Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19815 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. III, 17/09/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8934/2009 proposto da:

M.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CAVOUR 211, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAGNASCHI Stefano, DANIELE

GRECO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M., N.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA N. 320 D-4, presso lo studio

dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA, rappresentati e difesi dall’avvocato

JANNARELLI Pasquale, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1104/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

5/04/06, depositata l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 5 aprile 2006 – 11 dicembre 2008 n. 1104 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Foggia – ha ridotto ad Euro 53.326,44 la somma spettante ai fratelli germani M.A., L. e M. a titolo di indebita occupazione ad opera di N. A. e M. di un locale di loro proprietà in (OMISSIS).

M.M.V. propone ricorso per cassazione.

Resistono gli intimati, A. e N.M., con controricorso.

2.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione sollevata dai resistenti di inammissibilità del ricorso, perchè notificato da ufficiale giudiziario incompetente, perchè addetto alla Corte di appello di Firenze, che non coincide nè con l’ufficio giudiziario che ha emesso la sentenza impugnata, nè con quello di Roma, a cui appartiene la Corte di cassazione, che sono gli unici competenti.

Ed invero la nullità della notificazione del ricorso è da ritenere sanata ove il resistente si costituisca, come è avvenuto nel caso di specie (Cass. civ. 15 gennaio 1983 n. 330. Cfr. anche, a proposito del medesimo vizio afferente alla notifica del controricorso, Cass. civ. 19 novembre 1997 n. 11524).

3.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 61 e 196 cod. proc. civ., nonchè vizi di motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha dimezzato il valore locativo del suo locale e l’importo del risarcimento spettantele, rispetto a quanto deciso dal Tribunale, disattendendo i risultati della consulenza tecnica di ufficio senza previamente disporne il rinnovo, quindi arbitrariamente.

3.- Il ricorso è inammissibile sotto più di un aspetto. In primo luogo ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, poichè non specifica quali siano e come siano reperibili fra gli atti del processo, i documenti sui quali il ricorso si fonda: in particolare la relazioni del CTU e la documentazione relativa al valore locativo degli immobili situati nella medesima zona.

Ed invero, a seguito della novella introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, il requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, per essere assolto, postula che nel ricorso per cassazione sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato dal ricorso stesso, risulta prodotto, in quanto indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo.

Pertanto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dal ricorrente, è necessaria la produzione del fascicolo di parte e l’indicazione dell’avvenuta produzione in ricorso con la specificazione che il documento è all’interno di esso; qualora sia stato prodotto dalla controparte, è necessaria l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo di tale parte o la produzione in copia (Cass. civ. Sez. 3^, 12 dicembre 2008 n. 29279).

Le censure di vizio di motivazione sono poi inammissibili per l’omessa formulazione di un momento di sintesi, analogo al quesito di diritto, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o le ragioni per cui essa appare inidonea a giustificare la decisione impugnata: requisito richiesto a pena di inammissibilità (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3^ n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le altre).

Tutte le censure sono inammissibili, infine, in quanto attengono alle valutazioni di merito in base alle quali la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione; non ad eventuali vizi attinenti all’iter logico-giuridico della motivazione.

La tesi della ricorrente, secondo cui il giudice non potrebbe disattendere i risultati della CTU se non disponendo il rinnovo della perizia, è certamente errata, spettando alla discrezionale valutazione del giudice anche l’apprezzamento relativo all’attendibilità delle conclusioni raggiunte dal CTU. Tale apprezzamento è censurabile solo sotto il profilo dell’illogicità, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, che peraltro nella specie non è stata dimostrata, e comunque non risulta, avendo la Corte di Appello assunto la sua decisione con motivazione congrua ed accurata, che appare immune da vizi logici o giuridici.

4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, richiamando altresì – quanto alle censure di vizio di motivazione – la sentenza di questa Corte 9 aprile 2009 n. 8689 circa i requisiti di ammissibilità del ricorso e le modalità con cui deve essere formulata la sintesi delle censure.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generale ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

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