi, invero, di
statuizione assente nella sentenza impugnata che si è limitata a pronunciare
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di condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 cod.

sulle spese processuali e, peraltro, la controricorrente neppure ha provato di
aver posto la questione nel primo grado di giudizio e di averla poi
tempestivamente riproposta in grado di appello, ex art. 53 d.lgs. n. 546 del
1992;
— con il secondo motivo di ricorso incidentale la controricorrente

e 92 cod. proc. civ., sostenendo che aveva errato la CTR a riformare la
statuizione di primo grado di compensazione delle spese processuali,
disposta «in ragione della complessità della questione» trattata, ritenendola
non consentita dall’art. 92 cod. proc. civ., nella versione applicabile ratione
tempotis, ovvero come modificata dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
— il motivo deve ritenersi assorbito per le medesime ragioni sopra
esposte esaminando il secondo motivo di ricorso principale; al riguardo
pare opportuno rilevare che nel caso di specie andrebbe comunque fatta
applicazione della previsione contenuta nel novellato art. 15 d.lgs. n. 546 del
1992 (ovvero come modificato dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015,
applicabile dal 1° gennaio 2016 e, quindi, anche nel caso di specie, in cui la
sentenza impugnata è stata pronunciata il 24/05/2016 e pubblicata il
successivo 10/11/2016) che al secondo comma prevede espressamente la
possibilità di compensare le spese processuali «in caso di soccombenza
reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono
essere espressamente motivate»;
—conclusivamente, quindi, vanno accolti il primo motivo del ricorso
principale, restando assorbiti il secondo motivo sia del ricorso principale
che di quello incidentale, mentre vanno dichiarati il terzo motivo di ricorso
principale ed il primo di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va
pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla competente CTR;
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deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo
nonché il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibili il
terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso
incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e

composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
di legittimità.

rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa

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