Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19815 del 09/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 09/08/2017, (ud. 30/03/2017, dep.09/08/2017),  n. 19815

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28234/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

L.P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 126/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 21/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa.

Fatto

RITENUTO

che:

– Il notaio L.P.R. impugnava l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni dell’Agenzia delle Entrate, per omessa registrazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 264 del 2004, relativa ad una azione di responsabilità professionale intentata dai suoi clienti. La contribuente sosteneva che, se anche formalmente citata, non era tenuta al pagamento dell’imposta, in quanto il giudizio civile si era definito con l’affermazione della sua estraneità ad ogni responsabilità. La CTP di Palermo accoglieva il ricorso della contribuente. L’Ufficio proponeva appello, che veniva rigettato dalla CTR della Sicilia. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo un unico motivo. La parte intimata non ha svolto difese. La Procura Generale della Cassazione ha depositato in data 7.3.2017 conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

1. La controversia concerne la responsabilità solidale del notaio, rogante un atto di compravendita di immobili, al pagamento dell’imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, per omessa registrazione della sentenza, con cui si è concluso il giudizio promosso per responsabilità professionale nei suoi confronti, nel quale si è costituito, che ha escluso la responsabilità del professionista.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con il disposto del D.P.R. 131 del 1986, art. 57, comma 1, che sancisce la solidarietà passiva tributaria per le parti in causa negli atti giudiziari indipendentemente dall’esito del giudizio.

3. Il motivo è fondato in ragione delle seguenti considerazioni:

a) Appare opportuno premettere che l’obbligo solidale del pagamento delle spese di registrazione della sentenza è posto a carico delle parti del processo in applicazione della speciale normativa tributaria che lo prevede, a prescindere dall’esito favorevole o meno di esso per quella incisa, la quale semmai ha il diritto di regresso nei rapporti interni e nel rispetto della disposizione dell’art. 1298 c.c., u.c., secondo cui le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

b) Ancorchè questa Corte abbia affermato che: “In tema di imposta di registro, l’obbligazione solidale prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento unico, essendo oggetto dell’imposta, quale indice di capacità contributiva, non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estranei” (Cass. n. 14305 del 2009, Cass. n. 16745 del 2010), nella specie non può ritenersi che il notaio, che ha assunto la qualità di parte e si è costituita in giudizio, in quanto convenuto per il risarcimento del danno da responsabilità professionale, non debba essere considerato parte “in causa” ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 (v. Cass. n. 16917 del 2007; Cass. n. 16891 del 2009 in tema di litisconsorzio facoltativo).

c) Ne consegue che deve affermarsi il seguente principio:

“In tema di imposta di registro, il notaio, costituitosi in giudizio, che abbia resistito con eccezioni aventi rilievo nel processo, non è estraneo al rapporto sostanziale, che è indice della capacità contributiva colpita dall’imposta, anche nell’ipotesi in cui risulti parte vittoriosa, sicchè è obbligato in solido con le altre parti, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, al pagamento del tributo dovuto in relazione alla sentenza con cui si è concluso il giudizio”.

4. La sentenza della CTR non ha tenuto conto dei rilievi espressi, avendo ritenuto il notaio non tenuto al pagamento dell’imposta, in quanto parte vittoriosa nel giudizio promosso nei suoi confronti per il risarcimento del danno da responsabilità professionale.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata: ricorrendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. In ragione della mancanza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, le spese di lite di ogni fase e grado vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla parte contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

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